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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11606/2018 del 14/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 82.834,88, oltre interessi legali, quale corrispettivo di strumentazioni per navi da diporto ordinate dalla società ricorrente. In opposizione, il Tribunale di Milano, con pronuncia del 15 gennaio 2016, preso atto del pagamento di € 18.000,00 effettuato in corso di causa, revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento del residuo di € 64.834,88. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4448/2016 depositata il 29 novembre 2016, rigettò l’appello, ritenendo provati il rapporto commerciale e il credito tramite e-mail del 13 ottobre e del 24 novembre 2011, non contestate quanto a provenienza e contenuto testuale. In particolare, nella prima e-mail un socio della ricorrente aveva proposto un piano di rientro relativo all’esposizione debitoria di € 82.834,88, accettato dalla fornitrice. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione delle e-mail e delle prove; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e censura relativa al mancato accoglimento delle richieste di prova testimoniale; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento parziale intervenuto durante il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.: tali norme non consentono di censurare la mera attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, e la censura motivazionale formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non individuava un fatto storico decisivo omesso secondo la disciplina vigente. La Corte ha inoltre confermato che l’e-mail, quale documento informatico e riproduzione meccanica, fa piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità; nel caso concreto le e-mail non erano state contestate quanto a provenienza e contenuto e documentavano l’impegno di rientro, permettendo di ritenere provati il rapporto e l’importo del credito. Il secondo motivo è infondato nella parte relativa all’art. 2697 c.c., perché non risultava che l’onere probatorio fosse stato posto a carico della parte sbagliata; è inoltre inammissibile quanto alla mancata ammissione delle prove, non essendo stati specificamente indicati i mezzi istruttori e le circostanze da provare né dimostrata la loro decisività. La prova testimoniale sulle circostanze già documentate poteva comunque essere ritenuta superflua dal giudice di merito. Il terzo motivo è infondato: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fase monitoria e fase di cognizione costituiscono un unico processo, e la revoca del decreto per pagamento, anche parziale, intervenuto in corso di causa non impedisce di porre le spese a carico dell’ingiunto opponente, secondo l’esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controricorrente € 5.800,00 per le spese del giudizio di Cassazione, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

    La violazione è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte al di fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova

    La violazione è deducibile se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove, salvo i casi di prova legale; non permette di sindacare in Cassazione il modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    questo, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

    Il vizio motivazionale deducibile ai sensi della disposizione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente una generica contestazione della motivazione o della valutazione delle prove.

  • art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), la e-mail costituisce un “documento informatico”, ovvero un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

    La posta elettronica rientra nella definizione di documento informatico in quanto rappresenta informaticamente atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

  • art. 2712 c.c.

    L’e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime

    Anche se priva di firma, l’e-mail costituisce una riproduzione informatica ai sensi dell’art. 2712 c.c. e fa piena prova dei fatti rappresentati quando la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata dalla norma; la contestazione della valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha sempre l’onere, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

    Chi denuncia in Cassazione il mancato accoglimento di istanze istruttorie deve specificare i mezzi richiesti e le circostanze da provare, nonché dimostrare il nesso causale con l’errore denunciato e la decisività delle prove ai fini dell’esito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l’opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza; di conseguenza, l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite.

    Le spese nel procedimento monitorio e nell’opposizione si regolano considerando unitariamente le due fasi, l’esito finale e la soccombenza complessiva. La revoca del decreto conseguente al pagamento, anche parziale, effettuato durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell’ingiunto opponente alle spese.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    La disposizione ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater, in base al quale la Corte, in caso di integrale rigetto, dichiara i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La posta elettronica, anche priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche disciplinate dall’art. 2712 c.c. e fa piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre, rispettivamente, denunciare l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi oppure il concreto disconoscimento del principio di libera valutazione, salvo prova legale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte diversa da quella gravata secondo legge, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
  • La censura per omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente denunciare genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Chi censura in Cassazione il mancato ingresso di mezzi istruttori deve indicare specificamente i mezzi richiesti e trascrivere le circostanze da provare, dimostrando il nesso tra il mancato accoglimento e l’errore denunciato, nonché la decisività delle prove.
  • Il giudice di merito può ritenere superflua la prova testimoniale su circostanze già sufficientemente documentate; tale valutazione, se congruamente motivata anche per implicito, non è sindacabile in Cassazione.
  • Nel procedimento monitorio e nella successiva opposizione le spese sono regolate considerando le due fasi come un unico processo e valutando l’esito finale e la soccombenza complessiva; la revoca del decreto per un pagamento, anche parziale, in corso di causa non impedisce di porre le spese a carico dell’ingiunto opponente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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