Sentenza del 28/02/2017 n. 5097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato la cartella con cui si recuperava la parte residua dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile. Sostenevano che, dopo la morte del loro dante causa e in mancanza di una successiva cessione del terreno, venisse meno il beneficio fiscale e che il valore iniziale dovesse quindi essere quello indicato nella dichiarazione di successione, anziché quello risultante dalla perizia giurata. L’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 448 del 2001: una volta perfezionata l’opzione mediante perizia e pagamento nei termini almeno della prima rata, la scelta sarebbe irrevocabile e l’imposta residua resterebbe dovuta anche se il terreno non viene poi ceduto, persino per il decesso del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello dei contribuenti, e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti contro la cartella. Ha ritenuto che il tempestivo adempimento delle condizioni previste per l’opzione determini il perfezionamento irreversibile dell’obbligazione tributaria: la morte del contribuente prima della cessione non elimina il debito residuo né consente agli eredi di ottenere il rimborso delle somme versate. Le spese dell’intero processo sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’epoca in cui si è formato l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 448 del 2001, art. 7
Una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell'intero importo o - indifferentemente - della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in un'unica soluzione.
L’opzione per la rideterminazione del valore del terreno si perfeziona irrevocabilmente quando sono predisposte la perizia giurata e versata nei termini l’intera imposta o la prima rata. Il mancato successivo trasferimento del bene, anche se dovuto al decesso del contribuente, non fa venir meno l’obbligazione tributaria e non dà diritto al rimborso.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 81, comma 1, lettere a) e b), nel testo applicabile
La disposizione individua le plusvalenze per le quali poteva rilevare il valore del terreno rideterminato mediante perizia. Nel caso deciso, la Corte ha escluso che il mancato verificarsi della successiva cessione possa sciogliere l’opzione fiscale già perfezionata ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 448 del 2001.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce al regime di rideterminazione del valore di un terreno e perfeziona l’opzione con la perizia giurata e il pagamento tempestivo dell’intera imposta o della prima rata, la scelta è irrevocabile.
- La mancata successiva vendita del bene non fa venir meno l’imposta sostitutiva residua né consente di ottenere il rimborso di quanto già versato; ciò vale anche se la cessione non avviene per un evento imprevedibile come il decesso del contribuente.
- Gli eredi subentrano nella posizione tributaria del contribuente rispetto all’obbligazione ormai perfezionata: non possono disconoscere l’opzione soltanto perché il vantaggio fiscale atteso non si è concretizzato con la cessione.
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