Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un socio di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, con recupero a tassazione del maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2008. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo nullo l'accertamento presupposto emesso nei confronti della società, per effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese, e dunque nullo per derivazione anche l'atto emesso verso il socio. La commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che non vi fosse alcun giudicato sull'accertamento societario e che, comunque, il socio era stato informato della rettifica societaria tramite notifica dell'avviso; 2) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2291, 2312 e 2495 c.c., affermando che nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali anche dopo la cancellazione della società. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione dell'altro socio della società di persone, in presenza di litisconsorzio necessario nel contenzioso relativo all'accertamento del reddito sociale e di partecipazione dei soci, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della società di persone, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 e proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    violazione e falsa applicazione

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    invocato dall'Agenzia a sostegno della tassazione per trasparenza dei redditi di partecipazione

  • art. 2909 c.c.

    invocato per escludere che vi fosse un giudicato sull'accertamento societario

  • art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per affermare la persistenza della responsabilità dei soci per i debiti sociali

  • artt. 2291, 2312, 2495 c.c.

    richiamati per sostenere la responsabilità dei soci di società di persone anche dopo la cancellazione della società

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato nel principio secondo cui, per effetto dell'estinzione della società, i soci succedono nel rapporto processuale

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    ritenuto necessario per l'integrazione del contraddittorio nei giudizi relativi all'unitarietà dell'accertamento di società di persone e soci

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo all'accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei redditi dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, con obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, pena la nullità assoluta dell'intero giudizio.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente la rilevanza processuale e sostanziale dei rapporti obbligatori sociali, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.
  • Quando il giudizio è affetto da nullità per violazione del litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado, cassando la sentenza e rinviando al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con integrazione del contraddittorio.
  • Se la nullità del giudizio è assorbente, l'esame dei motivi di ricorso per cassazione diviene superfluo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.