Sentenza del 03/06/2019 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Imposta pubblicitaria - Insegne - Esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe insegne installate presso lo stesso Ufficio Postale sono state considerate un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie. La loro superficie complessiva, rientrando nel limite di cinque metri quadrati previsto per l'esenzione, non è stata assoggettata all'imposta sulla pubblicità. L'avviso di accertamento è quindi risultato infondato, con riconoscimento dell'esenzione in favore di Poste Italiane.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta delle insegne installate presso il medesimo Ufficio Postale. Il ricorrente sosteneva che le insegne, pur eventualmente composte da elementi distinti e non fisicamente contigui, costituissero un unico mezzo pubblicitario riferibile al medesimo soggetto e funzionalmente collegato alla sede dell'attività. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993, le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività sono esenti quando la superficie complessiva non supera cinque metri quadrati. Per determinare la superficie complessiva occorre applicare l'art. 7, comma 5, del medesimo decreto, che consente di considerare unitariamente mezzi di identico contenuto, riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro. La connessione non richiede continuità fisica, essendo sufficiente un collegamento logico e funzionale evidente e inscindibile.
Norme richiamate
Art. 17 del D.Lgs. 507/1993
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
L'esenzione si applica alla superficie complessiva delle insegne che identificano la sede dell'attività, non necessariamente a ciascuna insegna considerata isolatamente.
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/1993
Mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra di loro.
Più mezzi pubblicitari possono essere considerati unitariamente quando hanno contenuto identico, appartengono allo stesso soggetto e presentano una connessione logico-funzionale evidente. Non è indispensabile la loro continuità o adiacenza fisica.
Massime di principio
- Per verificare l'esenzione delle insegne fino a cinque metri quadrati occorre considerare la superficie complessiva delle insegne riferibili alla stessa sede e alla stessa attività.
- Più insegne possono essere trattate come un unico mezzo pubblicitario se hanno contenuto identico e sono funzionalmente collegate, anche quando non sono fisicamente contigue.
- La connessione tra le insegne deve essere oggettivamente percepibile e dimostrabile attraverso elementi quali la comune sede, il medesimo soggetto, l'identico contenuto e la funzione unitaria di identificazione dell'attività.
- La mera presenza di più elementi separati non esclude automaticamente l'esenzione: l'ente impositore deve valutare il loro collegamento sostanziale e non soltanto la separazione materiale.
- Se la superficie complessiva delle insegne unitariamente considerate supera cinque metri quadrati, l'esenzione non opera per la parte o per il complesso eccedente secondo le regole applicabili, salvo ulteriori disposizioni regolamentari o normative.
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