Sentenza del 03/06/2019 n. 527 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La modalità di proposizione del ricorso di primo grado vincola anche la fase d'appello - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il signor D.D. ha impugnato un'intimazione di pagamento di 230.903,92 euro relativa a cartelle per imposte, ritenute IRPEF e IRAP degli anni 2001-2005, deducendo l'irregolarità o tardività delle notifiche, la decadenza e la prescrizione dei crediti. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo prescritto il credito relativo a una cartella notificata il 21 aprile 2006. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che successive intimazioni, in particolare quella notificata il 4 aprile 2016, avessero interrotto la prescrizione. Il contribuente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato tramite PEC, mentre il ricorso di primo grado era stato presentato in forma cartacea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile l'appello notificato tramite PEC, affermando che la modalità cartacea scelta per il primo grado non vincola le modalità degli atti successivi e che, comunque, l'atto aveva raggiunto il proprio scopo poiché il contribuente ne aveva compreso il contenuto e si era difeso nel merito. Nel merito, ha confermato la prescrizione del credito: la cartella era stata notificata il 21 aprile 2006 e il termine prescrizionale applicabile, ritenuto quinquennale, era scaduto il 21 aprile 2011. Le successive notifiche del 15 novembre 2012 e del 4 aprile 2016 erano quindi tardive e non potevano interrompere una prescrizione già maturata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al signor D.D. le spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 156, ultimo comma, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un vizio formale dell'atto processuale non determina la nullità quando il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha compreso il contenuto e ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Art. 19, decreto legislativo n. 546/1992
Consente, nei casi previsti, di impugnare l'atto finale della riscossione anche per contestare vizi degli atti presupposti non conosciuti o non validamente notificati.
Art. 21, decreto legislativo n. 546/1992
Prevede il termine per impugnare gli atti tributari. Se una cartella è stata regolarmente notificata e non viene impugnata tempestivamente, la pretesa diviene irretrattabile.
Massime di principio
- La scelta della modalità cartacea per introdurre il giudizio non impedisce, di regola, di utilizzare la modalità telematica o la PEC nelle fasi successive, salvo specifiche disposizioni che prevedano espressamente una sanzione di nullità.
- Anche quando si contesta una modalità formale di notificazione, occorre verificare se l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo: la conoscenza effettiva dell'atto e la possibilità di difendersi possono impedire la declaratoria di nullità.
- La regolare notifica di una cartella non impugnata nel termine previsto rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non trasforma necessariamente il termine di prescrizione del tributo in quello ordinario decennale previsto per i crediti accertati con sentenza.
- Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere notificati prima della scadenza del termine prescrizionale. Un atto notificato dopo la maturazione della prescrizione non può riattivare un credito già prescritto.
- Per valutare la prescrizione occorre ricostruire cronologicamente la notifica della cartella, la durata del termine applicabile al tributo e tutti gli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
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