Cassazione Civile, Ordinanza n. 27889/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di un medico a un avviso pubblico dell'INPS per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo destinati allo svolgimento di attività libero-professionali nelle commissioni medico-legali dell'Istituto. L'interessato era risultato utilmente collocato in graduatoria, aveva stipulato un contratto a termine e, alla scadenza, il rapporto non era stato rinnovato. Egli impugnava il mancato rinnovo. Il Tribunale di Roma aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la selezione avesse carattere concorsuale e che la disciplina del rinnovo fosse espressione di potere autoritativo. Il TAR Lazio, investito successivamente della causa, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sostenendo invece che la doglianza riguardasse la fase esecutiva di un rapporto di natura privatistica, non la fase pubblicistica di selezione, e che quindi la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. In Cassazione si discuteva quindi se la controversia sul mancato rinnovo di un incarico conferito all'esito di una graduatoria per titoli dovesse essere devoluta al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto negativo affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la procedura prevista dall'avviso INPS non integrasse un concorso pubblico in senso proprio, mancando una vera comparazione tra candidati e una valutazione discrezionale tipica della selezione concorsuale; la graduatoria era formata per titoli e l'eventuale rinnovo degli incarichi era subordinato a una verifica tecnico-professionale, non comparativa, da compiersi nella fase di gestione del rapporto già costituito. La Corte ha quindi cassato la decisione del Tribunale di Roma e ha rimesso le parti dinanzi a quel Tribunale. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010
È la norma che consente al giudice amministrativo di sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione.
art. 18, comma 22, d.l. n. 98 del 2011
È richiamato per descrivere il quadro normativo che consente alle regioni di affidare all'INPS, tramite convenzioni, funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
L. n. 111 del 2011
È la legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011, richiamata quale base della disciplina delle convenzioni con l'INPS.
art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
Attribuisce al giudice ordinario le controversie sul diritto all'assunzione e riserva al giudice amministrativo solo le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione.
art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per ribadire che, nel lavoro pubblico privatizzato, l'amministrazione agisce come datore di lavoro privato nella fase di costituzione e gestione del rapporto.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio, non alla sola formula della domanda.
- La riserva di giurisdizione amministrativa per le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione è di stretta interpretazione; fuori dai casi di vera procedura concorsuale opera la giurisdizione del giudice ordinario.
- Integra una procedura concorsuale solo la selezione caratterizzata da bando, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria di merito finale idonea a individuare i vincitori; restano fuori le mere verifiche di idoneità o le graduatorie formate in base a requisiti/titoli senza comparazione concorsuale.
- Quando l'atto contestato riguarda il rinnovo di un incarico già costituito e la verifica richiesta è tecnico-professionale, assoluta e non comparativa, la controversia attiene alla fase di gestione del rapporto e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il rapporto dei medici convenzionati o incaricati per attività medico-legali con l'ente pubblico, quando strutturato come incarico di lavoro autonomo con graduatoria per titoli e rinnovo non automatico, conserva natura privatistica.
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