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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16707/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP 2016 nei confronti di una contribuente, recuperando maggiori ricavi ritenuti non dichiarati sulla base di una percentuale di ricarico applicata al costo del venduto. La ricostruzione traeva origine da un processo verbale della Guardia di Finanza, che aveva determinato il costo del venduto e confrontato i ricavi dichiarati con quelli presumibili; per l'anno 2016 era stata ritenuta non credibile la percentuale di ricarico dichiarata e si era proceduto a una stima dei ricavi. La contribuente aveva contestato il metodo di calcolo, sostenendo che parte della merce fosse stata venduta sottocosto o con sconti, e in sede di accertamento con adesione l'Ufficio aveva ridotto la pretesa tenendo conto di tali elementi. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la percentuale di ricarico dovesse essere applicata solo sul costo della merce venduta a prezzo pieno, con esclusione della merce venduta a stock e di quella venduta in saldo; avevano inoltre valorizzato una consulenza di parte richiamata in un decreto di archiviazione penale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 654 c.p.p., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo: che l'accettazione della percentuale di ricarico da parte della contribuente nel verbale di verifica valesse come confessione stragiudiziale; che, anche a fronte di eventuali vizi dell'avviso, il giudice tributario dovesse comunque verificare la sussistenza di una pretesa fiscale minore e non annullare integralmente l'accertamento; che il decreto di archiviazione penale non avesse efficacia preclusiva nel giudizio tributario e non potesse incidere sull'accertamento fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la percentuale di ricarico del 100%, ammessa dalla contribuente in sede di verifica, poteva essere legittimamente utilizzata; ha ritenuto non condivisibile l'idea di escludere dal costo del venduto la merce venduta a stock o in saldo, poiché tali vendite non eliminano il ricavo ma incidono soltanto sulla sua misura. Ha inoltre precisato che, anche a voler ritenere non corretta la ricostruzione dell'Ufficio, il giudice di merito non poteva limitarsi ad annullare la pretesa, dovendo verificare l'eventuale esistenza di un debito tributario in misura minore. Infine, ha escluso rilevanza decisiva al decreto di archiviazione penale richiamato dalla sentenza impugnata. La sentenza della CGT di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretto l'uso da parte dell'Ufficio della percentuale di ricarico ammessa in verifica e ha censurato la decisione di merito che aveva annullato integralmente la pretesa senza verificare l'eventuale debenza in misura minore

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia del decreto di archiviazione nel giudizio tributario; la Corte ha escluso che l'archiviazione penale avesse efficacia preclusiva

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dei poteri di accertamento in materia IVA

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA sui ricavi non dichiarati

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato implicitamente in tema di specificità del ricorso, eccezione di inammissibilità respinta dalla Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge

  • art. 408 c.p.p.

    richiamato per affermare che il decreto di archiviazione non equivale a decisione di merito idonea a vincolare il giudice tributario

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    richiamato per affermare che l'efficacia di giudicato nel processo tributario è limitata alle sentenze penali di assoluzione rese a seguito di dibattimento

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    richiamato solo come ipotesi di dichiarazione fraudolenta contestata in sede penale

Massime di principio

  • L'accettazione, da parte del contribuente, di una determinata percentuale di ricarico nel verbale di constatazione può assumere valore di confessione stragiudiziale, se il verbale è sottoscritto dal contribuente, e quindi fungere da prova legale nel giudizio tributario.
  • Nella ricostruzione induttiva dei ricavi mediante percentuale di ricarico, la base di calcolo è il costo complessivo delle merci acquistate; le vendite a stock o a prezzo scontato non eliminano il ricavo, ma incidono sulla sua quantificazione e possono giustificare soltanto una riduzione della pretesa, non il suo annullamento integrale.
  • Anche quando il giudice tributario ritenga non pienamente corretta la quantificazione operata dall'Ufficio, non può arrestarsi alla sola critica del metodo usato, ma deve verificare se residui una pretesa fiscale dovuta in misura minore.
  • Il decreto di archiviazione penale non produce, di regola, effetti vincolanti nel processo tributario e non impedisce al giudice fiscale di valutare autonomamente i fatti e qualificarli diversamente ai fini impositivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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