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Sentenza

Sentenza del 03/06/2019 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Obbligazioni tributarie ereditarie - Gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote - Sussite - Solidarietà per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa - Non sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato le ingiunzioni fiscali relative all'ICI per gli anni 2005 e 2006, contestando sia la determinazione del valore imponibile del terreno, ritenuta eccessiva rispetto al valore risultante dalla quantificazione dell'indennità di espropriazione, sia l'addebito integrale e solidale dell'imposta a ciascun erede. Hanno sostenuto che, in assenza di una specifica norma tributaria derogatoria, i debiti ereditari devono essere ripartiti tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, ai sensi degli artt. 752 e 1295 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato le ingiunzioni impugnate. Ha ritenuto errata l'affermazione secondo cui gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. In mancanza di una norma speciale applicabile, ciascun erede risponde soltanto in proporzione alla propria quota ereditaria. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in 2.000 euro, e del grado d'appello, liquidate in 2.500 euro, oltre agli oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 752 c.c.

    Stabilisce, secondo la disciplina comune dei debiti ereditari, che i coeredi contribuiscono ai debiti e pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa disposizione.

  • Art. 1295 c.c.

    Estende ai coeredi la regola della ripartizione interna dell'obbligazione, escludendo la solidarietà tra eredi salvo specifiche previsioni normative.

  • Art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede una responsabilità solidale degli eredi limitatamente ai debiti del defunto relativi al mancato pagamento delle imposte sui redditi; tale previsione non è stata ritenuta applicabile all'ICI oggetto della controversia.

  • Art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Prevede la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione; non costituisce una regola generale applicabile a ogni debito tributario ereditario.

  • Art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Disciplina la responsabilità solidale nell'imposta di registro, ma non è stata ritenuta applicabile ai coeredi del debitore solidale in relazione alla fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • In materia di debiti tributari ereditari, la regola generale è la responsabilità degli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, non la solidarietà automatica.
  • La solidarietà tra eredi opera soltanto quando una specifica norma tributaria la prevede espressamente per quel particolare tributo o tipo di obbligazione.
  • Non è sufficiente che il presupposto dell'imposta si sia verificato prima della morte del contribuente per rendere automaticamente ogni erede responsabile dell'intero debito.
  • Gli atti di riscossione devono rispettare la quota di responsabilità di ciascun erede quando non ricorre una specifica deroga legislativa; l'addebito dell'intero importo a ogni erede può quindi essere illegittimo.
  • La disciplina applicabile va verificata tributo per tributo: le norme sulla solidarietà previste per imposte sui redditi, imposta di successione o altre imposte non possono essere estese automaticamente a tributi diversi, come l'ICI.

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