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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6707/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento catastale del 19 novembre 2013, notificato il 6 dicembre 2013, aveva elevato classe e rendita di ventinove unità immobiliari appartenenti a un unico complesso. La revisione era stata effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, in ragione della riclassificazione di una microzona. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3588/2016, depositata l’8 giugno 2016, aveva confermato il rigetto per ventitré unità e, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia, aveva respinto il ricorso anche per le ulteriori sei unità. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, degli artt. 8 e 9 D.P.R. 138/1998, dell’art. 3, comma 154, L. 662/1996 e dell’art. 7 L. 212/2000, ha contestato la motivazione dell’avviso: il solo scostamento dei valori della microzona e la collocazione degli immobili in un’area centrale non giustificavano automaticamente il classamento più elevato, mentre l’atto non indicava le caratteristiche edilizie delle singole unità e degli edifici né gli elementi concreti posti a confronto per determinare classe e rendita. Ha inoltre riferito che, nel corso del giudizio, l’Agenzia aveva rivisto il classamento di alcune unità. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame delle relazioni tecniche prodotte in primo grado e richiamate in appello, che descrivevano caratteristiche quali luminosità, altezza dei locali, spazi comuni, rifiniture e classe energetica e contestavano la comparabilità degli immobili assunti a riferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: il classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004 deve rispettare i criteri ordinari di revisione e considerare, oltre ai parametri generali della microzona, gli elementi concreti relativi al contesto urbano e ambientale, al fabbricato e alla singola unità immobiliare. Il mero richiamo alla collocazione degli immobili in una zona centrale, già insita nella loro inclusione nella microzona, non supplisce all’omessa indicazione delle caratteristiche edilizie intrinseche che hanno determinato il diverso classamento; l’avviso era dunque carente di motivazione e la sentenza regionale aveva violato le norme indicate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza esame nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente all’epoca del ricorso introduttivo e del successivo consolidamento dell’orientamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    Nella revisione parziale prevista dal comma 335, l’avviso deve indicare, oltre allo scostamento dei valori e ai provvedimenti di riferimento, gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità, comprendendo i caratteri del contesto e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità.

  • art. 9 D.P.R. 138/1998

    il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

    La revisione parziale del classamento basata sullo scostamento dei valori della microzona resta soggetta alle regole ordinarie della revisione catastale e non è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione.

  • art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996

    Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa.

    Il classamento deve considerare congiuntamente e comparativamente le caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, anche quando la revisione è avviata in base al comma 335.

  • art. 8 D.P.R. 138/1998

    in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    Gli elementi da esplicitare nella motivazione comprendono la qualità urbana e ambientale della zona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, nella misura in cui abbiano concretamente inciso sul classamento.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Alla luce del superiore principio di diritto – il Collegio lo riafferma ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – risulta che la Commissione tributaria regionale (affermando la sussistenza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale impugnato sulla base del mero riferimento estrinseco alla posizione degli immobili nel tessuto urbanistico, dato, peraltro, insito nella inclusione nella microzona), è incorsa nella denunziata violazione delle norme di diritto indicate dalla ricorrente.

    La Corte riafferma il principio di diritto relativo agli obblighi di motivazione del classamento e lo applica al caso, rilevando l’errore di diritto della Commissione regionale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

    Quando, a seguito della cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • La revisione parziale del classamento catastale fondata sullo scostamento dei valori di una microzona non consente un automatismo di attribuzione di una classe o rendita superiore: resta soggetta ai criteri ordinari di classamento e alla valutazione degli elementi specifici dell’unità, del fabbricato e della microzona.
  • L’avviso di riclassamento deve rendere conoscibili le ragioni concrete della nuova attribuzione catastale, indicando gli elementi di contesto urbano e ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità che abbiano inciso sul diverso classamento. Il mero richiamo alla posizione centrale o alla collocazione nella microzona, senza l’indicazione degli elementi edilizi rilevanti, non è sufficiente a motivare l’atto.
  • Se la cassazione della sentenza può essere seguita dalla decisione nel merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide direttamente la controversia ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi

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