Sentenza del 03/06/2019 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Obbligazioni tributarie ereditarie - Gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote - Sussite - Solidarietà per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa - Non sussite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato le ingiunzioni fiscali relative all'ICI per gli anni 2005 e 2006, contestando sia la determinazione del valore imponibile del terreno, ritenuta eccessiva rispetto al valore risultante dalla quantificazione dell'indennità di espropriazione, sia l'addebito integrale e solidale dell'imposta a ciascun erede. Hanno sostenuto che, in assenza di una specifica norma tributaria derogatoria, i debiti ereditari devono essere ripartiti tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, ai sensi degli artt. 752 e 1295 c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato le ingiunzioni impugnate. Ha ritenuto errata l'affermazione secondo cui gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. In mancanza di una norma speciale applicabile, ciascun erede risponde soltanto in proporzione alla propria quota ereditaria. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in 2.000 euro, e del grado d'appello, liquidate in 2.500 euro, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 752 c.c.
Stabilisce, secondo la disciplina comune dei debiti ereditari, che i coeredi contribuiscono ai debiti e pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa disposizione.
Art. 1295 c.c.
Estende ai coeredi la regola della ripartizione interna dell'obbligazione, escludendo la solidarietà tra eredi salvo specifiche previsioni normative.
Art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede una responsabilità solidale degli eredi limitatamente ai debiti del defunto relativi al mancato pagamento delle imposte sui redditi; tale previsione non è stata ritenuta applicabile all'ICI oggetto della controversia.
Art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Prevede la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione; non costituisce una regola generale applicabile a ogni debito tributario ereditario.
Art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina la responsabilità solidale nell'imposta di registro, ma non è stata ritenuta applicabile ai coeredi del debitore solidale in relazione alla fattispecie esaminata.
Massime di principio
- In materia di debiti tributari ereditari, la regola generale è la responsabilità degli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, non la solidarietà automatica.
- La solidarietà tra eredi opera soltanto quando una specifica norma tributaria la prevede espressamente per quel particolare tributo o tipo di obbligazione.
- Non è sufficiente che il presupposto dell'imposta si sia verificato prima della morte del contribuente per rendere automaticamente ogni erede responsabile dell'intero debito.
- Gli atti di riscossione devono rispettare la quota di responsabilità di ciascun erede quando non ricorre una specifica deroga legislativa; l'addebito dell'intero importo a ogni erede può quindi essere illegittimo.
- La disciplina applicabile va verificata tributo per tributo: le norme sulla solidarietà previste per imposte sui redditi, imposta di successione o altre imposte non possono essere estese automaticamente a tributi diversi, come l'ICI.
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