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Sentenza

Sentenza del 03/06/2019 n. 4922 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Napoli che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 14.230,62 relativa a IVA, emessa a seguito di controllo automatizzato e notificata alla società beneficiaria il 4 aprile 2016. La CTP aveva ritenuto decaduta la pretesa per tardiva notifica ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L'Amministrazione ha sostenuto che il debito tributario, riferito a un periodo anteriore alla scissione del 13 novembre 2014, era già stato tempestivamente notificato alla società scissa e che la beneficiaria rispondeva solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali anteriori alla scissione, senza necessità di rinnovare gli atti o rispettare nuovamente i termini di notifica nei suoi confronti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso originario della società beneficiaria. Ha ritenuto che la cartella fosse stata tempestivamente notificata alla società scissa, presso la quale il credito si era già consolidato, e che la società beneficiaria fosse obbligata in solido per i debiti tributari anteriori alla scissione. Non era necessario notificare nuovamente l'avviso di accertamento né integrare la motivazione della cartella nei confronti della beneficiaria. Sono state respinte le eccezioni relative a decadenza, difetto di legittimazione passiva, carenza di iscrizione a ruolo, incompetenza dell'agente della riscossione e violazione degli obblighi di motivazione. La società appellata è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato (...) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

    Il termine decadenziale deve essere verificato con riferimento alla prima valida notifica effettuata alla società debitrice originaria. Se la cartella è stata tempestivamente notificata alla società scissa, la successiva riscossione nei confronti della beneficiaria solidalmente obbligata non richiede una nuova decorrenza del termine.

  • Art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

    Per gli obblighi tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione parziale, i procedimenti sono svolti nei confronti della società scissa, mentre le beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente verso l'Amministrazione finanziaria. Non occorre rinnovare loro gli atti già notificati alla scissa né aggiungere specifiche motivazioni, purché siano rispettati gli adempimenti nei confronti della società originaria.

  • Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    In caso di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili per le somme dovute in conseguenza delle violazioni commesse dalla società scissa.

    La solidarietà fiscale delle beneficiarie comprende imposte, sanzioni e relativi accessori e prevale sui limiti previsti dalla disciplina civilistica per le obbligazioni ordinarie.

  • Art. 2506-quater, comma 3, cod. civ.

    I limiti civilistici alla responsabilità delle società beneficiarie non prevalgono sulla disciplina tributaria speciale che stabilisce la responsabilità solidale illimitata per i debiti fiscali anteriori alla scissione.

  • Artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    In caso di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, la cartella può essere motivata anche mediante il richiamo ai dati della dichiarazione e agli elementi presenti negli archivi dell'Amministrazione, poiché il contribuente può conoscere la causa della pretesa.

  • Artt. 6 e 7 legge n. 212/2000

    Gli obblighi di motivazione e informazione dello Statuto del contribuente risultano rispettati quando la cartella, fondata su controllo automatizzato, richiama adeguatamente la dichiarazione e indica gli elementi rilevanti, incluso l'atto di scissione.

  • Art. 1299 cod. civ.

    La società beneficiaria che abbia pagato integralmente il debito tributario può esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati per la parte eccedente la quota interna di loro competenza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 90/2018

    La disciplina della responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie è costituzionalmente legittima perché bilanciata dalla facoltà di partecipare al procedimento tributario e dall'azione di regresso nei rapporti interni.

Massime di principio

  • In una scissione parziale, i debiti fiscali relativi a periodi anteriori alla scissione possono essere richiesti integralmente anche a una società beneficiaria, indipendentemente dal limite del patrimonio netto ricevuto, in forza della solidarietà tributaria speciale.
  • La tempestività della cartella va normalmente valutata rispetto alla notifica effettuata alla società scissa o al soggetto originariamente obbligato; la successiva notifica alla beneficiaria solidale non riapre necessariamente il termine decadenziale.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve rinnovare l'avviso di accertamento né svolgere specifici adempimenti informativi aggiuntivi verso le società beneficiarie, purché abbia regolarmente notificato gli atti alla società scissa.
  • La società beneficiaria deve attivarsi per conoscere e, se necessario, contestare gli atti relativi ai debiti anteriori alla scissione, potendo partecipare ai procedimenti anche se non è destinataria della prima notifica.
  • La responsabilità illimitata verso il Fisco non elimina i rapporti interni tra coobbligati: chi paga l'intero debito può chiedere il regresso agli altri soggetti responsabili, nei limiti delle rispettive quote o del patrimonio assegnato.
  • La cartella derivante da controllo automatizzato può essere sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione e l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa, senza una nuova esposizione integrale dell'accertamento.

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