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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17246/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società istante aveva chiesto l'annullamento del provvedimento regionale di rigetto della domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Gost, nonché dei pareri negativi e confermativi resi dall'agenzia ambientale nel corso dell'istruttoria. In sede amministrativa deduceva la violazione delle norme regionali e statali sul procedimento e sulla motivazione, lamentando che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni e i dati tecnici forniti; contestava inoltre il difetto di istruttoria e l'illegittimità della valutazione tecnica sull'impatto ambientale. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell'art. 111 Cost. e della disciplina speciale sulle acque, sostenendo che il tribunale speciale avesse sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione, ritenendo necessario un campionamento quantitativo che l'agenzia non aveva richiesto; con il secondo deduceva la violazione delle norme sul preavviso di rigetto e sull'obbligo di motivazione, assumendo che il giudice avesse svalutato l'omessa confutazione puntuale delle osservazioni del privato e avesse erroneamente ritenuto non decisiva la lesione delle garanzie partecipative, nonostante la discrezionalità tecnica della materia ambientale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, affermando che il TSAP non aveva sconfinato nel merito amministrativo, ma aveva legittimamente controllato il corretto esercizio della discrezionalità tecnica e la conformità dei pareri istruttori alle prescrizioni tecniche e normative applicabili. Ha inoltre applicato il principio per cui la violazione delle regole procedimentali, inclusi preavviso di rigetto e mancata esplicita confutazione delle osservazioni del privato, non comporta annullabilità quando sia palese che il contenuto finale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, l'esito sfavorevole era già sostanzialmente imposto dalle criticità tecniche rilevate e dal rifiuto della parte di fornire la documentazione ulteriore richiesta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del vizio di eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che il TSAP lo abbia violato, poiché il controllo svolto restava nei limiti della giurisdizione.

  • art. 201 r.d. n. 1775 del 1933

    È citato dalla ricorrente quale norma attributiva dei poteri del giudice speciale; la Corte nega che la sentenza impugnata abbia ecceduto tali attribuzioni.

  • art. 143 r.d. n. 1775 del 1933

    Delimita il controllo giurisdizionale sulle concessioni idriche, consentendo il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica ma non sul merito amministrativo.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    La violazione di norme procedimentali o formali non comporta annullabilità se è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. n. 241 del 1990

    Il mancato preavviso di rigetto non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento; occorre la prova dell'utilità concreta della partecipazione procedimentale omessa.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte ritiene non decisiva la censura perché il contenuto finale era comunque vincolato dagli esiti istruttori.

  • art. 16-bis L.R. FVG n. 7 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente quale norma procedimentale regionale; la Corte non ravvisa una violazione idonea a determinare l'annullamento.

  • art. 4 L.R. FVG n. 7 del 2000

    Richiamato quale norma regionale sulla motivazione e sul procedimento; non è ritenuto violato in modo decisivo.

  • art. 45, comma 3, L.R. FVG n. 11 del 2015

    È la base normativa della valutazione di compatibilità ambientale della derivazione; i rilievi tecnici sull'incompatibilità sono ritenuti decisivi.

  • art. 12-bis r.d. n. 1775 del 1933

    È richiamato, come sostituito dall'art. 96, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per affermare che l'autorità deve adottare provvedimenti idonei a prevenire rischi ambientali in chiave di tutela anticipata.

  • art. 96, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato quale norma sostitutiva dell'art. 12-bis r.d. n. 1775 del 1933, a sostegno del principio di precauzione nella fase autorizzatoria.

  • art. 3-ter, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    È evocato come espressione del principio di precauzione di derivazione comunitaria applicabile alla tutela ambientale.

  • direttiva 2000/60/CE

    È richiamata quale quadro europeo per la protezione delle acque superficiali e sotterranee e per il mantenimento e miglioramento dell'ambiente acquatico.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato come quadro normativo di riferimento per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e per la compatibilità ambientale della derivazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla legittimità del diniego di una concessione idrica, il giudice amministrativo può verificare la correttezza dell'esercizio della discrezionalità tecnica e la coerenza dell'istruttoria con le regole tecniche e ambientali applicabili, ma non può sostituirsi all'amministrazione nel merito delle valutazioni discrezionali.
  • La violazione delle regole partecipative del procedimento, compreso il preavviso di rigetto e l'obbligo di confutare espressamente le osservazioni del privato, non comporta di per sé l'annullamento dell'atto finale quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Ai fini dell'annullabilità per vizi procedimentali, occorre un pregiudizio concreto e non meramente formale: il privato deve indicare che la partecipazione omessa avrebbe potuto incidere effettivamente sull'esito finale, mentre in mancanza di tale incidenza il vizio resta irrilevante.
  • In materia di concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, le valutazioni di compatibilità ambientale devono essere effettuate già nella fase del rilascio della concessione, in applicazione del principio di precauzione e del principio di no deterioration.
  • Quando l'istruttoria evidenzi omissioni o criticità tecniche rilevanti rispetto ai parametri richiesti per la valutazione ambientale, il giudice può ritenere legittimo il diniego se tali carenze sono idonee, da sole, a giustificarlo.
  • La disparità di trattamento può essere utilmente dedotta solo in presenza di fattispecie oggettivamente e soggettivamente identiche e di un diverso esito procedimentale effettivo; se anche il procedimento comparato si conclude con il rigetto, il vizio non è configurabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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