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Sentenza

Sentenza del 03/06/2019 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Agevolazioni fiscali IMU - Carattere principale dell'attività condotta da coltivatori diretti e imprenditori agricoli - Trattamento pensionistico ostativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta. Il trattamento pensionistico è stato ritenuto ostativo al riconoscimento delle agevolazioni IMU, senza rilevanza per il fatto che la pensione derivasse o meno da un precedente lavoro agricolo. Sono state considerate irrilevanti anche la permanenza dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e la prosecuzione dei versamenti contributivi volontari durante il periodo pensionistico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni fiscali IMU sui terreni agricoli posseduti da un soggetto formalmente iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti e ancora impegnato nel versamento dei contributi volontari, ma titolare di trattamento pensionistico. Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione e la prosecuzione dei versamenti contributivi fossero sufficienti a conservare lo status necessario per beneficiare dell'agevolazione. La decisione ha invece ritenuto che la pensione impedisca di considerare l'attività agricola come principale ed esclusiva fonte di reddito, elemento essenziale per le agevolazioni.

Norme richiamate

  • Normativa sulle agevolazioni IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

    Le agevolazioni perseguono la finalità di incentivare la coltivazione agricola e di ridurre il carico tributario per chi ricava dal lavoro agricolo la propria principale o esclusiva fonte di reddito. Il beneficio richiede quindi la sussistenza effettiva dello status e dell'attività agricola qualificata, non la sola iscrizione formale.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni IMU riservate ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali non è sufficiente la mera iscrizione negli elenchi previdenziali: occorre verificare l'effettivo svolgimento dell'attività agricola qualificata e il suo carattere principale.
  • La titolarità di una pensione può escludere il riconoscimento dell'agevolazione, anche se la pensione non deriva da attività agricola.
  • La prosecuzione dei versamenti contributivi volontari durante il pensionamento non supera, di per sé, l'effetto ostativo del trattamento pensionistico.
  • In casi analoghi, la verifica deve concentrarsi sulla situazione sostanziale del contribuente e sulla funzione dell'agevolazione, cioè sostenere chi trae effettivamente il proprio reddito principale dal lavoro agricolo.

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