Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un socio di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, con recupero a tassazione del maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2008. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo nullo l'accertamento presupposto emesso nei confronti della società, per effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese, e dunque nullo per derivazione anche l'atto emesso verso il socio. La commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che non vi fosse alcun giudicato sull'accertamento societario e che, comunque, il socio era stato informato della rettifica societaria tramite notifica dell'avviso; 2) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2291, 2312 e 2495 c.c., affermando che nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali anche dopo la cancellazione della società. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione dell'altro socio della società di persone, in presenza di litisconsorzio necessario nel contenzioso relativo all'accertamento del reddito sociale e di partecipazione dei soci, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della società di persone, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 e proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
invocato dall'Agenzia a sostegno della tassazione per trasparenza dei redditi di partecipazione
invocato per escludere che vi fosse un giudicato sull'accertamento societario
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per affermare la persistenza della responsabilità dei soci per i debiti sociali
richiamati per sostenere la responsabilità dei soci di società di persone anche dopo la cancellazione della società
richiamato nel principio secondo cui, per effetto dell'estinzione della società, i soci succedono nel rapporto processuale
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
ritenuto necessario per l'integrazione del contraddittorio nei giudizi relativi all'unitarietà dell'accertamento di società di persone e soci
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo all'accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei redditi dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, con obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, pena la nullità assoluta dell'intero giudizio.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente la rilevanza processuale e sostanziale dei rapporti obbligatori sociali, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.
- Quando il giudizio è affetto da nullità per violazione del litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado, cassando la sentenza e rinviando al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con integrazione del contraddittorio.
- Se la nullità del giudizio è assorbente, l'esame dei motivi di ricorso per cassazione diviene superfluo.
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