Cassazione Civile, Sentenza n. 6693/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società impugnava il sollecito di pagamento notificatole il 22 dicembre 2008 per TARSU relativa agli anni 2002 e 2003, contestando l’applicazione di una tariffa riferita ad altre categorie e l’assimilazione dell’attività agrituristica a quella alberghiera. Il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, la società incaricata della gestione del tributo e il Comune avevano impugnato separatamente; la CTR del Lazio, con sentenza n. 241/6/2013 depositata il 4 luglio 2013, accolse l’appello della società di gestione richiamando la motivazione della sentenza pronunciata sul separato appello comunale. Secondo tale motivazione, il sollecito era stato preceduto da avvisi di pagamento non impugnati, ma soltanto contestati in autotutela; pertanto, contro il sollecito potevano essere dedotti solo vizi propri, non l’asserita errata applicazione della tariffa, che avrebbe dovuto essere contestata impugnando tempestivamente gli avvisi. La società ricorse per cassazione con dodici motivi: i primi due denunciavano difetti di legittimazione e rappresentanza della società di gestione nei giudizi di merito; il terzo deduceva che il dissesto del Comune e l’affidamento della gestione finanziaria all’organismo straordinario di liquidazione ne impedissero la partecipazione processuale; il quarto contestava la legittimazione della società di gestione per la scadenza della convenzione. Il quinto e il sesto censuravano la ricostruzione della notifica e della conoscenza degli atti e la motivazione; il settimo contestava valutazione delle prove, prescrizione e inesistenza di due avvisi; l’ottavo lamentava l’assenza di un dettaglio dei calcoli nel sollecito; il nono denunciava la produzione di una prova asseritamente falsa; il decimo contestava l’ammissione di nuovi documenti in appello. L’undicesimo riproponeva la tesi per cui all’attività agrituristica doveva applicarsi la tariffa agricola e non quella alberghiera o di ristorazione. Il dodicesimo invocava l’indebito arricchimento del Comune. La società lamentava inoltre, con i motivi iniziali, vizi riferiti alla rappresentanza e alla legittimazione processuale degli enti coinvolti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le questioni non risultavano affrontate dalla sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averle già dedotte nei giudizi di merito né precisato adeguatamente le norme e le disposizioni statutarie violate. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il dissesto dell’ente locale e l’affidamento delle attività finanziarie all’organismo straordinario di liquidazione non comportano perdita della capacità processuale dell’ente né sostituzione dell’organismo agli organi istituzionali nelle ordinarie azioni di cognizione; il divieto riguarda le azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organismo. Il quarto motivo è stato respinto perché, pur non essendo chiaro a quale nomina del difensore la ricorrente si riferisse, la controversia riguardava un tributo ricompreso nell’ambito della convenzione. I motivi dal quinto all’ottavo sono stati dichiarati inammissibili: formulavano censure di fatto e contestavano la corrispondenza e la valutazione dei documenti con riferimenti normativi inconferenti, sollecitando una nuova valutazione del merito. Il nono motivo è stato rigettato perché non risultava effettuato un tempestivo disconoscimento della scrittura privata né proposta querela di falso; l’esame di documenti ulteriori o asseritamente più completi non poteva essere richiesto alla Cassazione. Il decimo motivo è stato rigettato: nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, non essendo stati impugnati gli avvisi di pagamento, la questione sostanziale sulla tariffa non poteva essere fatta valere contro i successivi solleciti. Il dodicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di arricchimento senza causa non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato in quale atto dei precedenti gradi l’avesse dedotta, né aveva assolto l’onere di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).
Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di qualsiasi documento.
Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).
La censura riferita al divieto di nuovi mezzi di prova in appello non è fondata nel processo tributario, nel quale la disciplina speciale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione documentale in appello. La citazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. identifica la norma invocata dalla ricorrente, ma la regola applicata dalla Corte è quella speciale tributaria.
Alla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’ente locale nè alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente.
La dichiarazione di dissesto non determina la perdita della capacità processuale dell’ente locale né la sostituzione dei suoi organi istituzionali da parte dell’organismo straordinario di liquidazione nelle azioni di cognizione.
Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto.
La questione di arricchimento senza causa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; chi la deduce deve indicare in modo specifico l’atto del giudizio di merito nel quale l’ha già proposta.
art. 1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Non impugnati gli avvisi di accertamento, perchè tale non è il ricorso in autotutela, la questione di merito sulla pretesa erroneità della tariffa non può essere oggetto di ricorso avverso i solleciti di pagamento.
La contestazione della tariffa applicata deve essere proposta impugnando tempestivamente gli avvisi presupposti; il ricorso in autotutela non equivale alla loro impugnazione e il successivo sollecito non consente di rimettere in discussione vizi degli avvisi ormai non contestati.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è consentita dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; la contestazione della relativa ammissione non può fondarsi sul regime generale invocato dal ricorrente quando opera la disciplina speciale tributaria.
- Il dissesto di un ente locale non ne priva la capacità processuale nelle azioni di cognizione e non determina la sostituzione dei suoi organi istituzionali da parte dell’organismo straordinario di liquidazione; il divieto concerne le azioni esecutive relative ai debiti affidati alla competenza di tale organismo.
- Quando gli avvisi di pagamento presupposti non sono stati tempestivamente impugnati, il contribuente non può contestare mediante ricorso contro il successivo sollecito vizi propri degli avvisi, inclusa l’asserita erroneità della tariffa; la presentazione di un’istanza di autotutela non equivale all’impugnazione.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitano una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente di averla proposta nel giudizio di merito e identificare l’atto nel quale l’ha fatto; in difetto la censura è inammissibile.
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