Cassazione Civile, Ordinanza n. 35913/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza, da parte di un geometra, dei contributi minimi per l'anno 2014 richiesti dalla cassa di previdenza di categoria. La corte d'appello aveva respinto l'appello della cassa e aveva dichiarato non dovute le somme, ritenendo illegittima l'obbligazione contributiva in ragione della situazione concreta del professionista, anche con richiamo alla disciplina statutaria e regolamentare della cassa e all'art. 22 del R.D. n. 773/1982. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di varie norme di legge e dello statuto della cassa, per avere la sentenza escluso la legittimità dell'obbligo contributivo e travisato la natura della contribuzione e i presupposti di iscrizione; 2) violazione delle norme sulla previdenza dei professionisti, per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la disciplina statutaria e regolamentare della cassa per contrasto con l'art. 22 del T.U.L.P.S.; 3) violazione di norme sullo svolgimento della professione e sull'onere della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la natura professionale dell'attività svolta dal soggetto quale socio/amministratore e la rilevanza, in costanza di iscrizione all'albo, anche di attività atipiche se connesse alle competenze del professionista. Il ricorrente sosteneva che, ai fini della previdenza di categoria, l'iscrizione all'albo fosse sufficiente a fondare l'obbligo contributivo e che l'eventuale esclusione potesse operare solo nelle ipotesi tipizzate dalla regolamentazione della cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato un proprio precedente ravvicinato, affermando che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima; sono irrilevanti la occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito, e la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha inoltre precisato che dall'obbligo di iscrizione discende l'applicazione delle norme regolamentari della cassa, le quali possono prevedere condizioni specifiche per derogare alla presunzione di attività professionale, consentendo alla cassa di effettuare i controlli sulle attività svolte e sui redditi prodotti. La sentenza di merito, avendo escluso gli obblighi contributivi senza attenersi a tali principi, è stata quindi cassata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma di legittimità per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata invocata per censurare sia violazioni di legge sia omesso esame di un fatto decisivo nel terzo motivo.
art. 1, L. 37/1967
Richiamato come base dei presupposti iscrittivi alla cassa professionale.
artt. 10, 11 e 22, L. 773/1982
Richiamati nel ricorso e nella decisione di merito; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto un uso non conforme dei principi sulla previdenza di categoria e sull'efficacia della disciplina regolamentare della cassa.
art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993
Richiamata quale norma della legge delega a sostegno della disciplina degli enti previdenziali privati.
Richiamati come fonte della disciplina degli enti previdenziali privatizzati.
Richiamato nel ricorso come norma del sistema previdenziale dei professionisti.
Richiamati come disciplina degli enti previdenziali dei professionisti senza cassa.
Richiamato, anche nel testo modificato e interpretato dalle leggi successive, a sostegno della disciplina contributiva di categoria.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Richiamato come norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale invocata dalla cassa.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Richiamato come ulteriore norma di raccordo interpretativo della disciplina previdenziale.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Richiamato come disposizione statutaria posta a fondamento dell'obbligo contributivo e delle regole di iscrizione alla cassa.
art. 16, R.D. 724/1929
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'esercizio della professione tecnica.
Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti dell'esenzione o esclusione dagli obblighi contributivi.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale di categoria e del pagamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente, salvo deroghe previste dalla disciplina regolamentare dell'ente.
- La mancata produzione di reddito professionale o l'esercizio occasionale dell'attività non escludono automaticamente l'obbligo contributivo quando la disciplina della cassa presume l'attività professionale in presenza dell'iscrizione all'albo.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è, da sola, incompatibile con l'insorgenza degli obblighi contributivi verso la cassa di categoria, se la regolamentazione dell'ente prevede specifiche condizioni di esclusione.
- Le disposizioni statutarie e regolamentari della cassa, ove legittime, definiscono le condizioni per superare la presunzione di esercizio della professione e per ottenere l'esclusione o la deroga all'obbligo contributivo.
- Il giudice di merito che escluda la debenza dei contributi deve attenersi ai criteri stabiliti dalla disciplina di categoria e valutare le eventuali condizioni tipizzate di esonero, senza disapplicare in via generale la regolamentazione dell'ente.
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