Sentenza del 03/06/2019 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Centro Operativo di Pescara - emissione di un atto impositivo - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento parziale relativo a maggiori redditi IRPEF presumibilmente derivanti dalla locazione di un fabbricato commerciale per l'anno 2011. Ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza del Centro Operativo di Pescara a emettere direttamente l'atto impositivo nei confronti di un contribuente fiscalmente domiciliato in Provincia di Imperia. Ha inoltre contestato la duplicazione dell'accertamento e, nel merito, ha sostenuto che il contratto di locazione era cessato anticipatamente al 31 dicembre 2010, producendo una lettera di recesso e dichiarazioni di terzi. Ha evidenziato anche di aver versato tardivamente, ma prima della notifica dell'accertamento, l'imposta di 67 euro mediante ravvedimento operoso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto illegittimo l'avviso perché il Centro Operativo di Pescara dispone di poteri istruttori e di controllo, ma non del potere impositivo diretto; tale potere e la legittimazione processuale spettano all'Agenzia delle Entrate. La Commissione ha inoltre ritenuto provata la cessazione anticipata della locazione e ha escluso l'applicabilità, ai redditi da locazione, della regola secondo cui i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dalla percezione. È stata revocata la condanna alle spese della fase cautelare, mentre le spese del giudizio sono state compensate, considerato il tardivo adempimento del contribuente nella registrazione della cessazione del contratto e nel versamento dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 28, comma 2, D.L. n. 78/2010
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere le competenze del Centro Operativo di Pescara, ma la Commissione ha ritenuto che essa non attribuisca al Centro il potere di emettere direttamente l'atto impositivo.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento parziale, qualificazione attribuita dall'Ufficio all'avviso impugnato; tale qualificazione non supera comunque il difetto di potere dell'ufficio che ha emesso direttamente l'atto.
Art. 26 del D.P.R. n. 917/1986
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo del soggetto che li possiede.
La Commissione ha interpretato la regola come riferita ai redditi fondiari in senso proprio e non automaticamente ai redditi derivanti da locazione, ritenendo quindi rilevante la prova della cessazione del contratto e della mancata percezione dei canoni.
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
Individua la legittimazione processuale dell'ente impositore. Nel caso esaminato, tale legittimazione spettava all'Agenzia delle Entrate e non al Centro Operativo di Pescara quale struttura con funzioni istruttorie e di controllo.
Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto o della sentenza impugnata in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora; l'esito favorevole nel merito ha comportato la revoca della condanna alle spese della fase cautelare.
Art. 111 della Costituzione
Il principio di parità delle armi è stato richiamato per riconoscere rilevanza anche alle dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente, con valore di elementi informativi e non di prova testimoniale formale.
Massime di principio
- Una struttura interna dell'Amministrazione finanziaria dotata di funzioni tecniche, istruttorie o di controllo non può emettere autonomamente un atto impositivo se la legge non le attribuisce espressamente tale potere. L'atto deve provenire dall'ente titolare della potestà impositiva.
- Il contribuente può contestare la legittimità dell'atto per difetto di competenza e di legittimazione dell'ufficio emittente, soprattutto quando l'atto proviene da una sede diversa da quella collegata al domicilio fiscale.
- La prova della cessazione anticipata di una locazione può essere fornita attraverso documentazione contrattuale, lettere di recesso e dichiarazioni extraprocessuali di terzi, purché tali elementi siano coerenti e non adeguatamente smentiti.
- La regola della tassazione dei redditi fondiari indipendentemente dalla percezione non deve essere applicata automaticamente a ogni reddito collegato a una locazione; occorre qualificare correttamente la categoria reddituale e verificare l'effettiva sussistenza del rapporto e del reddito imponibile.
- Il ravvedimento operoso effettuato prima della notifica dell'accertamento può costituire un elemento significativo della buona fede del contribuente e incidere sulla fondatezza della pretesa, anche se il pagamento tardivo non elimina necessariamente tutte le conseguenze sanzionatorie.
- Anche quando il contribuente vince la controversia, le spese possono essere compensate se la lite è stata determinata, almeno in parte, da un precedente adempimento tardivo o irregolare del contribuente stesso.
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