Cassazione Civile, Ordinanza n. 14688/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a estratti di ruolo e ai provvedimenti presupposti, definito in primo grado con condanna alle spese in favore del difensore antistatario. In appello il tribunale ha accolto il gravame limitatamente al capo spese, perché liquidate sotto i minimi tariffari, rideterminando l’importo; ha però anche modificato il beneficiario della condanna alle spese, disponendo il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, sul presupposto che la parte fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel primo grado. Il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo: a) che il giudice d’appello avrebbe rilevato d’ufficio l’ammissione al gratuito patrocinio; b) che avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione delle spese di primo grado con distrazione in favore del difensore antistatario. Il resistente ha eccepito il difetto di interesse, ma la Corte ha ritenuto che l’interesse sussistesse, poiché il ricorso non riguardava solo la distrazione in sé, bensì anche la modifica del beneficiario della condanna.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che il giudice d’appello non ha violato l’art. 112 c.p.c. perché poteva rilevare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dato che tale circostanza incide ex lege sul destinatario del pagamento delle spese. Inoltre, una volta accertata l’ammissione al gratuito patrocinio, il giudice era tenuto, senza discrezionalità, a disporre che il pagamento avvenisse in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza impugnata, quindi, è stata confermata e il ricorso rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non è violato quando il giudice d’appello, nel decidere sulle spese, applica un effetto legale conseguente a un presupposto risultante dagli atti, senza attribuire o negare un bene della vita non richiesto; il richiamo alla norma è stato respinto perché la modifica del destinatario delle spese discendeva dalla legge.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese poste a carico della controparte soccombente deve essere eseguito in favore dello Stato; il giudice non ha margini di discrezionalità.
Se nel dispositivo le spese sono state erroneamente liquidate in favore della parte ammessa al patrocinio anziché dello Stato, la correzione può avvenire con il procedimento di correzione degli errori materiali.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la parte vittoriosa conserva interesse a contestare la liquidazione delle spese anche se sia stato disposto il provvedimento di distrazione, quando la censura riguarda l’ammontare delle spese e l’adeguatezza della liquidazione ai parametri di legge.
- Il giudice che accerti l’ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato deve disporre, quale effetto legale vincolato, che il pagamento delle spese processuali avvenga in favore dello Stato e non della parte ammessa; non si tratta di una scelta discrezionale.
- La modifica del solo soggetto beneficiario della condanna alle spese, in ragione del patrocinio a spese dello Stato, non integra di per sé violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando deriva dall’applicazione di una norma imperativa e da un dato processuale risultante dagli atti.
- L’erronea indicazione nel dispositivo del destinatario del pagamento delle spese, quando la soluzione corretta è imposta ex lege, può essere rimossa mediante correzione dell’errore materiale.
- La parte soccombente in cassazione è soggetta, nei casi previsti, all’ulteriore contributo unificato.
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Il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo: a) che il giudice d’appello avrebbe rilevato d’ufficio l’ammissione al gratuito patrocinio; b) che avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione delle spese di primo grado con distrazione in favore del difensore antistatario. Il resistente ha eccepito il difetto di interesse, ma la Corte ha ritenuto che l’interesse sussistesse, poiché il ricorso non riguardava solo la distrazione in sé, bensì anche la modifica del beneficiario della condanna.","risultato":"La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha affermato che il giudice d’appello non ha violato l’art. 112 c.p.c. perché poteva rilevare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dato che tale circostanza incide ex lege sul destinatario del pagamento delle spese processuali. Inoltre, una volta accertata l’ammissione al gratuito patrocinio, il giudice era tenuto, senza discrezionalità, a disporre che il pagamento avvenisse in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza impugnata, quindi, è stata confermata e il ricorso rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda. 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