Cassazione Civile, Ordinanza n. 27890/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente esterno della Regione siciliana aveva ricevuto, per incarichi di consigliere di gestione e di componente del consiglio di amministrazione di società partecipate, specifici emolumenti. L'Amministrazione regionale gli aveva intimato, con due ordinanze-ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, di versare tali somme al bilancio regionale, ritenendole aggiuntive e soggette al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale. L'interessato aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Palermo, sostenendo tra l'altro che il principio di onnicomprensività operasse solo per i dipendenti inquadrati nel ruolo regionale e contestando la legittimazione attiva e passiva. Con il regolamento preventivo di giurisdizione chiedeva che fosse affermata la giurisdizione della Corte dei conti, mentre l'Amministrazione e il P.G. sostenevano la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, nonostante un precedente in tema di responsabilità erariale per mancato riversamento di compensi, nella specie l'Amministrazione non avesse promosso un'azione di danno erariale, ma avesse agito per l'adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di lavoro, avente a oggetto il riversamento di somme percepite e dovute al bilancio regionale. Ne è conseguito il rigetto del regolamento preventivo di giurisdizione e la rimessione al giudice ordinario anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 R.D. n. 639 del 1910
lo strumento utilizzato dall'Amministrazione è stato qualificato come azione per l'adempimento di un'obbligazione di riversamento, non come azione di responsabilità erariale
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti... nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio..."
richiamato come disposizione generale sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale
art. 13, comma 4, l.r. Sicilia n. 10 del 2000
fonte dell'obbligo di riversamento dei compensi relativi agli incarichi conferiti al dirigente
legge regionale n. 19 del 2008
principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza
richiamata quale base del dovere di versare i compensi al bilancio regionale
art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
fattispecie legale tipizzata
richiamato per evidenziare la distinzione tra azione contabile del Procuratore e azione dell'Amministrazione per il riversamento delle somme
Massime di principio
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, interpretando l'atto nel suo complesso e senza arrestarsi alle formule usate dalla parte.
- Quando la pubblica amministrazione agisce per ottenere il riversamento di compensi percepiti dal dipendente in violazione del regime di onnicomprensività, la controversia attiene all'adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di lavoro e appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione contabile sussiste solo se viene proposta un'azione di responsabilità per danno erariale; essa non si sovrappone automaticamente all'azione della amministrazione volta alla restituzione/riversamento di somme dovute al bilancio.
- Tra azione dell'Amministrazione e azione del Procuratore contabile non può esservi duplicazione per il medesimo petitum sostanziale, poiché occorre evitare il bis in idem e il conflitto di giudicati.
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