Cassazione Civile, Ordinanza n. 02752/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società di persone e dei soci, contestando un maggior reddito d'impresa e, per trasparenza, maggiori redditi di partecipazione. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità nel suo complesso, rilevando l'assenza di inventario, di registro di magazzino e di documentazione analitica sulle rimanenze finali, e aveva proceduto ad accertamento induttivo, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, relativi a interessi passivi su mutui. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sintesi, non obbligatoria la contabilità di magazzino nel caso concreto e non adeguatamente fondato l'accertamento presuntivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 15 e 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la mancata tenuta dell'inventario e la mancata esibizione della documentazione giustificassero l'accertamento induttivo; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, per non avere la CTR considerato ulteriori anomalie addotte dall'Ufficio, come la scarsa capacità di produrre utili rispetto al volume d'affari e l'aumento degli approvvigionamenti di merci non coerente con i ricavi; 3) nullità per omessa pronuncia sull'ulteriore ripresa a tassazione relativa agli interessi passivi su mutui, disconosciuti per difetto di inerenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società e del socio Leonardo Ottaviani, perché costoro avevano aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e avevano anche pagato integralmente quanto dovuto; per tali soggetti ha dichiarato compensate le spese. Quanto alla socia Antonia Ottaviani, il ricorso dell'Agenzia è stato accolto: la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati sia il primo e secondo motivo, relativi alla legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità inattendibile e all'insufficienza della motivazione della CTR, sia il terzo motivo per omessa pronuncia sulla ripresa concernente gli interessi passivi.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'inventario deve indicare consistenza, raggruppamento omogeneo e valore delle rimanenze; in difetto, devono essere tenute a disposizione le distinte di compilazione. La violazione di tali prescrizioni può legittimare l'uso di presunzioni anche non gravi, precise e concordanti.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'inattendibilità complessiva delle scritture contabili consente l'accertamento induttivo puro, nel quale trovano ingresso presunzioni supersemplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la CTR è stata censurata perché la motivazione era carente rispetto alle ulteriori circostanze dedotte in appello.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La CTR è incorsa in omessa pronuncia sul motivo relativo alla ripresa a tassazione degli interessi passivi su mutui.
Richiamato dall'Ufficio in appello per sostenere l'indeducibilità dei costi per difetto del requisito dell'inerenza.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La domanda di definizione agevolata, corredata della documentazione prescritta e seguita dal pagamento integrale, comporta l'estinzione del processo per i soggetti che vi hanno aderito.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo del reddito d'impresa è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, anche per violazione delle regole sulla tenuta dell'inventario e sulla documentazione delle rimanenze.
- Nel procedimento di accertamento induttivo puro l'Amministrazione può fondarsi su presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché sorrette da un quadro di inattendibilità delle scritture contabili.
- Quando il contribuente non assolve agli obblighi documentali relativi all'inventario, grava su di lui l'onere di produrre le distinte inventariali, anche in sede contenziosa, per contrastare le risultanze dell'accertamento.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata se non si confronta con tutti gli elementi di fatto specificamente dedotti dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento, come incongruenze tra utili, volume d'affari e approvvigionamenti.
- L'omessa pronuncia su una distinta ripresa a tassazione, fondata su presupposti autonomi rispetto ad altre contestazioni, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- La definizione agevolata della controversia estingue il processo solo nei confronti dei soggetti che vi abbiano validamente aderito; non si estende automaticamente agli altri coobbligati o litisconsorti destinatari di autonomi avvisi di accertamento.
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