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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6734/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

L’avvocato aveva citato la società davanti al Tribunale di Monza, chiedendo 19.538,76 euro, oltre accessori, per attività svolte in quattro cause davanti al Tribunale di Rimini. La società aveva contestato che la domanda fosse generica e che le prestazioni e il relativo importo fossero provati, dichiarando che avrebbe pagato quanto dovuto una volta dimostrata l’attività svolta. Il Tribunale, con sentenza n. 1442/2010 dell’11 maggio 2010, aveva respinto la domanda e compensato le spese. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3119/2014 depositata il 7 agosto 2014, aveva rigettato l’appello e condannato l’avvocato alle spese, rilevando anche la mancanza, nell’atto di appello, di specifiche allegazioni sui fatti costitutivi del credito. In cassazione l’avvocato articolava cinque motivi: i primi tre, formulati congiuntamente, censuravano la valutazione della contestazione della parcella, l’onere e la necessità della prova delle prestazioni, l’asserito riconoscimento condizionato del debito, la produzione dei verbali delle cause, l’imputazione di pagamenti e l’interpretazione della domanda; il quarto denunciava la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile l’appello; infine chiedeva la riforma della statuizione sulle spese e la rifusione di quelle dei diversi gradi. Le censure sono state esaminate nei limiti precisati dalla Corte; il testo non esplicita un autonomo quinto motivo numerato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure dei primi tre motivi, in quanto cumulate in modo eterogeneo, non specificamente riferite alle norme invocate e dirette, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre rilevato che non era stato indicato un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, secondo i requisiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel merito delle questioni dedotte, ha condiviso la valutazione secondo cui la società aveva contestato la domanda e l’avvocato non aveva provato in modo adeguato i fatti costitutivi del credito: non bastava la parcella, dovendo essere dimostrati l’incarico, la sua natura e durata, il valore e la complessità della controversia, le attività svolte e le eventuali spese anticipate. Il quarto motivo è stato rigettato: l’atto di appello doveva individuare specificamente i punti contestati e contrapporre argomenti idonei a confutare le ragioni della sentenza di primo grado; la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato tale carenza. La richiesta sulle spese non costituiva un autonomo motivo, ma era conseguenziale all’accoglimento del ricorso. L’avvocato è stato condannato a pagare alla società 3.200 euro per le spese del giudizio di cassazione, di cui 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Tutti questi dati e questi elementi di fatto sarebbero stati indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali (…) sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari. […] sicchè la liquidazione dei compensi avrebbe presupposto la prova, ad onere dell’avvocato a norma dell’art. 2697 c.c., di tutti gli elementi indicati

    Il professionista che domanda il pagamento dei compensi deve provare i fatti costitutivi del credito e fornire gli elementi necessari anche per liquidare il compenso, tra cui contenuto e durata dell’incarico, valore e complessità della controversia e attività concretamente svolte.

  • art. 342 c.p.c.

    gli artt. 342 e 434 c.p.c., (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

    L’appello deve identificare chiaramente i capi e le questioni contestati e spiegare, con argomenti specifici correlati alla motivazione impugnata, perché le ragioni del primo giudice sarebbero errate; non è sufficiente la sola individuazione delle statuizioni impugnate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e non può essere presentata come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di appello – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione specifica del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, di come e quando sia stato discusso tra le parti e della sua decisività; non consente di sollecitare una rivalutazione generale delle risultanze istruttorie.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di appello – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi necessari a identificare il fatto storico asseritamente omesso e a verificarne l’esistenza, la discussione processuale e la decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di appello – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

    La censura di omesso esame deve essere accompagnata dagli elementi che consentono alla Corte di individuare e verificare il fatto e gli atti processuali pertinenti, nei termini richiesti per il ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della susssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unifcato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura prevista, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi agisce per il pagamento di compensi professionali deve provare non solo il conferimento dell’incarico, ma anche gli elementi concreti che ne consentono l’identificazione e la liquidazione: natura e durata, valore e complessità dell’attività, prestazioni effettivamente svolte e spese anticipate.
  • La parcella professionale, pur assistita da una presunzione di veridicità quanto alle voci indicate, non impedisce il rigetto della domanda quando il cliente contesti la fondatezza del credito e il professionista non provi i fatti costitutivi delle prestazioni e del compenso richiesto.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione dell’accertamento dei fatti o della valutazione delle prove non può essere trasformata in una censura di violazione di legge.
  • La combinazione in un unico motivo di censure eterogenee o incompatibili è inammissibile se non consente di distinguere chiaramente i profili di impugnazione e di esaminarli separatamente.
  • Il vizio di omesso esame richiede l’individuazione di uno specifico fatto storico, della relativa fonte, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove.
  • L’atto di appello deve individuare chiaramente le questioni contestate e accompagnare la richiesta di riforma con argomenti che confutino le ragioni della sentenza impugnata, senza che siano necessarie formule sacramentali.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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