Cassazione Civile, Ordinanza n. 18564/2018 del 13/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una società di factoring convenne in giudizio la compagnia assicuratrice del credito, chiedendo il risarcimento del danno per non avere recuperato anticipazioni effettuate, per un valore di circa 150 miliardi di lire, in esecuzione di contratti di factoring. Il mancato recupero era ricondotto all’inaffidabilità patrimoniale dei cedenti e dei ceduti, risultati falliti o inesistenti. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda. In appello, con sentenza non definitiva n. 5147/2004, la Corte d’appello di Roma dichiarò la compagnia responsabile per l’inadempimento della convenzione relativamente ai contratti ritenuti inesistenti, riconobbe una colpa della società di factoring nella misura del 50% e rimise la liquidazione del danno alla fase successiva; dichiarò inoltre la prescrizione per i contratti ritenuti esistenti. Dopo precedenti giudizi di cassazione e rinvio, si formò il giudicato sull’an debeatur e la controversia proseguì per la quantificazione del danno. Con sentenza del 6 giugno 2016, la Corte d’appello condannò la compagnia al pagamento di euro 39.094.761,76, oltre agli interessi legali sul capitale rivalutato dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Ritenne utilizzabili documenti contabili prodotti nel corso della consulenza tecnica integrativa, reputandoli indispensabili ai fini del calcolo delle anticipazioni e degli incassi; escluse invece gli interessi maturati al 31 dicembre 1992 dalla definizione del danno già coperta dal giudicato e dispose rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in sentenza. La compagnia propose ricorso principale con tre motivi: (1) contestò l’utilizzo dei documenti e la valutazione delle prove dopo la dichiarata inefficacia del giuramento suppletorio, deducendo anche violazione delle preclusioni processuali e dell’onere della prova; (2) contestò l’ammissione in appello dei nuovi documenti, sostenendo che la richiesta del consulente tecnico non ne dimostrasse l’indispensabilità e che mancassero il consenso delle parti e i presupposti per l’esame documentale; (3) contestò il riconoscimento degli interessi compensativi in assenza di prova del danno da ritardo. La società di factoring propose ricorso incidentale con due motivi: il primo per ottenere l’inclusione nel danno degli interessi maturati fino al 31 dicembre 1992; il secondo per far decorrere rivalutazione e interessi dal 26 febbraio 1992, data che assumeva essere quella della costituzione in mora.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale: la prima censura non colpiva la ratio della sentenza, che aveva valutato i documenti come prove documentali e non come mere allegazioni; la seconda era priva d’interesse, non essendo stato proposto ricorso incidentale contro la declaratoria d’inefficacia del giuramento; la terza confondeva la regola sull’onere della prova con la valutazione delle risultanze, riservata al giudice di merito. Ha accolto il secondo motivo principale perché i documenti, anteriori all’appello, non erano stati specificamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado né risultava che la loro produzione fosse divenuta necessaria per lo sviluppo del processo: la loro ammissione non poteva quindi fondarsi sulla sola richiesta del consulente tecnico e sulla successiva valutazione di indispensabilità. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito gli ulteriori submotivi relativi alla valutazione dei documenti. Ha accolto anche il terzo motivo principale: gli interessi compensativi nei debiti di valore non sono automatici e presuppongono la prova, anche presuntiva, di un danno da ritardo non già ricompreso nella liquidazione a valori attuali. Il primo motivo incidentale, relativo agli interessi maturati al 31 dicembre 1992, è rimasto assorbito; il secondo è stato dichiarato inammissibile quanto alla decorrenza della rivalutazione, perché fondato sull’assunto fattuale di una costituzione in mora il 26 febbraio 1992 non accertato dal giudice di merito, mentre per la parte relativa agli interessi è stato assorbito dall’accoglimento del terzo motivo principale. Il ricorso incidentale è stato per il resto dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
L’ammissibilità dei nuovi documenti ai sensi dell’art. 345 è condizionata alla specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, quale implicita richiesta di ammissione nel processo, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione nel corso del giudizio non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Nel regime processuale applicabile, la produzione in appello di documenti nuovi richiede la loro specifica indicazione nell’atto introduttivo del gravame; la condizione può essere superata se i documenti si sono formati successivamente o se la loro produzione è divenuta necessaria per lo sviluppo del processo. La sola richiesta del consulente tecnico non supplisce a tali presupposti.
art. 1223 c.c.
Nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
La liquidazione a valori attuali o la rivalutazione possono non reintegrare integralmente il creditore per il ritardo; un’ulteriore componente risarcitoria può essere riconosciuta se ne è dimostrata l’esistenza, anche mediante presunzioni, e nei limiti in cui non sia già inclusa nella somma liquidata.
art. 2697 c.c.
Quanto al resto della censura va evidenziato che non può essere scambiata la violazione della regola di riparto dell’onere probatorio con l’apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice di merito e va rammentato che il sistema processuale è imperniato sul principio del libero convincimento del giudice di merito e dell’assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.
La violazione dell’onere della prova non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. Spetta a quest’ultimo scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a fondare il proprio convincimento, salvo che sia effettivamente denunciata una violazione della regola di riparto.
art. 198, comma 2, c.p.c.
La Corte ha ritenuto assorbite le censure relative al consenso delle parti all’esame dei documenti, una volta riconosciuta la pregiudizialità della questione concernente le modalità di ingresso dei documenti nel giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
La Corte dà atto, in relazione al ricorso incidentale disatteso, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, nel regime processuale applicabile, se essi sono specificamente indicati nell’atto introduttivo del gravame; non è necessaria tale indicazione quando i documenti si sono formati successivamente o la loro produzione è divenuta necessaria per lo sviluppo del processo. La mera richiesta del consulente tecnico di acquisirli non costituisce, da sola, un presupposto di ammissibilità.
- Nei debiti di valore, gli interessi compensativi costituiscono una modalità di liquidazione del danno da ritardo e non spettano automaticamente. Il creditore deve provare, anche mediante presunzioni, che la rivalutazione o la liquidazione a valori attuali non reintegri integralmente il pregiudizio da ritardo e che questo non sia già compreso nella liquidazione.
- La contestazione della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito non integra, di per sé, violazione della regola sull’onere della prova: la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione della loro attendibilità e concludenza spettano al giudice di merito.
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