Cassazione Civile, Ordinanza n. 04622/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, rettificando la dichiarazione della società e recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, costi documentati da fatture emesse da due soggetti sportivi dilettantistici. La contestazione era fondata sul difetto di inerenza dei costi, ritenuti non deducibili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul presupposto che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 configurasse una disciplina speciale che rendeva deducibili le spese di sponsorizzazione senza ulteriore giudizio di inerenza. In appello, la CTR aveva accolto parzialmente il gravame dell'Ufficio, ritenendo invece che la norma stabilisse solo una presunzione assoluta sulla natura pubblicitaria della spesa, ma non sulla sua inerenza; aveva inoltre escluso che nel caso concreto fosse dimostrata l'inerenza, valorizzando l'assenza di un effettivo ritorno commerciale e la ritenuta incongruità delle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, per avere il giudice di merito negato la portata derogatoria della norma rispetto ai criteri ordinari di deducibilità e inerenza; e violazione degli artt. 108, comma 2, e 109 TUIR, per avere la CTR parametrato l'inerenza all'incremento dei ricavi e alla valutazione di economicità/ritorno commerciale. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la violazione dell'art. 10, comma 2, L. 212/2000 in punto di esclusione di sanzioni e interessi per asserita buona fede della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevede una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, purché ricorrano i requisiti normativi; ne consegue che non è consentito al fisco né al giudice di merito sottoporre tali costi a un autonomo giudizio di inerenza, di ritorno commerciale o di antieconomicità entro il limite quantitativo previsto dalla norma. È stata pertanto ritenuta erronea la decisione regionale che aveva subordinato la deducibilità alla prova di una concreta utilità economica e alla dimostrazione dell'inerenza attraverso i ricavi prodotti.
Norme richiamate
presunzione legale assoluta
La norma speciale qualifica le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche come spese di pubblicità e ne preclude il sindacato sull'inerenza, sulla congruità e sul ritorno commerciale, entro i limiti quantitativi e al ricorrere dei requisiti previsti.
Il criterio generale di inerenza non può essere applicato in modo da neutralizzare la disciplina speciale di cui all'art. 90, comma 8, quando ne ricorrano i presupposti.
Le spese di pubblicità sono deducibili secondo il regime ordinario; la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, opera come deroga al regime generale.
La censura incidentale dell'Ufficio, relativa all'esclusione di sanzioni e interessi per buona fede, è rimasta assorbita.
Richiamato dal ricorrente incidentale nel sostenere che l'oggettiva incertezza normativa richiede una caratteristica intrinseca e obiettiva della disposizione; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso e del ricorso incidentale per violazione di legge.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione corrisposte a favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrono i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con conseguente irrilevanza del sindacato sull'inerenza e sulla congruità del costo.
- La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche deroga al regime generale di deducibilità dei costi previsto dal TUIR: entro il limite quantitativo normativo e in presenza dei requisiti richiesti, non può essere negata la deduzione invocando la mancanza di un effettivo ritorno commerciale o l'antieconomicità dell'operazione.
- L'inerenza dei costi, nel sistema ordinario, ha natura qualitativa e non richiede la dimostrazione di un incremento immediato dei ricavi; tuttavia, quando una norma speciale introduce una presunzione assoluta di deducibilità, tale verifica resta preclusa.
- In presenza di una norma agevolativa che qualifica espressamente una spesa come pubblicitaria, il giudice non può riqualificarla come spesa di rappresentanza né assoggettarla ai limiti ordinari di deducibilità sulla base di valutazioni di opportunità economica.
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