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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14755/2018 del 07/06/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

L’agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 15 dicembre 2015, che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali indicato nell’intimazione di pagamento notificata al titolare di una ditta individuale. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.: la Corte territoriale aveva ritenuto che la tardiva costituzione dell’agente nel giudizio di primo grado impedisse di utilizzare a fini probatori la relata di notifica della cartella esattoriale, precedente all’intimazione, e aveva quindi considerato decorso il termine quinquennale di prescrizione senza prova della sua interruzione. Il debitore ha inoltre dichiarato in memoria il proprio fallimento e chiesto l’interruzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha escluso che il fallimento di una parte determini l’interruzione del giudizio di cassazione, governato dall’impulso d’ufficio. Nel merito processuale, ha stabilito che l’interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio, purché i fatti e le prove siano ritualmente acquisiti o acquisibili; nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice può e deve esercitare i poteri istruttori officiosi dell’art. 421 c.p.c. Il principio si applica anche quando il fatto interruttivo, ritualmente entrato nel contraddittorio, deriva da un atto della procedura di riscossione: il giudice può acquisire dal concessionario i documenti pertinenti, ferma la necessità che i fatti siano stati allegati. La Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall’eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione

    Nel rito del lavoro il giudice deve accertare i fatti rilevanti anche mediante i poteri istruttori esercitabili d’ufficio; ciò consente di considerare prove ritualmente acquisibili relative a un fatto interruttivo della prescrizione, purché il fatto sia stato allegato.

  • art. 437 c.p.c.

    tali principi, già affermati da questa Corte nell’interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell’opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione;

    I poteri istruttori officiosi propri del rito del lavoro, considerati congiuntamente agli artt. 421 e 437 c.p.c., rilevano anche in appello quando la controversia riguarda un fatto interruttivo della prescrizione ritualmente introdotto nel contraddittorio e collegato a un atto della riscossione.

  • art. 43, comma 1, legge fallimentare

    che il fallimento di alcuna delle parti non comporta l’interruzione del processo di cassazione, nemmeno a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 43, 1. fall., da parte dell’art. 41, d.lgs. n 5/2006, dal momento che il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e non vi trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge

    Il fallimento di una parte non interrompe il giudizio di cassazione, poiché il processo di legittimità è governato dall’impulso d’ufficio e non soggiace alle ordinarie cause di interruzione.

  • art. 4, comma 2-quater, L. n. 265/2002

    potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l’art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell’art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti;

    Nelle liti sul merito della pretesa creditoria, il concessionario non è parte necessaria; nondimeno il giudice può e deve acquisire da esso documenti relativi alla procedura di riscossione rilevanti per il rapporto tra creditore e debitore, purché i fatti corrispondenti siano stati allegati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    Poiché il ricorso è accolto, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, sulla base di fatti allegati e di prove ritualmente acquisite o acquisibili.
  • Nelle controversie soggette al rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi impongono al giudice di accertare i fatti rilevanti per la decisione; tali poteri operano anche quando l’interruzione della prescrizione dipende da un atto della procedura di riscossione ritualmente entrato nel contraddittorio.
  • Quando i fatti relativi a un atto della riscossione siano stati allegati, il giudice può e deve acquisire dal concessionario i documenti della procedura rilevanti per il rapporto tra creditore e debitore, anche se il concessionario non è parte necessaria della controversia sul merito del credito.
  • Il fallimento di una parte non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, in quanto il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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