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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11514/2018 del 11/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società proprietaria aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'ICI per l'anno 2004, notificato dal concessionario per conto del Comune, deducendo che aveva già pagato il tributo sulla base dei valori catastali e che i terreni risultavano catastalmente destinati a seminativo o vigneto, anziché ad area fabbricabile. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 110/2012 depositata il 3 maggio 2012, aveva accolto l'appello del Comune, riconoscendo la legittimazione del concessionario ad accertare e riscuotere il tributo in forza dell'affidamento previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, denunciando: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla natura edificabile dei terreni e al pagamento dell'ICI secondo i dati catastali; vizio di motivazione; violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Il Comune ha resistito; il concessionario in liquidazione è rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la legittimazione sostanziale e processuale del concessionario cui il Comune abbia affidato, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. Ha riconosciuto che la CTR aveva omesso di esaminare la questione, riproposta in appello, sulla natura edificabile dell'area, ma ha deciso direttamente nel merito, senza rinvio, perché la questione non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto: il terreno era stato classificato edificabile dal PRG e dal piano particolareggiato esecutivo, ed era ricompreso nel comparto industriale indicato, circostanza non specificamente contestata. Ai fini ICI, l'edificabilità dipende dalla qualificazione attribuita dal PRG adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi; la destinazione catastale e il pagamento in base al valore catastale non superavano tale criterio. La Corte ha inoltre rilevato che la contribuente non aveva dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa per l'eventuale inosservanza dell'obbligo comunale di comunicare l'attribuzione della natura edificabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017);

    L'affidamento convenzionale a un soggetto terzo del potere di accertamento dei tributi locali attribuisce al concessionario sia la legittimazione sostanziale sia quella processuale nelle controversie relative alla materia affidata.

  • art. 112 c.p.c.

    che quanto al dedotto vizio “in procedendo”, la cui sussistenza non può essere messa in dubbio, avendo il giudice di appello pretermesso l’esame della questione – rimasta assorbita – concernente la natura edificatoria dell’area, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c. p. c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

    L'omessa pronuncia su una questione devoluta al giudice d'appello integra un vizio processuale; tuttavia, se la questione è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    che quanto al dedotto vizio “in procedendo”, la cui sussistenza non può essere messa in dubbio, avendo il giudice di appello pretermesso l’esame della questione – rimasta assorbita – concernente la natura edificatoria dell’area, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c. p. c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

    In applicazione dell'art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito quando la questione omessa dal giudice di appello è infondata e non necessita di nuovi accertamenti fattuali.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    che, ciò premesso, l’omessa pronuncia investe il motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento riproposto, ai sensi dell’art. 56, d.lgs. n. 546 del 1992, dalla contribuente in appello (e riportato in modo autosufficiente a pag. 6 del ricorso per cassazione), ma si tratta di censura che può essere agevolmente superata osservando che il Comune ha determinato l’imposta dovuta per gli immobili, relativamente all’anno 2004, in conformità delle prescrizioni del PRG (“zona L1”), e segnatamente di quelle “dettate dal Piano Particolareggiato Esecutivo adottato con deliberazione del C.C. n. 99 del 2/08/2003, sulla base del quale l’area medesima è tipizzata come edificabile in quanto ricompresa nel comparto industriale L-M”, circostanza (cfr. pag. 12 del controricorso) non specificamente contestata;

    La disposizione è richiamata per individuare la riproposizione in appello della questione rimasta assorbita; la Corte esamina quindi nel merito la contestazione così riproposta.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    che, dunque, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di 1Cl, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. con modificazioni dalla I. n. 248 del 2005, e del d.l. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni con I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. S.U. n. 25506 del 2006);

    Ai fini ICI, l'edificabilità dell'area rilevante per la determinazione della base imponibile secondo il valore venale si desume dalla qualificazione contenuta nel PRG adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale o strumenti urbanistici attuativi.

  • art. 31, comma 20, L. n. 289/2002

    che, per compiutezza d’indagine, l’art. 31, comma 20, della I. n. 289 del 2002, il quale impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionato ed in merito alla sua eventuale inosservanza, con pregiudizio concreto al diritto di difesa, la contribuente, in questa controversia, nulla ha dedotto (Cass. n. 12308/2017, n. 15558/2009);

    L'obbligo comunale di comunicare al proprietario la qualificazione edificabile del terreno non risulta assistito da una specifica sanzione; la sua violazione rileva in relazione a un concreto pregiudizio del diritto di difesa, che deve essere dedotto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    che quanto al dedotto vizio “in procedendo”, la cui sussistenza non può essere messa in dubbio, avendo il giudice di appello pretermesso l’esame della questione – rimasta assorbita – concernente la natura edificatoria dell’area, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c. p. c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

    Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare la decisione diretta nel merito da parte della Cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e il rinvio sarebbe inutile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un Comune affida convenzionalmente a un soggetto terzo il servizio di accertamento dei tributi locali ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, al concessionario spettano la legittimazione sostanziale e quella processuale nelle controversie relative alle funzioni affidate.
  • In materia di ICI, la qualificazione di un'area come edificabile ai fini della base imponibile fondata sul valore venale si desume dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione regionale e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
  • Se il giudice di appello omette di pronunciarsi su una questione devolutagli, la Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in coerenza con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.
  • L'inosservanza dell'obbligo di comunicare al proprietario la qualificazione di un terreno come area fabbricabile non determina, secondo la decisione, una specifica sanzione; assume rilievo se sia dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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