Cassazione Civile, Ordinanza n. 19368/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008: uno emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nel commercio al dettaglio di confezioni, con recupero di ricavi non contabilizzati e disconoscimento di alcuni costi; l'altro emesso nei confronti della società unipersonale che aveva ricevuto in conferimento l'azienda del medesimo soggetto, con rideterminazione di maggiore IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati in capo alla ditta individuale. I ricorsi contro gli avvisi sono stati rigettati in primo grado e in appello. In cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado senza esaminare i motivi di gravame; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sul divieto di fondare l'accertamento esclusivamente sugli studi di settore, assumendo che la CTR avesse ritenuto validi gli avvisi in modo illegittimo, sebbene basati su studi di settore. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e non meramente apparente, poiché la sentenza aveva esaminato i motivi riproposti in appello e ne aveva dato conto, pur aderendo alle conclusioni del primo giudice. Ha inoltre rilevato che l'accertamento non si fondava solo sugli studi di settore, ma anche su plurime incongruenze contabili e sull'antieconomicità dell'attività, in presenza di perdite continuative per più esercizi, sicché era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem era comunque sufficiente e non vi era omessa pronuncia; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'accertamento era sorretto non soltanto dagli studi di settore, ma da elementi ulteriori di inattendibilità della contabilità e di antieconomicità dell'impresa. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia o mancato esame dei motivi di appello è infondata quando la sentenza d'appello, anche se sintetica o per relationem, dia comunque conto delle ragioni della conferma della decisione e dell'esame delle doglianze riproposte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto non ricorre se la motivazione della sentenza d'appello consente di ricostruire il percorso decisionale e l'esame dei motivi devoluti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è respinta perché l'accertamento induttivo era stato correttamente ricostruito sulla base di presupposti normativamente consentiti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità e incongruenze, l'Amministrazione può procedere a ricostruzione induttiva del reddito mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 10, comma 4, lett. b), L. 8 maggio 1998, n. 146
Il divieto di accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore non opera quando l'atto sia sorretto anche da ulteriori elementi presuntivi e da accertata inattendibilità della contabilità.
art. 176 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla cessione/conferimento dell'azienda e agli effetti fiscali conseguenti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è validamente motivata per relationem quando, pur richiamando la decisione di primo grado, dimostri di aver esaminato i motivi di gravame e di averne spiegato, anche sinteticamente, l'infondatezza.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di appello affronta i motivi riproposti, anche aderendo alle conclusioni del primo giudice e facendo propria una struttura argomentativa incompatibile con le doglianze dedotte.
- In materia di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare può essere disattesa quando risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità dell'attività e per incongruenze rispetto ai dati di esercizio.
- L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; in tal caso grava sul contribuente l'onere di provare la correttezza delle dichiarazioni rese.
- L'accertamento non è illegittimo per il solo fatto di utilizzare anche gli studi di settore, se l'atto è fondato pure su ulteriori elementi oggettivi di inattendibilità contabile e di ricostruzione induttiva dei ricavi.
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