Sentenza del 28/02/2017 n. 5078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello e confermato una cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione IRPEF 2000 ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, per oltre 20.000 euro. La pretesa derivava da omessi o carenti versamenti e dal disconoscimento della parziale deducibilità di contributi volontari. Con sei motivi ha contestato, tra l’altro, l’omessa pronuncia su eccezioni relative alla sottoscrizione delle controdeduzioni dell’Ufficio, alla tardività di alcune eccezioni, alla mancata comunicazione preventiva dell’esito del controllo e alla deducibilità dei contributi, nonché alla mancata disapplicazione delle sanzioni. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo: la CTR non aveva esaminato l’eccezione, riproposta in appello, secondo cui la cartella era nulla perché non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale. La Corte ha richiamato la funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva di tale comunicazione nel procedimento ex art. 36-ter. Gli altri motivi sono stati assorbiti e la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante, senza essere decisa nel merito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese; non è stata quindi definita in via definitiva la validità della cartella né la spettanza della deduzione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 ter è nulla poichè tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo
Nel controllo formale disciplinato dall’art. 36-ter, l’esito deve essere comunicato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo; l’omissione della comunicazione comporta la nullità della cartella. Nel caso concreto, la Cassazione ha accolto il motivo perché la CTR aveva omesso di decidere se la comunicazione fosse stata effettivamente trasmessa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
la comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis, stesso Decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa è non determina alcuna nullità
La decisione distingue il controllo automatizzato ex art. 36-bis dal controllo formale ex art. 36-ter: per il primo, secondo il principio citato dalla Corte, l’omessa comunicazione non determina nullità, poiché la comunicazione ha una funzione diversa e limitata.
Massime di principio
- Quando una cartella consegue a un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, occorre verificare che l’esito del controllo sia stato comunicato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo; la mancata comunicazione comporta la nullità della cartella.
- Se il contribuente ha sollevato una contestazione in primo grado e la ripropone specificamente in appello, il giudice d’appello deve pronunciarsi su di essa. L’omessa decisione può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa: nel giudizio di rinvio dovrà essere accertato se la comunicazione preventiva sia stata effettivamente inviata.
- La disciplina della comunicazione nel controllo formale ex art. 36-ter non va confusa con quella della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis: la sentenza attribuisce alla prima una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva, mentre alla seconda riconosce una funzione distinta.
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