Cassazione Civile, Ordinanza n. 05168/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente della Regione Veneto era stato sospeso dal servizio a seguito di misura cautelare carceraria, poi revocata. Reintegrato in servizio, era stato assegnato a un diverso incarico dirigenziale con trattamento economico inferiore e aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la differenza retributiva maturata tra luglio e settembre 2014. La Regione aveva proposto opposizione al decreto, ma il Tribunale l’aveva accolta ritenendo dovuta la retribuzione solo in relazione all’incarico concretamente svolto. La Corte d’appello, su impugnazione del dirigente, aveva invece accolto l’appello e riconosciuto il diritto alle differenze retributive, affermando che, nei casi in cui l’amministrazione sospenda il procedimento disciplinare per complessità degli accertamenti, l’assegnazione a un incarico diverso non può comportare un pregiudizio economico, altrimenti si realizzerebbe un surrettizio effetto disciplinare. La Regione ha ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla sopravvenuta scoperta della falsità della dichiarazione sul titolo di laurea, fatto che avrebbe reso nullo il contratto e impedito il pagamento; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001, dell’art. 3 l. 97/2001, dell’art. 9 del c.c.n.l. dirigenti regioni e autonomie locali e dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, sostenendo che in assenza di rinvio a giudizio non era garantita l’invariabilità della retribuzione e che, al più, spettasse l’indennità alimentare prevista dal contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo processualmente fondata la censura sulla mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, del fatto sopravvenuto costituito dall’accertata falsità della dichiarazione del dirigente circa il possesso della laurea. Ha stabilito che l’eccezione di nullità del contratto poteva essere introdotta anche in appello quando la conoscenza dei fatti posti a base dell’eccezione sia sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Venezia perché valuti preliminarmente la validità del rapporto e, solo in caso di validità, riesamini la pretesa retributiva. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata utilizzata per censurare il mancato esame, in appello, di un fatto sopravvenuto idoneo a fondare l’eccezione di nullità del contratto.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per la disciplina della sospensione del procedimento disciplinare nei casi di particolare complessità degli accertamenti.
art. 3, comma 1, l. n. 97/2001
È richiamato dalla Corte territoriale e dal ricorrente in relazione alle misure cautelari applicabili al dipendente sottoposto a procedimento penale/discplinare.
art. 9 c.c.n.l. dirigenti regioni e autonomie locali del 22.2.2010
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza dei presupposti del mantenimento integrale del trattamento economico, al dipendente spetti solo l’indennità alimentare prevista dal contratto collettivo.
È richiamato per il principio di parità di trattamento a parità di mansioni, invocato contro il mantenimento della retribuzione originaria.
La rilevabilità d’ufficio della nullità consente di censurare la decisione di primo grado che non ne abbia considerato l’esistenza.
Le preclusioni all’introduzione di nuovi fatti cedono quando la conoscenza dei fatti posti a fondamento dell’eccezione sia sopravvenuta rispetto alla decisione di primo grado.
La pubblica amministrazione può verificare in ogni momento la veridicità delle autocertificazioni e adottare i provvedimenti conseguenti in caso di falsità.
La tutela del rapporto di fatto in caso di nullità non è assoluta, ma limitata ai periodi di esecuzione materiale del rapporto e agli effetti retributivi o strettamente consequenziali alla prestazione.
La cassazione del capo preliminare travolge, per effetto consequenziale, la statuizione di merito dipendente.
Massime di principio
- L’eccezione di nullità del contratto può essere sollevata anche in appello se si fonda su fatti la cui conoscenza giuridicamente rilevante sia sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado.
- La rilevabilità d’ufficio della nullità non elimina le preclusioni istruttorie in assoluto, ma queste vengono meno quando il fatto costitutivo dell’eccezione sia emerso solo successivamente al primo grado, in applicazione del principio di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione fondati su autocertificazioni, la mera possibilità di verifica non equivale a conoscenza iniziale della falsità; la rilevanza processuale della falsità sorge quando essa sia effettivamente accertata o ammessa.
- La tutela apprestata dall’art. 2126 c.c. in caso di rapporto nullo copre solo i periodi di effettiva esecuzione del rapporto e gli effetti retributivi o strettamente connessi alla prestazione, non ogni possibile conseguenza del rapporto invalido.
- Quando viene cassato un capo della decisione preliminare che condiziona l’intero assetto della lite, le statuizioni dipendenti restano travolte e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa a partire dal punto pregiudiziale.
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