Cassazione Civile, Ordinanza n. 14505/2018 del 06/06/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Dopo l’acquisto da parte dei resistenti di terreni in Maser, questi rivendicarono il passaggio su una strada che attraversava il fondo dei ricorrenti. I ricorrenti contestarono l’esistenza della servitù e, dopo la chiusura del passaggio e il ricorso possessorio dei titolari dei fondi confinanti, promossero davanti al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, azione negatoria servitutis, chiedendo di accertare l’inesistenza di servitù sui mappali 298 e 509. I convenuti eccepirono in riconvenzionale l’intervenuta usucapione. Il Tribunale, con sentenza n. 116/2010, accolse la negatoria e respinse la domanda di usucapione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2821 del 21 novembre 2013, accolse gli appelli e dichiarò acquistata per usucapione la servitù di passaggio, valorizzando la conformazione e visibilità del tracciato, la sua destinazione all’accesso ai fondi, mappe catastali e cartine storiche, manutenzioni e testimonianze relative all’uso, anche con mezzi agricoli, dagli anni Sessanta e al mantenimento del transito dopo la realizzazione di un accesso alternativo. I ricorrenti proposero cinque motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e la mancata distinzione tra i fondi e i rispettivi titolari; (2) omesso esame e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1061 c.c., sostenendo che non bastasse l’esistenza della strada e che non fosse provata la sua destinazione univoca e continuativa all’esercizio della servitù; (3) violazione degli artt. 1027 e 1052 c.c., per asserita mancanza di utilitas, presenza di accessi alternativi e assoggettamento a servitù di aree pertinenziali; (4) violazione dell’art. 1146 c.c., contestando l’accessione nel possesso, sia per la sua rilevabilità d’ufficio sia per la mancata menzione della servitù nel titolo degli acquirenti; (5) omesso esame di fatti e documenti, in particolare di una mappa del 1970 che, secondo i ricorrenti, escludeva la presenza del tracciato. Non sono indicati nel testo l’importo della domanda o ulteriori date specifiche del periodo di possesso.
La decisione
La Cassazione rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la valutazione e la scelta delle prove attendibili spettano al giudice di merito, non risulta denunciato un fatto storico decisivo omesso e la censura è anche carente di specificità, perché riporta solo parzialmente alcune deposizioni; inoltre la decisione d’appello si fonda su una valutazione complessiva, comprendente conformazione dei luoghi, mappe e documenti storici. Il secondo motivo è infondato: per l’apparenza richiesta dall’art. 1061 c.c. occorrono segni visibili di opere permanenti, obiettivamente e univocamente destinate all’esercizio della servitù; può essere sufficiente anche un sentiero formatosi per calpestio, se il tracciato rende visibile, non equivoca e permanente la funzione di accesso. La Corte d’appello aveva accertato tali elementi, insieme alla manutenzione e all’uso per raggiungere i fondi. Il terzo motivo è infondato: la servitù acquistata per usucapione è volontaria, sicché l’interclusione non è requisito e non si applicano i presupposti della servitù coattiva; l’esistenza di un accesso alternativo non esclude l’utilitas quando il passaggio contestato continua a offrire un’utilità ai fondi dominanti, anche per il transito di mezzi agricoli. Il quarto motivo è infondato. La Corte esclude che l’accessione del possesso sia sempre rilevabile d’ufficio, ma ritiene che nel caso concreto la volontà degli acquirenti di avvalersene fosse manifestata almeno implicitamente dalla prospettazione dell’acquisto avvenuto pochi anni prima e dalla domanda riconvenzionale di usucapione; inoltre non occorre che il titolo menzioni espressamente la servitù, purché sia astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del fondo dominante. Il quinto motivo è inammissibile: era formulato secondo la previgente versione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre l’omessa valutazione di un singolo elemento istruttorio non integra omesso esame di un fatto storico considerato dal giudice, e la produzione in Cassazione dei grafici non rispettava i limiti documentali dell’art. 372 c.p.c. I ricorrenti sono condannati in solido a rifondere ai controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza costituzionalmente rilevante; non consente di censurare la mera insufficienza o la diversa valutazione delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
la violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”
La scelta delle prove ritenute più persuasive e il giudizio di attendibilità appartengono al giudice di merito; la violazione della norma non coincide con la contestazione del peso attribuito alle prove.
art. 115 c.p.c.
per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice decide disattendendo la regola di acquisizione delle prove, non quando valuta diversamente le prove ritualmente proposte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Poste tali premesse, va altresì rimarcato come il motivo di ricorso difetti palesemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui contestando l’erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, quanto alla ricorrenza del possesso ultraventennale da parte di alcune delle controparti, riporta parzialmente il tenore solo di alcune delle deposizioni testimoniali, impedendo quindi alla Corte di poter riscontrare l’eventuale fondatezza delle doglianze sulla base della stessa lettura del mezzo di impugnazione.
La censura che contesta l’apprezzamento delle prove deve riportare con specificità gli elementi processuali necessari alla sua verifica; la riproduzione solo parziale di alcune deposizioni può renderla inammissibile.
art. 1061 c.c.
Ed, invero, quanto al requisito dell’apparenza ai fini dell’acquisto a titolo originario della servitù di passaggio, va ribadito che (cfr. Cass. n. 24856/2014) lo stesso si connota per la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi, postulandosi comunque il riscontro dell’univocità della loro funzione oggettiva rispetto all’uso della servitù stessa
Per usucapire una servitù apparente occorrono segni visibili, permanenti e obiettivamente univoci della sua destinazione; per una servitù di passaggio può bastare anche un sentiero naturale formatosi per calpestio, se manifesta in modo visibile, non equivoco e stabile la funzione di accesso attraverso il fondo servente.
art. 1027 c.c.
In tale ottica, la sentenza impugnata ha rilevato che i fondi dominanti, pur dopo essersi muniti di un autonomo accesso alla rete viaria pubblica, avevano tuttavia continuato a servirsi della strada insistente sul fondo dei ricorrenti, traendo un’utilità sicuramente suscettibile di rientrare nella previsione di cui all’art. 1027 c.c.
L’utilitas della servitù può sussistere anche quando il fondo dominante disponga di un accesso autonomo, se il passaggio sul fondo altrui continua a procurargli un’utilità obiettiva.
art. 1051 c.c.
Questa Corte ha costantemente affermato che (cfr. Cass. n. 18859/2013) la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto
L’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in quanto servitù volontaria, non è subordinato ai requisiti previsti per la costituzione della servitù coattiva, incluso lo stato di interclusione.
art. 1052 c.c.
Questa Corte ha costantemente affermato che (cfr. Cass. n. 18859/2013) la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto
I requisiti della servitù coattiva disciplinati dall’art. 1052 c.c. non condizionano l’acquisto per usucapione della servitù volontaria di passaggio.
art. 1055 c.c.
Questa Corte ha costantemente affermato che (cfr. Cass. n. 18859/2013) la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto
La disciplina della servitù coattiva richiamata dall’art. 1055 c.c. è distinta dall’acquisto per usucapione della servitù volontaria, che non dipende dai relativi presupposti.
art. 1146, comma 2, c.c.
In tal senso, se non può condividersi l’assunto della Corte d’Appello secondo cui si tratterebbe di effetto sempre rilevabile d’ufficio, poiché in tal modo l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1146 verrebbe parificata a quella di cui al primo comma, dove la continuazione del possesso in favore dell’erede è automatica, va tuttavia ritenuto, previa correzione della motivazione della sentenza d’appello, che la stessa prospettazione dei fatti compiuta nel corso del giudizio, laddove si è fatto chiaramente riferimento ad un acquisto da parte dei coniugi Lion Altin avvenuto appena tre anni prima dell’introduzione del giudizio nel quale è stata poi proposta la domanda riconvenzionale di usucapione, denoti la volontà, quanto meno implicita, degli acquirenti di avvalersi dell’accessione del possesso
L’unione del possesso del successore a titolo particolare a quello del dante causa presuppone la volontà dell’acquirente e non è automaticamente rilevabile d’ufficio; tale volontà può però risultare implicitamente dalla prospettazione dei fatti e dalla domanda di usucapione. Non è necessaria l’espressa menzione della servitù nel titolo, purché questo sia astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del fondo dominante.
art. 372 c.p.c.
in mancanza di indicazione della precedente produzione degli stessi grafici in occasione dei gradi di merito, con la precisazione della fase nella quale sono stati prodotti ed ove attualmente siano oggi reperibili all’interno del fascicolo
La produzione documentale in Cassazione deve rispettare i limiti dell’art. 372 c.p.c.; chi invoca documenti o elaborati deve indicare la precedente produzione nei gradi di merito e la loro collocazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- L’acquisto per usucapione di una servitù apparente richiede segni visibili e permanenti, obiettivamente e univocamente destinati all’esercizio del peso sul fondo servente. Per la servitù di passaggio può essere sufficiente un sentiero formatosi naturalmente per calpestio, quando il tracciato renda riconoscibile in modo stabile e non equivoco la funzione di accesso.
- L’utilitas richiesta per la servitù prediale può permanere anche se il fondo dominante dispone di un accesso alternativo alla via pubblica, purché il passaggio controverso continui a procurare un’utilità obiettiva. L’acquisto per usucapione della servitù di passaggio è volontario e non richiede l’interclusione né gli altri presupposti propri della servitù coattiva.
- La valutazione delle prove, l’attendibilità dei testimoni e la selezione degli elementi istruttori più persuasivi spettano al giudice di merito; non sono censurabili in Cassazione mediante una mera diversa lettura delle prove. La violazione dell’art. 115 c.p.c. riguarda l’uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai casi di potere officioso, mentre quella dell’art. 116 c.p.c. non coincide con l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove.
- L’accessione del possesso prevista per il successore a titolo particolare richiede la volontà di avvalersi del possesso del dante causa, ma tale volontà non deve essere espressa con formule sacramentali e può desumersi implicitamente dalla prospettazione dei fatti e dalla domanda di usucapione. Il titolo deve essere astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del fondo dominante, senza che sia necessaria l’espressa menzione della servitù.
- Nel ricorso per cassazione, l’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice; le censure probatorie devono inoltre soddisfare gli oneri di specificità e di indicazione degli atti e documenti su cui si fondano.
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