Cassazione Civile, Sentenza n. 6699/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La Comunità montana ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, emessi dal Comune per due immobili: uno in località Pozzi, adibito a centro espositivo commerciale, e un impianto di itticoltura alla foce del fiume Bussento. In primo grado il ricorso è stato respinto. La CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza depositata l’8 maggio 2015, ha accolto parzialmente l’appello, ritenendo generici i motivi d’appello sul difetto di motivazione degli avvisi e riducendo del 50% l’imposta, in ragione del pacifico stato di abbandono dell’impianto ittico. La Comunità ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione. Con il primo e il primo bis ha dedotto omessa pronuncia e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla censura di difetto di motivazione degli avvisi, sostenendo che l’appello conteneva contestazioni specifiche; ha inoltre chiesto che fosse riconosciuta la nullità degli avvisi. Con il secondo e il secondo bis ha denunciato violazione delle norme ICI sulle esclusioni e agevolazioni per i terreni agricoli e omessa pronuncia, sostenendo che l’impianto destinato all’allevamento ittico dovesse essere considerato agricolo e che la CTR avesse erroneamente valorizzato la destinazione industriale dell’area. Con il quinto motivo ha invocato le funzioni istituzionali della Comunità montana, sostenendo che la realizzazione e gestione dell’impianto rientrassero nei suoi compiti e che l’attività non fosse meramente privata. Con il terzo, articolato anche nei profili indicati come secondo bis e terzo ter, ha contestato che la riduzione al 50% fosse stata determinata senza chiarire la base di calcolo e senza esaminare il valore catastale risultante dalla procedura DOCFA e il calcolo alternativo proposto dalla contribuente, contrapposti al valore di 4.200.000 euro assunto dal Comune sulla base di un’ipotesi di vendita. Il quarto e il sesto motivo non sono descritti nel testo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la CTR aveva pronunciato in rito, ritenendo generici i motivi d’appello, e tale statuizione precludeva l’esame del merito senza integrare omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; inoltre, per far esaminare in cassazione la dedotta carenza di motivazione degli avvisi, la ricorrente avrebbe dovuto trascriverli. Ha rigettato il secondo e il quinto motivo, insieme alle censure connesse: le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e l’attività di itticoltura non rientra, ai fini dell’agevolazione invocata, tra le attività agricole richiamate dall’art. 2135 c.c.; inoltre, la CTR aveva accertato in fatto lo stato di abbandono dell’impianto, la destinazione industriale dell’area secondo il PRG, la compatibilità tra gli scopi della Comunità e lo svolgimento di attività lucrativa privata, nonché la gestione dell’attività in appalto da parte di privati in alcuni anni. Ha accolto il terzo motivo perché la sentenza d’appello, pur riducendo l’ICI al 50%, non aveva indicato la base di calcolo né esaminato il calcolo alternativo fondato sul valore indicato nella pratica DOCFA; la rilevante differenza tra i valori prospettati lasciava incerto il quantum della pretesa. Ha cassato la sentenza su questo punto e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla base degli atti e dei documenti prodotti. Il quarto e il sesto motivo sono rimasti assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice d’appello si è pronunciato in rito sui motivi dedotto dalla parte, ritenendo le censure generiche e quindi inammissibili; ciò ha precluso, ovviamente, l’esame del merito, ma non per questo può parlarsi di violazione dell’art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide la questione in rito, dichiarando inammissibili per genericità le censure, anche se per effetto di tale decisione non esamina il merito.
art. 2135 c.c.
Si deve qui ricordare che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e questa Corte ha già precisato che la attività di itticoltura non può, ai fini della agevolazione in questione, essere considerata una attività agricola, posto che la norma fa riferimento ai terreni “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” tra cui non è prevista l’attività ittica.
Ai fini dell’agevolazione ICI esaminata, l’attività di itticoltura non è attività agricola riconducibile alle attività indicate dall’art. 2135 c.c.; le agevolazioni fiscali, inoltre, sono soggette a interpretazione stretta.
art. 360 c.p.c., n. 4
Il giudice d’appello si è pronunciato in rito sui motivi dedotto dalla parte, ritenendo le censure generiche e quindi inammissibili; ciò ha precluso, ovviamente, l’esame del merito, ma non per questo può parlarsi di violazione dell’art. 112 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia non è fondata quando la questione è stata definita con una pronuncia processuale che ne ha precluso l’esame nel merito.
art. 2697 c.c.
La ricorrente chiede inoltre che questa Corte, rilevando l’errore del giudice d’appello nel ritenere inammissibili i motivi d’appello sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi, accerti che effettivamente gli avvisi di accertamento in parola sono nulli per difetto di motivazione. Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile perchè per riproporre in questa sede le censure di omessa motivazione avverso gli avvisi di accertamento la parte avrebbe dovuto trascrivere gli stessi onde consentire il controllo (Cass. 16147/2017).
Non emerge dal testo un’applicazione o interpretazione dell’art. 2697 c.c.; la norma non è citata nella sentenza e pertanto non è pertinente inserirla.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c)
Si deve qui ricordare che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e questa Corte ha già precisato che la attività di itticoltura non può, ai fini della agevolazione in questione, essere considerata una attività agricola, posto che la norma fa riferimento ai terreni “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” tra cui non è prevista l’attività ittica.
La Corte esclude che l’attività di itticoltura consenta di qualificare i terreni come agricoli ai fini dell’agevolazione ICI invocata, sulla base del perimetro delle attività richiamate dalla disciplina.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h)
Si deve qui ricordare che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e questa Corte ha già precisato che la attività di itticoltura non può, ai fini della agevolazione in questione, essere considerata una attività agricola, posto che la norma fa riferimento ai terreni “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” tra cui non è prevista l’attività ittica.
L’agevolazione fiscale invocata non si estende ai terreni destinati all’itticoltura, attività che la Corte ritiene estranea alle attività agricole contemplate dalla norma richiamata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35
per giurisprudenza costante di questa Corte per configurare il vizio di omessa pronuncia “non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 10696/2007; Cass. n. 18491/2018; Cass. 20718/2018)”
La decisione richiama il criterio per cui l’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; non ricorre quando la decisione, pur senza argomentazione specifica, comporta il rigetto della pretesa.
art. 360 c.p.c., n. 5
La CTR ha ridotto il quantum nella misura del 50% ma senza indicare esplicitamente la base di calcolo e senza esaminare il calcolo alternativo proposto dalla parte, che essa in questa sede dichiara di avere sviluppato a pag. 6 dell’atto di appello.
È rilevante la censura relativa all’omesso esame del calcolo alternativo quando la sentenza non individua la base di calcolo utilizzata e il divario tra i valori prospettati dalle parti incide sull’individuazione del quantum.
Massime di principio
- Il giudice non incorre in omessa pronuncia quando definisce la censura in rito, dichiarandola inammissibile per genericità: la decisione processuale preclude l’esame del merito senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Per sottoporre alla Corte di cassazione la censura di omessa motivazione di un avviso di accertamento, la parte deve trascrivere l’atto in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; ai fini dell’agevolazione ICI esaminata, l’attività di itticoltura non è riconducibile alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c.
- Quando la riduzione dell’imposta è disposta in percentuale, la decisione deve rendere identificabile la base di calcolo e confrontarsi con il calcolo alternativo ritualmente proposto, se la differenza tra i valori prospettati è rilevante per determinare il quantum.
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