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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12773/2018 del 23/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società proprietaria di immobili impugnava l’avviso di liquidazione dell’Ici per l’anno 2001, notificato il 3 gennaio 2007 dalla società concessionaria per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione. Con un articolato motivo di ricorso per cassazione, la contribuente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erronea esclusione del difetto di legittimazione della concessionaria: sosteneva che i poteri di accertamento e riscossione spettassero in via esclusiva all’ente locale. Contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1, comma 171, della legge n. 296 del 2006, in base alla quale la nuova disciplina dei termini si applicava anche ai rapporti d’imposta pendenti, e deduceva la decadenza triennale dalla potestà impositiva. In via preliminare, la Corte rilevava che non era stata prodotta la prova della notificazione del ricorso alla società concessionaria intimata, ma riteneva superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso risultava prima facie infondato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha confermato che, quando il Comune affida a un soggetto terzo, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento spetta al concessionario e a tale attribuzione consegue anche la sua legittimazione processuale nelle controversie relative. Ha inoltre ritenuto applicabile ai rapporti d’imposta ancora pendenti la disciplina introdotta dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006: gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento, mentre i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La mancata prova della notificazione alla concessionaria non ha comportato l’ordine di integrare il contraddittorio, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e dell’esigenza di evitare attività processuali inutili. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 per cento e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune

    L’affidamento convenzionale del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a un soggetto terzo comporta che il potere di accertamento sia esercitato dal concessionario, non dal Comune; al concessionario compete anche la legittimazione processuale nelle controversie relative.

  • art. 1, commi 161 e 171, L. n. 296/2006

    che, inoltre, il comma 171 del medesimo art. 1 sopra citato ha previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”, ed avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi, come correttamente affermato dalla impugnata sentenza, che con esse il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite

    La disciplina dei termini introdotta dalla legge n. 296 del 2006 si applica anche ai rapporti d’imposta pendenti e alle vicende non ancora esaurite al momento della sua entrata in vigore. In tale disciplina, gli avvisi di accertamento sono notificati entro il quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento e i ruoli per la riscossione coattiva entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c. p. c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

    In applicazione dei poteri di direzione del processo, il giudice deve evitare formalità e attività prive di utilità processuale. Se il ricorso per cassazione è prima facie infondato, può essere superfluo fissare un termine per integrare il contraddittorio o rinnovare una notificazione, quando ciò comporterebbe soltanto un allungamento del giudizio senza un effettivo beneficio per i diritti processuali delle parti.

Massime di principio

  • Quando un Comune affida convenzionalmente a un soggetto terzo, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta al concessionario; a tale attribuzione consegue la sua legittimazione processuale nelle controversie relative alla materia affidata.
  • Le disposizioni sui termini per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali introdotte dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006 si applicano, per espressa previsione del comma 171, anche ai rapporti d’imposta pendenti e alle vicende non ancora esaurite all’entrata in vigore della legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, il giudice può evitare l’ordine di integrare il contraddittorio o di rinnovare una notificazione, se tali attività determinerebbero un inutile allungamento del processo senza un effettivo beneficio per le garanzie processuali delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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