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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27888/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente ispettore di II fascia dell'ANAC, già dipendente della pregressa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/AVCP, ha promosso davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro un'azione per ottenere differenze retributive di posizione parte variabile. La domanda era fondata sull'assunto che la delibera consiliare ANAC n. 143 del 2014 e alcuni accordi sindacali avessero illegittimamente collocato i dirigenti ispettori in una fascia retributiva inferiore rispetto ai dirigenti titolari di incarico gestionale, senza adeguata considerazione delle funzioni ispettive, e avessero anticipato la riduzione dei trattamenti economici accessori prima dell'approvazione del piano di riordino. In via principale chiedeva l'accertamento dell'illegittimità di tali atti e la nullità, per contrasto con norme imperative, dei contratti individuali nella parte corrispondente; in subordine deduceva l'illegittima applicazione della riduzione del trattamento economico accessorio prevista dall'art. 19, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014 prima dell'approvazione del piano di riordino. L'ANAC ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la controversia spettasse al giudice amministrativo. Con il regolamento preventivo di giurisdizione il ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha ricostruito il quadro normativo relativo all'evoluzione dell'AVCP in ANAC e ha ritenuto che, alla luce del petitum sostanziale e del momento temporale rilevante, la controversia riguardasse il riordino del rapporto di lavoro nel periodo anteriore all'attuazione dell'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017. Poiché il rapporto era ancora governato dalla disciplina che manteneva rilevante la contrattazione collettiva e non emergeva una specifica disposizione che sottraesse il rapporto alla regola generale della giurisdizione ordinaria, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo a quel giudice anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    individua i rapporti di impiego pubblico non privatizzato sottratti alla regola generale della giurisdizione ordinaria; la Corte lo assume come norma di riferimento per distinguere i casi devoluti al giudice amministrativo.

  • art. 133 d.lgs. n. 104/2010

    ha valenza processuale e meramente ricognitiva; non amplia le ipotesi di impiego pubblico non privatizzato né abroga l'art. 3 d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 8 d.lgs. n. 163/2006

    riconosce autonomia organizzativa all'Autorità ma prevede, per il personale, l'applicazione del d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 253 d.lgs. n. 163/2006

    prevede, in fase transitoria, lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • art. 19 d.l. n. 90/2014

    trasferisce funzioni e compiti all'ANAC e rinvia al piano di riordino per il trasferimento definitivo delle risorse e per la disciplina del personale.

  • DPCM 1 febbraio 2016

    approva il piano di riordino della nuova ANAC e attua il trasferimento definitivo delle risorse e del personale.

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017

    attribuisce all'ANAC il potere di definire con propri regolamenti organizzazione e ordinamento del personale secondo i principi della legge n. 481/1995; la Corte rileva però che tale disciplina non è decisiva per la controversia, per ragioni temporali.

  • legge n. 481/1995

    richiamata come parametro di principi per l'ordinamento del personale ANAC nella disciplina sopravvenuta.

Massime di principio

  • Ai fini del regolamento di giurisdizione, la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato in relazione alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non in base alla sola formula della domanda.
  • Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regola è la giurisdizione ordinaria; la giurisdizione amministrativa opera solo per i rapporti riconducibili al pubblico impiego non privatizzato o quando una norma speciale li sottragga alla privatizzazione.
  • Le disposizioni del codice del processo amministrativo che richiamano controversie relative ad atti di autorità indipendenti hanno natura processuale e ricognitiva: sottraggono alla giurisdizione esclusiva amministrativa solo i rapporti che restino qualificabili come impiego privato, senza incidere sulla disciplina sostanziale del rapporto.
  • Per stabilire la giurisdizione nelle controversie di lavoro di un'autorità indipendente occorre verificare, anche temporalmente, quale disciplina regolasse il rapporto nel periodo oggetto di domanda; una normativa sopravvenuta non sposta la giurisdizione se il thema decidendum riguarda un assetto anteriore.
  • Se il rapporto di lavoro di un ente non rientra tra quelli espressamente indicati dall'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e la normativa di settore non prevede una deroga specifica, le controversie retributive restano devolute al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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