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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.C. ha impugnato tre avvisi di mora notificati il 25 settembre 2008, sostenendo che le cartelle di pagamento sottostanti non le fossero state regolarmente notificate. Con sette motivi di ricorso ha contestato: la prova della notificazione delle cartelle e la valutazione della documentazione prodotta, invocando le norme sull’onere della prova, sulle copie documentali e sulle notificazioni; il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito; la mancata dichiarazione d’inesistenza del debito tributario; e l’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione degli avvisi di mora. La controversia riguardava debiti risultanti da dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo automatizzato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i sette motivi e il ricorso. Ha chiarito che non vi era stata inversione dell’onere della prova: la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva valutato la documentazione e l’aveva ritenuta sufficiente a provare la notificazione, senza che tale valutazione fosse stata censurata con il pertinente vizio motivazionale. Ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni specifiche: per provare la notifica della cartella non occorre produrne la copia, essendo sufficiente l’avviso di ricevimento salvo prova contraria; l’asseverazione dell’agente della riscossione ha valore fidefacente nei limiti della procedura di riscossione; la tardività della copia autentica non poteva essere considerata separatamente dal tardivo disconoscimento della fotocopia e non era stata dedotta una specifica lesione difensiva; la notifica diretta della cartella segue le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982. Poiché le cartelle erano state notificate, tale notificazione aveva interrotto la prescrizione, reso irrevocabile la pretesa non impugnata e assolto anticipatamente l’obbligo motivazionale rispetto agli avvisi di mora. S.C. è stata condannata a rifondere a Equitalia Sud le spese del giudizio di legittimità: 5.600 euro per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata, mentre la valutazione della prova è censurabile solo per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.

    La violazione dell’onere probatorio ricorre se il giudice assegna l’onere alla parte sbagliata; non basta dissentire dalla valutazione delle prove, che va contestata mediante il pertinente vizio motivazionale.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    In diritto, comunque: sul primo motivo, la prova della notifica della cartella D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 26 non esige la produzione della copia della cartella stessa, essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento, salva prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

    Per la notificazione della cartella eseguita ai sensi di questa disposizione, l’avviso di ricevimento può essere sufficiente senza produrre anche la copia della cartella; resta possibile fornire prova contraria alla presunzione di conoscenza.

  • Art. 1335 c.c.

    In diritto, comunque: sul primo motivo, la prova della notifica della cartella D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 26 non esige la produzione della copia della cartella stessa, essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento, salva prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

    La produzione dell’avviso di ricevimento è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza della cartella, che può essere superata con prova contraria.

  • Art. 5, comma 5, del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    sul secondo motivo, l'"asseverazione" dell'agente della riscossione prevista dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. L. n. 30 del 1997 , non può essere interpretata che nei termini di un'attribuzione di qualità fidefacente, seppur limitata "agli effetti della procedura di riscossione dei tributi";

    L’asseverazione dell’agente della riscossione ha qualità fidefacente, ma tale efficacia è circoscritta agli effetti della procedura di riscossione dei tributi.

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    sul terzo motivo, la tardività della produzione della copia autentica non può essere isolata dalla tardività del disconoscimento della copia fotostatica, nè la ricorrente deduce una specifica lesione del diritto di difesa, come suo onere in tema di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831, Rv. 634236);

    La contestazione della tardiva produzione documentale deve considerare anche la tempestività del disconoscimento della copia fotostatica; chi deduce la violazione processuale deve inoltre indicare la specifica lesione del diritto di difesa.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e legge n. 890/1982

    sul quarto motivo, la notifica della cartella eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 mediante invio diretto è governata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. 13 giugno 2016, n. 12083, Rv. 640025).

    Quando la cartella è notificata mediante invio postale diretto ai sensi dell’art. 26, si applicano le regole del servizio postale ordinario, non la disciplina speciale delle notificazioni prevista dalla legge n. 890/1982.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo anteriore alla legge n. 134/2012)

    Il giudice d'appello non ha esonerato l'agente della riscossione dall'onere probatorio quanto alla notifica delle cartelle, ma ha semplicemente valutato la produzione documentale, ritenendola idonea a fornire la prova della notifica, con motivazione che non è stata impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (testo vigente ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012 ).

    La censura sulla valutazione della documentazione probatoria andava proposta come vizio motivazionale secondo il testo dell’art. 360 applicabile ratione temporis; non poteva essere trasformata in una violazione dell’onere della prova.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Essi muovono tutti dall'errata premessa che sia mancata la notifica delle cartelle di pagamento, la quale, invece, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione (quinto motivo), ha prodotto l'irrevocabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione (sesto motivo) e ha assolto l'obbligo motivazionale con anticipo sugli avvisi di mora (settimo motivo).

    La notificazione delle cartelle, non seguita da impugnazione, rende irrevocabile la pretesa tributaria; nel caso esaminato, la cartella aveva inoltre anticipato l’assolvimento dell’obbligo motivazionale rispetto agli avvisi di mora.

  • Art. 112 c.p.c.

    Essi muovono tutti dall'errata premessa che sia mancata la notifica delle cartelle di pagamento, la quale, invece, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione (quinto motivo), ha prodotto l'irrevocabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione (sesto motivo) e ha assolto l'obbligo motivazionale con anticipo sugli avvisi di mora (settimo motivo).

    La doglianza di omessa pronuncia sull’insufficiente motivazione degli avvisi è stata respinta perché la notificazione delle cartelle aveva già assolto l’obbligo motivazionale rispetto agli avvisi di mora.

  • Artt. 17, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Essi muovono tutti dall'errata premessa che sia mancata la notifica delle cartelle di pagamento, la quale, invece, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione (quinto motivo), ha prodotto l'irrevocabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione (sesto motivo) e ha assolto l'obbligo motivazionale con anticipo sugli avvisi di mora (settimo motivo).

    La censura di prescrizione è stata respinta perché la notificazione delle cartelle ha interrotto il decorso della prescrizione del credito tributario.

Massime di principio

  • Per contestare la prova di una notificazione occorre distinguere l’errata attribuzione dell’onere probatorio dalla valutazione dei documenti: la prima riguarda l’art. 2697 c.c.; la seconda va censurata con lo specifico vizio processuale o motivazionale applicabile.
  • Per la cartella notificata con invio postale diretto ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l’avviso di ricevimento può bastare a provare la notificazione senza produrre la copia della cartella; la presunzione di conoscenza resta superabile con prova contraria.
  • La notificazione della cartella può interrompere la prescrizione e, se la pretesa non viene impugnata nei termini, renderla irrevocabile; non è quindi possibile contestare per la prima volta con l’avviso di mora questioni ormai consolidate, salvo i rimedi consentiti dalla legge.
  • La motivazione della cartella regolarmente notificata può soddisfare anticipatamente l’obbligo motivazionale rispetto al successivo avviso di mora.
  • Chi denuncia una violazione delle regole sulla produzione documentale deve collegare la censura al concreto pregiudizio difensivo e contestare tempestivamente la copia prodotta; la sola tardività della copia autentica può non essere sufficiente.

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