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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23481/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di prestazioni riabilitative rese da un centro privato accreditato, ubicato in altra Regione, in favore di invalidi residenti nel Lazio. La struttura aveva ottenuto decreto ingiuntivo chiedendo la remunerazione secondo la tariffa giornaliera prevista da una delibera della Regione Umbria, richiamata nel rapporto con la Regione di accreditamento. La ASL aveva proposto opposizione sostenendo di avere già liquidato le prestazioni secondo la tariffa più bassa stabilita dalla Regione Lazio e, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla forma scritta dei rapporti con la PA, perché in assenza di convenzione scritta tra ASL e struttura non vi sarebbe valido rapporto obbligatorio e la pretesa al più potrebbe essere azionata come arricchimento senza causa; 2) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà della sentenza d'appello; 3) violazione della disciplina dell'art. 26 L. 833/1978 e delle norme regionali laziali, sostenendo che, se un rapporto esiste, esso deve essere regolato dalla tariffa della Regione Lazio e non da quella umbra; 4) ulteriore vizio motivazionale perché la Corte d'appello avrebbe imposto alla Regione Lazio tariffe di altra Regione; 5) omesso esame del fatto che le prestazioni erano state eseguite prima della contestazione e che la ASL aveva già comunicato l'applicazione della tariffa laziale; 6) omesso esame del preteso affidamento in buona fede, formatosi per precedenti pagamenti secondo tariffa umbra; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un tema non devoluto, quello dell'affidamento e della buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo nei limiti indicati in motivazione, assorbendo il sesto e il settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui non è decisiva la supposta estensione territoriale della potestà regionale, ma occorre verificare se tra le parti vi sia stato un accordo scritto, e in quali termini, sulla tariffa applicabile alle prestazioni extraregione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alle spese, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 L. 833/1978

    "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale... sono erogate... mediante convenzioni... anche in altre regioni"

    Le prestazioni riabilitative possono essere rese da strutture accreditate anche situate in altra Regione, ma la remunerazione richiede una base convenzionale/contrattuale scritta; in assenza di un accordo specifico tra le parti non è consentito alla struttura imporre unilateralmente una tariffa diversa da quella già applicata e pagata dall'ente tenuto alla remunerazione.

  • art. 8-bis, comma 3, d.lgs. 502/1992

    "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie... sono subordinate... all'accreditamento istituzionale... nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali"

    L'attività sanitaria a carico del SSN segue la sequenza autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale; la fase contrattuale è necessaria a valle dell'accreditamento e definisce tariffe, modalità di pagamento e limiti prestazionali.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    È richiamato come base degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, che restano efficaci nei limiti del rapporto con il soggetto pubblico che li stipula.

  • art. 17 R.D. n. 2440/1923

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto al thema decidendum.

  • art. 18 R.D. n. 2440/1923

    È parimenti richiamato dalla ricorrente sul requisito della forma scritta dei rapporti con la PA; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto produce effetti solo tra le parti; le tariffe concordate in un diverso rapporto contrattuale con altra Regione vincolano solo le parti di quel rapporto e non possono essere opposte a un soggetto estraneo.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti motivi ex nn. 3, 4 e 5; la Corte ha ritenuto fondati i motivi centrali di diritto e di omesso esame, mentre ha dichiarato inammissibile il primo motivo.

  • L. n. 53/1994, art. 7

    È richiamata in relazione alla notificazione telematica dell'atto di ricorso da parte di difensore autorizzato dal Consiglio dell'ordine.

  • art. 7 L. n. 53/1994

    Consente la notificazione a cura dell'avvocato autorizzato; la Corte ritiene valida la notifica eseguita da difensore munito di procura e autorizzazione, anche se materialmente transitata dalla PEC di altro avvocato.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata in favore di utenti di una diversa Regione, la questione decisiva non è l'estensione territoriale della potestà normativa regionale, ma l'esistenza e il contenuto dell'accordo contrattuale scritto tra il soggetto pubblico tenuto al pagamento e la struttura erogatrice.
  • La remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate a carico del SSN richiede la sequenza autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale: l'accreditamento da solo non basta a fondare la pretesa al pagamento secondo una tariffa determinata unilateralmente dalla struttura o rinveniente da un rapporto con altra Regione.
  • Le tariffe pattuite in un contratto stipulato con una Regione o con un diverso ente pubblico non sono automaticamente opponibili a un'altra ASL o Regione, perché il contratto produce effetti solo tra le parti che lo hanno concluso.
  • Nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso non è inesistente quando è effettuata da un difensore munito di procura e di autorizzazione, con strumenti telematici che consentano di identificare soggetto trasmittente, destinatario e atto notificato; eventuali difformità dal modello legale integrano, al più, nullità sanabile.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi è fondata solo se il fatto storico allegato sia effettivamente decisivo e discusso tra le parti; se la questione è assorbita dalla diversa corretta qualificazione giuridica del rapporto, le ulteriori doglianze restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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