Cassazione Civile, Ordinanza n. 27892/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da un giudizio contabile in cui una cooperativa e un coobbligato erano stati condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni in favore di una ASL. La Corte dei conti, in sede di appello, aveva poi dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione proposti contro la precedente decisione di appello che aveva confermato la condanna. La cooperativa ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cassazione deducendo due motivi: primo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la controversia spettasse al giudice civile ordinario; secondo, il difetto di giurisdizione in termini di violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, lamentando una denegata giustizia per mancata considerazione del giudicato penale, per asserita integrazione della motivazione da parte del giudice contabile e per contrasto con il giusto processo di cui all'art. 6 CEDU e all'art. 111 Cost. La ricorrente ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità fondata sull'erronea indicazione della sezione della Corte dei conti, ritenendola un mero refuso. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione di giurisdizione, nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa su revocazione, può riguardare solo il potere giurisdizionale sulla revocazione e non la precedente decisione di merito; inoltre la questione non risultava proposta nei gradi precedenti, con formazione di giudicato implicito interno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze attengono a errores in procedendo o in iudicando e non ai limiti esterni della giurisdizione, che sono gli unici sindacabili in cassazione sulle decisioni della Corte dei conti. La questione di costituzionalità è stata reputata generica e quindi inammissibile o manifestamente infondata. È stata disposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni della Corte dei conti è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione, non potendo essere usato per censurare errores in procedendo o in iudicando.
artt. 3, 24, 103, 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione della giurisdizione ordinaria e del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a profili estranei ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016
La mancata sospensione del giudizio erariale in attesa dell'esito del procedimento penale è stata indicata dalla Corte come esempio di errore processuale non idoneo a integrare un vizio di giurisdizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo; la censura è stata ritenuta comunque inammissibile per difetto di specificità e perché non attinente ai limiti esterni della giurisdizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti pronunciata su revocazione, la questione di giurisdizione può investire soltanto il potere di decidere sulla revocazione, non anche la precedente decisione di merito ormai definita.
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei conti è limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende agli errori di diritto sostanziale o processuale commessi nell'esercizio della giurisdizione.
- Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la denuncia di errori processuali, come la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa del processo penale, né di errori valutativi, come l'omessa considerazione di un'assoluzione penale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o ad altro potere, o pronunci su materia attribuita a giudice diverso, mentre non ricorre quando il giudice si limiti all'interpretazione della norma, anche se la soluzione adottata sia anomala o radicalmente errata.
- Una questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo specifico, indicando le norme oggetto di censura; una deduzione generica è inammissibile.
- Se la questione di giurisdizione non è stata proposta nei gradi di merito o nel giudizio di revocazione, può formarsi un giudicato implicito interno che preclude la sua successiva deduzione in cassazione.
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