Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, con cui venivano disconosciute, ai fini IRPEF 2016, alcune detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica su due immobili di proprietà del contribuente: uno a Egna, composto da più unità abitative, posti auto e cantina, e uno a Bressanone, per il quale erano state anche sostenute spese per mobili. Per l’immobile di Egna l’Ufficio negava le detrazioni assumendo che il contribuente dovesse essere considerato imprenditore, poiché aveva acquistato il fabbricato all’asta, ristrutturato gli appartamenti e, secondo la tesi iniziale, intendeva venderli; per l’immobile di Bressanone disconosceva le agevolazioni perché mancava la preventiva comunicazione all’ASL dell’inizio dei lavori richiesta dal D.M. 41/1998. La decisione di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente al fabbricato di Egna; la Corte tributaria di secondo grado aveva poi respinto sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente. In Cassazione l’Agenzia deduceva un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione degli artt. 16-bis e 55 TUIR e dell’art. 2697 c.c.: sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la nozione civilistica di imprenditore, mentre in ambito tributario rileva l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività di cui all’art. 2195 c.c., senza necessità del requisito organizzativo. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi, oltre a richiesta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Ha ritenuto tardivo il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, con conseguente inammissibilità anche della memoria illustrativa e del ricorso incidentale. Nel merito, ha giudicato infondato il motivo principale dell’Amministrazione: la mera locazione di immobili, anche se preceduta da ristrutturazione, non integra di per sé attività d’impresa; occorrono elementi ulteriori idonei a dimostrare la professionalità e la stabilità dell’attività commerciale. Inoltre, dalla stessa ricostruzione dell’Agenzia emergeva che i contratti di locazione erano stati stipulati nel 2018-2019, quindi fuori dal periodo d’imposta 2016 oggetto di controllo. Sono state inoltre negate le spese e le statuizioni richieste ex art. 96 c.p.c., e per il ricorso incidentale è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo formale della dichiarazione e la comunicazione dell’esito al contribuente mediante avviso bonario.
art. 16-bis D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall’Agenzia come base delle detrazioni per interventi edilizi; la Corte non ne nega l’operatività in astratto, ma esclude che nel caso concreto ricorressero i presupposti per qualificare l’attività come d’impresa.
art. 55 D.P.R. n. 917 del 1986
la nozione tributaria di impresa commerciale prescinde dal requisito organizzativo civilistico e richiede l’esercizio abituale di attività d’impresa; tuttavia la sola locazione di immobili non basta, senza ulteriori elementi di professionalità e stabilità.
richiamato a sostegno della critica sull’onere probatorio; la Corte ha ribadito che spettava all’Ufficio fornire elementi idonei a dimostrare l’attività d’impresa.
serve come parametro delle attività commerciali rilevanti in ambito tributario, ma non consente di qualificare automaticamente come imprenditoriale la mera locazione di immobili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge.
il controricorso è tardivo se depositato oltre quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.
la tardività del controricorso comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale e della memoria illustrativa del controricorrente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
le domande per lite temeraria non sono accoglibili quando non vi sia una valida statuizione di soccombenza del resistente nei termini richiesti e, comunque, nel caso concreto sono state respinte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/2002.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato per l’esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base dell’esenzione della pubblica amministrazione dal pagamento delle imposte e tasse processuali.
art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 41/1998
impone la preventiva comunicazione all’ASL della data di inizio lavori come presupposto per le agevolazioni edilizie; la sua omissione legittima il disconoscimento della detrazione per l’immobile di Bressanone.
Massime di principio
- In ambito tributario, la nozione di impresa commerciale non coincide con quella civilistica: ai fini del reddito d’impresa rileva l’esercizio abituale delle attività commerciali, ma la mera assenza o presenza dell’organizzazione non è di per sé decisiva come nel diritto civile.
- La mera locazione di immobili di proprietà, anche se preceduta da ristrutturazione o valorizzazione del bene, non integra automaticamente attività d’impresa; per qualificare il reddito come d’impresa occorrono elementi concreti che dimostrino professionalità, stabilità e superamento della semplice gestione patrimoniale.
- L’onere di provare che l’attività del contribuente presenti i caratteri dell’impresa incombe sull’Amministrazione quando contesta il regime fiscale agevolato o la natura non imprenditoriale del reddito.
- Per la configurabilità dell’impresa commerciale in ambito fiscale è necessario che l’attività si collochi nel periodo d’imposta contestato e presenti caratteri di stabilità e regolarità; attività sopravvenute o collocate in anni diversi non possono fondare il recupero a tassazione relativo a un annualità precedente.
- Le agevolazioni fiscali per interventi edilizi richiedono il rigoroso rispetto degli adempimenti formali previsti dalla disciplina speciale, tra cui la preventiva comunicazione all’ASL ove richiesta.
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