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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27887/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione, da parte della destinataria, di un invito al pagamento emesso dal Comune per il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). Il Giudice di pace di Lamezia Terme aveva già declinato la propria giurisdizione; successivamente anche la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, investita della controversia, ha declinato la propria giurisdizione e ha sollevato conflitto negativo dinanzi alla Corte di cassazione. In sede di regolamento/conflitto, il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. La questione sottoposta alla Corte era quindi esclusivamente il riparto di giurisdizione sulla controversia relativa al COSAP.

La decisione

La Corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario. Richiama il principio consolidato secondo cui la controversia sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche non ha natura tributaria, perché il canone non è una prestazione dovuta in collegamento con la pubblica spesa. Di conseguenza cassa la decisione del Giudice di pace che aveva negato la giurisdizione ordinaria e rimette le parti davanti al medesimo Giudice di pace. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 546/1992

    quale novellato con d.l. 203/2005

    La norma, nella versione modificata, aveva attribuito alle commissioni tributarie la competenza in materia di COSAP, ma tale previsione è stata espunta per effetto della declaratoria di incostituzionalità.

  • d.l. 203/2005

    È richiamato come intervento normativo che aveva novellato l'art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992 attribuendo la materia COSAP al giudice tributario.

  • C. cost. 64/2008

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia di COSAP, ristabilendo il principio della giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il COSAP non ha natura tributaria.
  • Per individuare la giurisdizione non è decisiva la mera provenienza pubblicistica della pretesa, occorrendo verificare se la prestazione sia effettivamente doverosa in senso tributario e collegata alla pubblica spesa.
  • Quando la Corte di cassazione, in sede di conflitto negativo di giurisdizione, afferma la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rimessa al giudice ordinario previamente adito o individuato come competente, con cassazione della decisione declinatoria contraria.
  • Se il conflitto di giurisdizione è sollevato d'ufficio e le parti non svolgono attività difensiva, è corretto non provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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