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Cassazione Civile, Ordinanza n. 6966/2018 del 20/03/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

L’utente convenne il Comune per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito relativo alla fornitura d’acqua dell’anno 2001, richiesto con avviso di liquidazione notificato il 6 aprile 2007. Il Comune sostenne che, in base alla determinazione dirigenziale n. 353 del 1° marzo 2002, il canone poteva essere pagato in quattro rate bimestrali, con scadenze il 15 aprile, 15 giugno, 15 agosto e 15 ottobre 2002, oppure in unica soluzione entro il 15 giugno 2002. Il Giudice di pace di Gallina, con sentenza dell’11 gennaio 2010, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società incaricata della gestione delle entrate e annullò l’avviso nei confronti del Comune. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 948/12 del 12 giugno 2012, accolse l’impugnazione del Comune e rigettò la domanda, ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine di pagamento e che l’avviso notificato il 6 aprile 2007 fosse intervenuto prima del suo compimento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’utente denunciò la violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.: sostenne che, trattandosi di fornitura periodica, il credito era azionabile fin dall’ultimo giorno dell’anno o della frazione d’anno; che difficoltà contabili e ritardo nella fatturazione erano meri ostacoli di fatto imputabili al creditore; che le attività interne di formazione del ruolo non potevano interrompere la prescrizione; e che il Comune non aveva provato la formazione del ruolo, la fatturazione o la notificazione, avendo inoltre implicitamente riconosciuto la scadenza della prescrizione con la chiamata in causa della società incaricata del recupero.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha ribadito che, quando il termine di pagamento del canone idrico è fissato alternativamente in rate oppure mediante pagamento in unica soluzione, in assenza di diversa previsione contrattuale si presume che il termine sia stabilito a favore del debitore: la prescrizione decorre quindi dalla scadenza dell’ultimo termine utile, poiché prima di allora l’amministrazione non può esigere l’adempimento. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente fatto decorrere il termine dalla scadenza del 15 ottobre 2002, ultima rata, oppure dal 15 giugno 2002, termine per il pagamento in unica soluzione; in entrambe le ipotesi, il quinquennio non era scaduto quando l’avviso fu notificato il 6 aprile 2007. Le censure su fatturazione e formazione del ruolo erano irrilevanti, perché il Tribunale non aveva attribuito a tali attività efficacia interruttiva. La notificazione dell’avviso di liquidazione è stata invece correttamente considerata idonea a costituire in mora la debitrice e a interrompere la prescrizione, poiché l’atto, oltre a indicare credito e importo, richiede il pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, 100 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    il termine per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall’amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione

    Il decorso della prescrizione inizia quando il credito può essere fatto valere. Se il pagamento è consentito entro più termini alternativi, senza diversa previsione contrattuale il termine è presunto a favore del debitore e la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultimo termine utile.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ha pertanto concluso che, in entrambe le ipotesi, alla data del 6 aprile 2007, in cui fu notificato l’avviso di liquidazione, non poteva considerarsi ancora scaduto il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 cod. civ. per le prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi a carattere continuativo

    Il credito per canoni di fornitura idrica, quale prestazione periodica autonoma nell’ambito di un rapporto continuativo, è soggetto alla prescrizione quinquennale; nel caso deciso, il termine non era scaduto alla data della notificazione dell’avviso.

  • art. 2943 c.c.

    correttamente, poi, tale notificazione è stata ritenuta idonea a costituire in mora la debitrice, con gli effetti previsti dall’art. 2943 cod. civ., riguardando un atto la cui funzione, nell’ambito del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si esaurisce in una mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del credito e degli accessori, ma risponde all’ulteriore finalità di richiedere il pagamento della somma dovuta

    La notificazione dell’avviso di liquidazione interrompe la prescrizione quando l’atto, nel procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si limita a dichiarare l’esistenza e l’ammontare del credito, ma contiene anche una richiesta di pagamento.

  • art. 1184 c.c.

    il termine per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall’amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione

    In assenza di diverse previsioni contrattuali, il termine di adempimento stabilito alternativamente per il pagamento rateale o in unica soluzione si presume fissato a favore del debitore; il creditore non può pretendere il pagamento prima della scadenza dell’ultimo termine utile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

    Il comma 1-bis è richiamato come parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

    La disposizione è indicata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nel d.P.R. n. 115/2002, in base al quale viene dato atto del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il credito per il pagamento del canone relativo alla fornitura periodica di acqua potabile è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche autonome inserite in un rapporto a causa continuativa.
  • Se il termine di pagamento del canone è fissato alternativamente in rate oppure in un’unica soluzione, e non risultano diverse previsioni contrattuali, il termine si presume stabilito a favore del debitore. La prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultimo termine utile, prima del quale il creditore non può esigere l’adempimento.
  • La notificazione di un avviso di liquidazione interrompe la prescrizione quando l’atto, oltre a determinare il credito e i relativi accessori, ha la funzione di richiedere al debitore il pagamento della somma dovuta.
  • Le attività interne di formazione del ruolo o la fatturazione non rilevano ai fini dell’interruzione della prescrizione quando il giudice di merito ha fondato tale effetto esclusivamente sulla successiva notificazione dell’avviso di liquidazione.

Come è indicizzato

MateriePrescrizione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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