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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11049/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, trattenuto presso il CPR Brunelleschi in esecuzione di un decreto di espulsione e poi di un trattenimento fondato sulla sopravvenuta domanda di protezione internazionale, ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva autorizzato la seconda proroga di sessanta giorni del trattenimento. Il ricorrente ha dedotto tre censure: con la prima ha sostenuto che mancassero i presupposti per mantenere il trattenimento, perché la domanda di protezione non sarebbe stata meramente strumentale dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del diniego della Commissione territoriale; con la seconda ha contestato la legittimità del decreto di trattenimento per errore sulla fattispecie di ingresso e sulla dichiarazione di presenza, affermando di essere entrato regolarmente via mare e di essere stato identificato al valico di frontiera; con la terza ha dedotto la tardività del decreto di trattenimento adottato dalla Questura dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, sostenendo che dovesse decorrere il termine di sei giorni lavorativi per la registrazione della domanda. La Corte ha però rilevato che, con ordinanza precedente resa in ricorsi riuniti concernenti gli atti presupposti, aveva già cassato senza rinvio il decreto di convalida originario del trattenimento ex art. 14 TUI per difetto di motivazione sul presupposto espulsivo; per invalidità derivata, ha quindi ritenuto caducato anche il provvedimento qui impugnato di seconda proroga, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, richiamando il patrocinio a spese dello Stato e il criterio di liquidazione al giudice competente, ma senza un’autonoma condanna di controparte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei suoi effetti caducatori, dichiarando che il decreto del Tribunale di Torino di seconda proroga del trattenimento era travolto per invalidità derivata dai precedenti provvedimenti già cassati senza rinvio in altra decisione della stessa Corte. Non ha esaminato i singoli motivi di legittimità dedotti contro l'ordinanza impugnata, perché il venir meno dell'atto presupposto rendeva inutile il vaglio nel merito. Quanto alle spese, ha rilevato che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di soccombenza di un'amministrazione statale verso parte ammessa, la liquidazione va effettuata secondo le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 dal giudice del procedimento, senza statuizione diretta sulle spese nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come norma processuale di veicolazione delle censure di violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 6, commi 3 e 9, d.lgs. 142/2015

    richiamato quale base normativa del trattenimento del richiedente protezione internazionale e della sua proroga; la Corte non si pronuncia nel merito sui presupposti perché assorbe la questione per invalidità derivata.

  • art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998

    richiamato con riferimento al decreto di espulsione quale atto presupposto del trattenimento.

  • art. 13 Cost.

    invocato dal ricorrente tra i parametri di legittimità del trattenimento, in relazione alla libertà personale.

  • art. 5, par. 1, lett. f), CEDU

    richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale della detenzione amministrativa dello straniero.

  • art. 28-bis d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività della registrazione della domanda di protezione.

  • art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. 286/1998

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del trattenimento e della convalida.

  • art. 1, comma 2, l. 68/2007

    richiamato dalla Corte nel sintetizzare la precedente decisione sul difetto di motivazione del decreto di espulsione, per la questione della dichiarazione di presenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per osservare che il ricorrente, con la memoria, non aveva chiesto una declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    indicato come norma per la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione, specie in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    escluso come base per una condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente è un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è fondato su atti presupposti già cassati senza rinvio per invalidità originaria, il giudice di legittimità può dichiarare caducato anche l'atto successivo per invalidità derivata, senza scrutinare nel merito le ulteriori censure.
  • Nel contenzioso sul trattenimento amministrativo dello straniero, l'interesse all'impugnazione sussiste non solo per la libertà personale ma anche per eventuali profili risarcitori; tuttavia, perché la Corte valuti l'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori occorre che tale domanda sia specificamente coltivata.
  • La richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore non vale, di per sé, come rinuncia al patrocinio a spese dello Stato, poiché il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito.
  • In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non una condanna ordinaria alle spese in favore dello Stato.
  • La legittimità del trattenimento amministrativo presuppone la validità degli atti espulsivi e dei provvedimenti presupposti: il vizio dell'atto base si riflette sui successivi provvedimenti di convalida e proroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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