Cassazione Civile, Ordinanza n. 27891/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal fatto che una dirigente regionale aveva adito il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, chiedendo in via cautelare la sospensione della DGR n. 144 del 2020 e degli atti connessi, e nel merito l'accertamento della loro illegittimità. Con quella delibera la Regione Calabria aveva rideterminato la struttura organizzativa della Giunta regionale, con effetti sulla soppressione del settore presso cui la dirigente era assegnata e sulla conseguente caducazione del suo incarico dirigenziale. La Regione, costituendosi nel procedimento, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda investisse direttamente la delibera organizzativa e, quindi, un esercizio di potere amministrativo discrezionale, con giurisdizione del giudice amministrativo. La resistente ha chiesto il rigetto del regolamento, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che il petitum sostanziale non fosse la contestazione frontale dell'atto di macro-organizzazione, ma la tutela del diritto soggettivo della dirigente alla riassegnazione in conseguenza di atti di micro-organizzazione e di gestione del rapporto di lavoro. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1
"tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni... "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"
La norma devolve al giudice ordinario tutte le controversie del pubblico impiego contrattualizzato, comprese quelle sugli incarichi dirigenziali, e la presenza di atti amministrativi presupposti non sposta la giurisdizione se il giudizio investe un atto di gestione del rapporto.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1
Gli atti di macro-organizzazione adottati dalle amministrazioni ai sensi di tale disposizione possono essere oggetto di contestazione diretta davanti al giudice amministrativo solo quando si deduca la loro non conformità a legge come atti organizzativi fondamentali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione ordinaria è la regola per tutte le controversie sul rapporto di lavoro, incluse quelle sul conferimento, sulla revoca e sugli effetti degli incarichi dirigenziali.
- La giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale, desumendolo soprattutto dalla causa petendi e dal contenuto effettivo della domanda, non dalle formule letterali utilizzate dalla parte.
- Se la domanda mira a tutelare un diritto soggettivo leso da un atto di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro, la giurisdizione resta del giudice ordinario anche se l'atto presupposto è un provvedimento di macro-organizzazione.
- La giurisdizione amministrativa residua soltanto quando la contestazione investe direttamente e frontalmente gli atti di macro-organizzazione dell'ufficio, posti in essere nell'esercizio del potere amministrativo e lesivi di interessi legittimi.
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