Cassazione Civile, Sentenza n. 6697/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per omesso versamento e omessa denuncia ICI, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, riguardanti un’ampia area fabbricabile situata all’interno del parco in cui si trovava la loro abitazione principale; ne possedevano una quota indivisa del 50%. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Lecco aveva accolto i ricorsi, annullando gli avvisi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 642/2014 depositata l’11 dicembre 2014, aveva accolto l’appello del Comune. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti e del potere impositivo, perché gli avvisi erano stati firmati da un funzionario responsabile e da un funzionario del procedimento senza che risultassero una designazione della Giunta o una delega del Sindaco; (2) difetto di motivazione degli avvisi, per mancata precisa individuazione delle aree e dei presupposti e criteri di calcolo dell’imposta; (3) difetto di motivazione e illegittimità delle sanzioni, lamentando l’applicazione della misura massima, pari al 150% dell’imposta ritenuta evasa, senza adeguata motivazione e senza applicare i criteri di aumento previsti; (4) erronea assoggettabilità a ICI delle aree, che i contribuenti assumevano pertinenziali all’abitazione e alla piscina e vincolate come tali da un atto del 18 ottobre 1996; (5) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, avendo essa condiviso le argomentazioni del Comune senza confrontarsi con le contestazioni concrete sulla mancanza di designazione o delega; (6) omesso esame dei fatti relativi alla mancanza di delega o delibera, alla motivazione degli avvisi e alla pertinenzialità delle aree.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha ritenuto che, in materia di ICI, l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 richieda la designazione del funzionario responsabile mediante deliberazione della Giunta comunale e che la disciplina speciale tributaria non sia stata implicitamente abrogata dalle norme generali del D.Lgs. n. 267/2000. Poiché il Comune non aveva prodotto né indicato una delibera di designazione o una specifica delega del Sindaco, la sottoscrizione degli avvisi non era validamente riferibile al soggetto competente; la CTR aveva quindi erroneamente riconosciuto la legittimità degli atti. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune al rimborso delle spese di legittimità, liquidate in euro 1.500, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992
Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
Per gli atti di accertamento ICI la competenza alla sottoscrizione spetta al funzionario designato con deliberazione della Giunta comunale; in mancanza di tale designazione o di una valida delega, gli avvisi non risultano validamente sottoscritti.
art. 274 D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. n. 267 del 2000 non prevede l’abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è prevista nell’art. 274 della parte quarta, contenente le disposizioni finali e transitorie.
La disciplina generale sull’ordinamento degli enti locali non ha abrogato espressamente la specifica norma tributaria che attribuisce alla Giunta la designazione del funzionario responsabile ICI.
art. 107 D.Lgs. 267/2000
L’art. 107 T.U. enuncia il principio secondo cui “i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti…” e a questi ultimi, a mente del II comma spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.. non rientranti tra le funzioni del segretario e del direttore generale a mente degli artt. 97 e 108.
La regola generale sulla gestione degli atti amministrativi da parte dei dirigenti non sostituisce la disciplina tributaria speciale sulla designazione del funzionario responsabile ICI.
art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000
L’art. 109 T.U. prevede, a sua volta, al comma 2 che nei comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 e dell’art. 97, il sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicchè, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anzi-chè dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all’art. 107, laddove manchi personale di qualifica dirigenziale.
La facoltà generale del Sindaco di attribuire funzioni ai responsabili degli uffici nei comuni privi di dirigenti non elimina, per l’ICI, la specifica necessità della designazione del funzionario responsabile secondo la disciplina tributaria speciale.
art. 42 D.P.R. 600/1973
Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato.
La disposizione è richiamata dalla Corte quale espressione del principio per cui, contestata la legittimazione del sottoscrittore, spetta all’amministrazione dimostrare la delega. Il principio è applicato dalla decisione alla necessità di documentare la competenza del sottoscrittore, nel quadro della disciplina ICI.
Massime di principio
- In materia di ICI, la designazione del funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di gestione dell’imposta e di sottoscrizione degli avvisi deve provenire dalla Giunta comunale secondo l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992; la disciplina generale degli enti locali non abroga implicitamente tale norma speciale.
- Quando è contestata la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un avviso di accertamento, l’amministrazione, che dispone di agevole accesso ai propri atti organizzativi, deve provare l’esistenza della designazione o della delega idonea a fondare il potere di sottoscrizione.
- La sentenza che ritenga validi gli avvisi senza verificare la contestazione specifica circa l’assenza della designazione o della delega non applica correttamente la disciplina sulla competenza alla sottoscrizione; se gli atti organizzativi richiesti non risultano prodotti o indicati, gli avvisi sono privi di valida sottoscrizione.
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