Cassazione Civile, Ordinanza n. 20160/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato alla società estera, qualificata come obbligata principale o coobbligata in solido, l'imposta unica sulle scommesse per le annualità 2009 e 2010, già accertata nei confronti di un centro di trasmissione dati (CTD) operante in Italia. La società ha impugnato la decisione della CTR che aveva respinto sia il suo appello principale sia quello incidentale dell'amministrazione, proponendo sette motivi di ricorso. In sintesi ha dedotto: errata lettura degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e mutamento della causa petendi; nullità per omessa pronuncia sulla mancata traduzione degli avvisi in inglese; nullità per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione degli avvisi; violazione della disciplina sull'imposta unica quanto al presupposto soggettivo; omessa pronuncia sul presupposto territoriale; violazione del diritto UE e del principio di legittimo affidamento con richiesta di rinvio pregiudiziale; violazione dell'art. 401 della direttiva IVA e ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale. La ricorrente sosteneva, in particolare, che per gli anni anteriori al 2011 non potesse esserle imputata l'imposta nei termini ritenuti dalla CTR, che gli avvisi fossero nulli per difetti formali e motivazionali, e che la normativa nazionale dovesse essere disapplicata perché contraria al diritto unionale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'asserito mutamento della pretesa impositiva, osservando che gli atti e il thema decidendum erano rimasti coerenti con l'accertamento originario; ha respinto la doglianza sulla mancata traduzione degli avvisi, rilevando l'assenza di una specifica previsione di legge e l'onere della contribuente di dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa; ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione degli avvisi per mancata riproduzione del contenuto degli stessi e perché diretta al provvedimento impositivo, non all'errore del giudice; ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi ricavati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità sull'imposta unica per gli anni 2009-2010; ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, valorizzando la decisione già resa nella causa C-788/18; ha infine escluso la natura di imposta sul volume d'affari del tributo, negando il contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Invocato come parametro sulla necessaria coerenza dell'azione amministrativa; la Corte esclude che vi sia stato mutamento illegittimo della pretesa impositiva.
Richiamato sia per la pretesa nullità degli avvisi sia per la mancata traduzione; la Corte nega che imponga, in via generale, la redazione dell'atto nella lingua del destinatario.
Usato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ritiene infondate o inammissibili le censure perché il giudice di merito si è pronunciato o perché il vizio è mal prospettato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte non ravvisa un vizio di motivazione degli avvisi deducibile nei termini proposti.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della lesione del diritto di difesa; la Corte ritiene non dimostrata una concreta compromissione del diritto di difesa.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per il difetto di motivazione della decisione; la Corte non ravvisa nullità.
Richiamato insieme ad altre norme sulla motivazione; non conduce all'accoglimento del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro dei vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e nullità processuali).
Norma sull'imposta unica sulle scommesse; interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della disciplina sopravvenuta, con distinzione tra annualità anteriori e successive al 2011.
art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220 del 2010
Norma interpretativa richiamata dalla Corte costituzionale; per i periodi antecedenti al 2011 determina la soggettività passiva dei bookmaker e, nei rapporti rilevanti, la solidarietà con i centri di raccolta.
art. 1, comma 2, l. n. 288 del 1998
Richiamato nel quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 16 D.M. 1 marzo 2006 n. 111
Parte del quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014
Richiamato nel quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 49 TFUE
Invocato dalla ricorrente in relazione alla libertà di stabilimento/libera prestazione; la Corte esclude il contrasto della disciplina nazionale con il diritto UE.
art. 56 TFUE
La Corte richiama la sentenza CGUE C-788/18 che esclude l'incompatibilità della normativa italiana con la libera prestazione di servizi.
art. 267 TFUE
Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte esclude la necessità di un ulteriore rinvio perché la questione è già stata definita dalla Corte di giustizia.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Interpretato nel senso che non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari.
art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE
Richiamato insieme all'art. 401 della direttiva IVA nel chiarire l'ammissibilità del tributo speciale nazionale.
Massime di principio
- Per l'imposta unica sulle scommesse, nei rapporti riguardanti annualità anteriori al 2011, la soggettività passiva va ricostruita alla luce della disciplina interpretativa sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla partecipazione tanto del bookmaker quanto del centro di raccolta all'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse.
- La mera circostanza che l'avviso di accertamento sia emesso nei confronti di un operatore estero o non sia tradotto nella lingua di origine del destinatario non determina automaticamente nullità dell'atto, occorrendo una concreta dimostrazione del pregiudizio al diritto di difesa.
- In cassazione, la doglianza di omessa pronuncia o di difetto di motivazione deve confrontarsi con la decisione impugnata e, quando investe gli atti impositivi, non può limitarsi a criticare il provvedimento amministrativo senza specificare il vizio della sentenza.
- Il presupposto territoriale del tributo sulle scommesse è integrato dalle attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia, non dalla sola conclusione del contratto di scommessa.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'IVA, purché resti estranea al meccanismo tipico dell'imposta sul valore aggiunto.
- Non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto unionale sia già stata risolta da una pronuncia della CGUE pertinente e sufficientemente chiara.
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