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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto ha promosso giudizio contro INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnando un estratto di ruolo richiesto nel 2018 e deducendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esso indicati; chiedeva l’accertamento dell’assenza di debenza delle somme. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire. La corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo provata la notifica degli atti e comunque insussistente l’interesse ad agire anche in relazione alla dedotta prescrizione successiva. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per il mancato ingresso del disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; 2) nullità per avere ritenuto rituali le notifiche pur con deposito presso l’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario; 3) violazione dell’art. 3-bis L. n. 53/1993 per asserita inesistenza delle notifiche via PEC; 4) nullità per la ritenuta correttezza delle notifiche del messo notificatore senza prova della ricezione delle cartoline informative; 5) violazione della disciplina sull’interesse ad agire e sull’impugnazione dell’estratto di ruolo; 6) violazione di legge sulla idoneità dei pagamenti a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare e decisiva la questione dell’interesse ad agire nella domanda di impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha applicato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, rilevando che la tutela immediata contro ruolo/cartella/avviso asseritamente invalidamente notificati è ammessa solo al ricorrere dei requisiti tassativi e dei pregiudizi tipizzati dalla legge. Ha osservato che la disciplina sopravvenuta incide anche sui giudizi pendenti, perché l’interesse ad agire è condizione dinamica dell’azione. Nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare tale interesse nei termini richiesti dalla norma. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria che il giudizio non poteva essere proposto per difetto di interesse ad agire. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente, in ragione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite sopravvenuti dopo il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per il disconoscimento della documentazione prodotta.

  • art. 3-bis L. n. 53/1993

    Invocato per contestare la validità delle notifiche effettuate via PEC.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    È la norma decisiva: condiziona la diretta impugnabilità del ruolo/cartella/avviso asseritamente invalidamente notificati alla sussistenza di presupposti tassativi e di specifici pregiudizi tipizzati dalla legge.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis

    Ha introdotto la disciplina richiamata sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021.

  • d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 12, comma 1

    Ha modificato la disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 241, comma 1, lett. c)

    Prevede l’abrogazione, a decorrere da gennaio 2026, della disciplina richiamata.

  • Cass., S.U., n. 26283 del 2022

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina sopravvenuta specifica e tipizza l’interesse alla tutela immediata e le ipotesi in cui l’invalida notifica giustifica l’azione.

  • Cass. n. 30952 del 2024

    Richiamata per affermare che la Corte d’appello non si era espressamente pronunciata sul profilo dell’interesse ad agire.

Massime di principio

  • L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito asseritamente non validamente notificato è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla disciplina speciale sull’interesse ad agire.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica: può essere valutata anche alla luce di una norma sopravvenuta e rileva nei giudizi pendenti fino al momento della decisione.
  • Se manca l’allegazione di fatti idonei a integrare l’interesse ad agire tipizzato dalla legge, la domanda è improponibile e la sentenza va cassata senza rinvio.
  • Quando la questione decisiva è l’assenza originaria del potere di agire, la cassazione senza rinvio è il rimedio appropriato perché il giudizio non poteva essere proposto.
  • In presenza di jus superveniens e di interventi nomofilattici sopravvenuti, può disporsi la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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