Cassazione Civile, Ordinanza n. 17993/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente avverso la cartella esattoriale. Ha quindi condannato il consorzio resistente al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di contributi consortili relativi all'anno 2017. La società contribuente ha visto respingere il ricorso in primo grado e poi l'appello dinanzi al giudice tributario regionale. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che la cartella fosse priva di adeguata motivazione e che l'ente non avesse provato il credito vantato, poiché l'atto non richiamava il piano di classifica né le delibere di riparto degli oneri consortili; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese, poiché la motivazione parlava di compensazione ma il dispositivo condannava invece alle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: poiché la cartella era il primo e unico atto impositivo portato a conoscenza del contribuente, essa doveva contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire il controllo della pretesa, anche mediante motivazione per relationem a specifici atti presupposti già conosciuti o conoscibili; nel caso concreto, però, mancava ogni riferimento al piano di classifica, al perimetro di contribuenza e alla delibera di approvazione del contributo consortile. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sull'onere della prova, invocata dalla ricorrente a sostegno del difetto di prova del credito consortile; la Corte però fonda la decisione soprattutto sul difetto di motivazione dell'atto impositivo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La cartella, quando costituisce il primo e unico atto impositivo, deve essere motivata in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente; la motivazione può essere per relationem solo se sono indicati specificamente gli atti presupposti e la loro conoscibilità.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro generale del dovere di motivazione del provvedimento amministrativo e della cartella esattoriale quale atto impositivo.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
La Corte lo richiama per affermare che, nella riscossione dei contributi consortili, la cartella che costituisce primo atto della pretesa deve avere contenuto motivazionale pieno, come un atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale indicata per la censura di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamati dal secondo motivo in tema di spese processuali e requisiti della sentenza.
Richiamato in relazione alla motivazione delle sentenze del processo tributario.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- Quando la cartella esattoriale costituisce il primo e unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria, essa deve contenere una motivazione idonea a consentire al destinatario la verifica della correttezza della pretesa e l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
- La motivazione per relationem è valida solo se la cartella indica in modo specifico gli atti presupposti, i loro estremi e la loro precedente notificazione o pubblicazione, così da renderli conoscibili al contribuente.
- La mera allegazione o produzione in giudizio degli atti presupposti non sana il difetto originario di motivazione dell'atto impositivo, perché il giudizio sulla sufficienza della motivazione va compiuto ex ante e non ex post.
- Nel caso della riscossione di contributi consortili, l'omessa indicazione del piano di classifica, del perimetro di contribuenza e della delibera di approvazione del contributo integra un vizio motivazionale dell'atto, perché impedisce al consorziato di comprendere i criteri della pretesa.
- Il difetto di motivazione dell'atto impositivo è concettualmente distinto dalla prova in giudizio dei fatti costitutivi del credito: la motivazione attiene alla validità formale dell'atto, mentre la prova riguarda il merito della pretesa.
- Se la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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