L.R. FVG 11/2015
Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Friuli Venezia Giulia la difesa del suolo, il demanio idrico e l’uso delle acque: classifica corsi d’acqua e opere, attribuisce funzioni a Regione, Comuni e Consorzi, istituisce catasti informativi, disciplina autorizzazioni e concessioni di derivazione, sbarramenti, prelievi di materiale litoide, controlli, sanzioni e programmi triennali. Molte norme operative decorrono da regolamenti attuativi o risultano transitorie fino al 2020-2026.
Disciplina organica di difesa del suolo e utilizzazione delle acque in Friuli Venezia Giulia
Disciplina organica della difesa del suolo e dell’utilizzazione delle acque in Friuli Venezia Giulia
La legge riordina in modo organico le competenze regionali in materia di difesa del suolo, gestione del demanio idrico e utilizzazione delle acque nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La disciplina si innesta sulle norme statali di attuazione dello Statuto speciale e sulla normativa ambientale nazionale, con una forte impostazione programmatoria, informativa e di coordinamento tra Regione, Comuni, Consorzi di bonifica e Protezione civile.
Principi, finalità e criteri generali
Il provvedimento pone al centro la sicurezza della popolazione, la conservazione del territorio e la tutela delle risorse idriche come bene fondamentale. La Regione considera i bacini idrografici come ecosistemi unitari e afferma la priorità dell’uso dell’acqua per il consumo umano; in caso di siccità o scarsità, dopo il consumo umano è garantita la priorità dell’uso agricolo. La difesa del suolo è impostata come azione coordinata di prevenzione del dissesto, riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, risparmio delle risorse e rispetto ambientale.
Ambito di applicazione e definizioni tecniche
La legge contiene un ampio apparato definitorio, utile per l’applicazione pratica della disciplina: bacino idrografico, corpo idrico superficiale e sotterraneo, alveo, golena, sponda, deflusso minimo vitale, regimazione e regolazione idraulica, opere idrauliche, sistemazioni idraulico-forestali, sbarramenti, servizio di piena, rete idrografica, invarianza idraulica e altre nozioni tecniche. Tali definizioni orientano la classificazione dei corsi d’acqua, la ripartizione delle competenze e il regime autorizzatorio.
Classificazione dei corsi d’acqua e delle opere
I corsi d’acqua regionali sono classificati in cinque classi, sulla base della cartografia contenuta nell’Allegato A e del Catasto regionale dei corsi d’acqua, dei laghi naturali e degli invasi. La classificazione è funzionale all’allocazione delle competenze di gestione:
- classe 1: corsi d’acqua naturali principali della zona montana e loro affluenti oltre determinate soglie dimensionali;
- classe 2: corsi d’acqua naturali e affluenti non di classe 1, con bacini oltre 10 km²;
- classe 3: corsi d’acqua della zona montana con bacini inferiori, compresi tratti in prosecuzione verso monte dei corsi di classe 1 e 2;
- classe 4: canali e rogge delle reti di bonifica e irrigazione;
- classe 5: corsi d’acqua naturali e artificiali non ricompresi nelle altre classi, anche su suolo privato o non demaniale.
Anche le opere idrauliche sono classificate per rilevanza regionale, subregionale, consortile, comunale e locale/privata. Le opere di sistemazione idraulico-forestale sono considerate di rilevanza regionale; quelle dello Stato sui corsi di classe 1 sono equiparate alle opere regionali. La classificazione delle opere e dei corsi d’acqua può essere aggiornata tramite atti della struttura competente o con decreto del Presidente della Regione nei casi previsti.
Sistema informativo regionale e catasti
La Regione istituisce un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo, volto a garantire organicità della pianificazione e della manutenzione. Il sistema comprende diversi catasti dinamici, tra cui:
- catasto dei corsi d’acqua, laghi naturali e invasi;
- catasto delle opere idrauliche e idraulico-forestali;
- catasto dei dissesti franosi e delle opere di difesa;
- catasto dei dissesti idraulico-forestali;
- catasto degli sbarramenti;
- catasto degli scarichi su corpo idrico superficiale.
I dati sono organizzati, validati e aggiornati dalle strutture regionali competenti, con pubblicazione sul sito istituzionale avente valore di certificazione di conformità. I dati sono resi accessibili ai cittadini tramite l’IRDAT-FVG. La Protezione civile gestisce inoltre un sistema informativo dedicato alle segnalazioni di dissesto e alle evoluzioni in tempo reale delle situazioni di pericolo.
Riparto delle funzioni tra Regione, Comuni e Consorzi di bonifica
La Regione mantiene funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, finanziamento e potere sostitutivo, oltre alle competenze sui principali interventi, sulle autorizzazioni e sulle concessioni più rilevanti. I Comuni e i Consorzi di bonifica sono titolari di funzioni delegate o attribuite in base alla classe del corso d’acqua e alla tipologia dell’opera.
Funzioni regionali principali
La Regione cura la pianificazione della gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, la gestione del rischio alluvioni, la collaborazione con l’Autorità di bacino distrettuale, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico per i bacini già di rilievo regionale e il coordinamento dei servizi di piena e di monitoraggio. Gestisce inoltre l’autorizzazione di sbarramenti di competenza regionale, gli interventi di ripascimento, le autorizzazioni idrauliche su corsi di classe 1, 2, 3 e 5, i pareri per concessioni demaniali, la polizia idraulica sui corsi di classe 1-3, il governo delle piene, i servizi idrografici e mareografici, la classificazione di corsi d’acqua e opere, gli studi tecnici e la promozione dei contratti di fiume.
Funzioni dei Comuni
I Comuni operano soprattutto sui corsi d’acqua di classe 5 e, più in generale, su specifici profili locali: individuazione dei corsi d’acqua, tutela dei tratti su suolo non demaniale, manutenzione ordinaria dell’alveo, manutenzione ordinaria di alcune opere, manutenzione straordinaria di difese di sponda e argini, lavori d’urgenza, polizia idraulica, autorizzazioni di attingimento, affidamento in concessione di interventi con estrazione di materiale litoide e riscossione della quota dei canoni. Realizzano inoltre opere di difesa dei centri abitati costieri, ripascimenti e interventi sui dissesti franosi di rilevanza comunale.
Funzioni dei Consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere funzioni estese sui corsi d’acqua di classe 2, 4 e 5, nonché sugli argini costieri. In particolare realizzano manutenzioni, regimazioni, rinaturazioni, regolazioni idrauliche, opere idrauliche di rilevanza subregionale e consortile, lavori d’urgenza, servizi di polizia idraulica, servizi di piena e autorizzazioni di attingimento nelle classi previste. Rilasciano anche concessioni per estrazione di materiale litoide sui corsi di classe 2 e 4 e concorrono all’implementazione dei catasti regionali.
Pianificazione delle acque: Piano regionale di tutela delle acque
Il Piano regionale di tutela delle acque è il principale strumento di pianificazione del settore. È formato, adottato e approvato dalla Regione con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e con procedura di valutazione ambientale strategica. Il progetto è adottato dalla Giunta regionale, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente e, poi, trasmesso al Ministero competente e all’Autorità di bacino distrettuale per il parere vincolante.
Sono previste osservazioni pubbliche per un termine non inferiore a sei mesi. Il Piano, una volta approvato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nel BUR e sul sito istituzionale; l’avviso va anche in Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani regionali. Le sue prescrizioni sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati. Dalla data di adozione del progetto scattano le misure di salvaguardia, che bloccano nuove concessioni o atti incompatibili; dalla data di approvazione non sono ammesse nuove concessioni in contrasto con il Piano. L’aggiornamento avviene con deliberazione della Giunta, salvo le revisioni previste dalla normativa statale.
Programma regionale degli interventi
La legge istituisce un Programma regionale degli interventi con durata triennale, predisposto ogni anno dalle strutture regionali competenti sulla base dei programmi triennali di Comuni e Consorzi di bonifica. Il Programma include interventi regionali, comunali e consortili e indica localizzazione, descrizione, costo, tipologia e coperture finanziarie, anche per lotti funzionali o per la sola progettazione.
Le proposte degli enti locali e dei Consorzi vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla documentazione richiesta dal regolamento attuativo. Il Programma è predisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo, approvato dalla Giunta regionale anche per stralci e pubblicato sul sito istituzionale. Può essere modificato in qualsiasi momento con la medesima procedura. Per la prima applicazione è previsto un termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Contratti di fiume e cooperazione istituzionale
Comuni e Consorzi di bonifica, d’intesa con la Regione e con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, possono istituire contratti di fiume come processi partecipati di programmazione negoziata. Il contratto è finalizzato alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, con fasi che vanno dalla costruzione della rete degli attori al monitoraggio finale.
La Regione può inoltre concludere intese e accordi con enti territoriali interni agli Stati confinanti, con gli Stati confinanti e con la Regione Veneto per la gestione coordinata dei bacini e dei fiumi transfrontalieri o di confine, nonché sviluppare collaborazioni con Università e istituti di ricerca.
Tutela idrogeologica, autorizzazione idraulica e vincoli sulle aree fluviali
Gli interventi che incidono sui corsi d’acqua demaniali e sulle aree di rispetto sono soggetti a un articolato regime autorizzatorio. L’autorizzazione idraulica si applica agli interventi lungo corsi d’acqua demaniali delle classi individuate dalla legge e alle attività che modificano il suolo entro 10 metri dal piede dell’argine, dal ciglio della sponda o dal limite demaniale.
Sono previste eccezioni limitate per la posa di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di attraversamento, purché restino entro la sagoma dell’impalcato. In tal caso il progetto va trasmesso 60 giorni prima, e l’ente competente può vietare l’intervento per esigenze idrauliche. Se sopravvengono esigenze idrauliche, il manufatto deve essere rimosso a spese dell’utilizzatore.
La legge vieta, per ragioni di sicurezza e tutela ambientale, la copertura dei corsi d’acqua salvo casi di pubblica incolumità, l’insediamento di discariche e impianti di smaltimento entro 150 metri dagli argini/sponde, nuove costruzioni entro 10 metri dal ciglio della sponda fuori dai centri abitati e l’uso agricolo entro 4 metri dal ciglio o dagli argini. Sono vietate anche l’estrazione di materiale litoide in alveo e nelle aree golenali, salvo i casi consentiti dalla stessa legge, e ogni costruzione all’interno della struttura degli argini salvo opere funzionali alla difesa idraulica, al soccorso pubblico e alla tutela della pubblica incolumità.
Sbarramenti fluviali
La Regione disciplina, mediante regolamenti attuativi, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza di sbarramenti, dighe, traverse e invasi che non superino 15 metri di altezza o un volume di invaso di 1 milione di metri cubi. Sono esclusi gli invasi interrati senza argini fuori terra, le opere di regimazione prive di funzione di ritenuta e i serbatoi pensili.
I proprietari e gestori degli sbarramenti esistenti devono trasmettere la scheda tecnica per il catasto regionale entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. In caso di controlli, può essere richiesto un progetto di adeguamento e, se non presentato nei termini, l’esercizio dell’opera è sospeso fino all’autorizzazione. Le norme su disciplina sostanziale e catasto si applicano solo quando entrano in vigore i relativi regolamenti e decreti attuativi.
Interventi sulla rete idrografica e sui dissesti franosi
Gli interventi sui corsi d’acqua si distinguono in manutenzione dell’alveo, regimazione idraulica, rinaturazione degli ambiti fluviali e regolazione idraulica. La manutenzione dell’alveo è ordinariamente realizzata con movimentazione del materiale litoide; l’estrazione e l’asporto sono ammessi solo secondo le procedure speciali della legge. Per gli interventi di rinaturazione la Regione può acquisire aree di pertinenza fluviale o di espansione delle piene.
Gli interventi sui dissesti franosi vengono segnalati anche alla Protezione civile e inseriti nel catasto specifico. La classificazione distingue interventi di sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, con riparto di competenze regionale o comunale in base all’estensione e alla complessità tecnica.
Materiale litoide: manutenzione degli alvei, concessioni e canoni
La disciplina del materiale litoide è uno degli assi portanti della legge. Gli interventi di manutenzione degli alvei che richiedono estrazione e asporto sono soggetti a concessione e vengono affidati con procedure a evidenza pubblica, secondo tre modelli: concessione pluriennale su bacini o aste continue, concessione su tratti fluviali singoli o discontinui, oppure concessione su interventi proposti dai soggetti interessati. Il procedimento è accompagnato da pubblicazione, eventuale concorrenza tra istanze e conferenza di servizi quando necessario.
La concessione può durare fino a 10 anni nelle aste o bacini continui; per i tratti singoli o discontinui vale la durata del progetto. Nei casi di piccole quantità, fino a 15.000 mc, la concessione è sostituita da autorizzazione. Sono previsti casi di interventi urgenti, di lavori pubblici e di prelievo per uso personale, con regole differenti.
I canoni demaniali sono fissati con decreto del Presidente della Regione, aggiornati ogni due anni secondo ISTAT, possono essere ridotti fino a zero in zona montana e, in alcuni casi, compensati con l’esecuzione di manutenzioni, studi o monitoraggi. La legge disciplina anche la ripartizione dei canoni tra Regione, Comuni e Consorzi, gli acconti, le rate trimestrali, la sospensione del canone in caso di stop dell’attività non imputabile al concessionario e la destinazione delle entrate alla difesa del suolo.
Prelievo di materiale litoide per uso personale e taglio della vegetazione
Il prelievo manuale di modeste quantità di materiale litoide per uso domestico e senza finalità commerciali è autorizzato dai Comuni, fino a 20 mc annui per nucleo familiare; il prelievo occasionale di piccola entità è libero entro il limite indicato dalla legge. Lo sfalcio e il taglio della vegetazione negli alvei e nelle aree demaniali sono consentiti con diverse soglie e modalità: comunicazione semplice per attività minori, comunicazione con istruttoria per quantità intermedie, progetto e approvazione per quantitativi maggiori. È prevista anche la raccolta gratuita del legname trasportato dalle acque.
Utilizzazione delle acque e catasto delle utilizzazioni
La legge istituisce il Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua, che censisce tutte le utilizzazioni in atto e costituisce base per la pianificazione e la revisione delle utenze. Il catasto riporta almeno codice identificativo del sistema derivatorio, portata media e massima concessa e uso dell’acqua derivata. I dati sono validati dalla struttura regionale competente e accessibili ai cittadini.
Deflusso minimo vitale
Il deflusso minimo vitale è determinato dalla struttura regionale competente secondo le modalità del Piano regionale di tutela delle acque. Per nuove concessioni, varianti sostanziali e rinnovi è previsto un piano di monitoraggio triennale per verificare l’efficacia del DMV. Sono fatti salvi, fino a scadenza, i programmi sperimentali previgenti. Il DMV è un parametro centrale anche per il regime sanzionatorio.
Acque sotterranee, usi speciali e restituzioni
Gli enti di governo dell’ambito censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico. I Comuni regolano il flusso dei pubblici fontanili. Le norme disciplinano anche la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e perforazioni nei casi di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e usi geotermici, di scambio termico o termali, nonché la compatibilità degli scarichi con il corpo ricettore. Tali regole si applicano anche alle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, con termine di adeguamento di 180 giorni.
Derivazione d’acqua: concessione, procedura, durata e limiti
L’utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a concessione di derivazione, salvo le ipotesi espressamente escluse dalla legge. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente, sulla base del bilancio idrico, del DMV, dell’impossibilità o non sostenibilità del riuso di acque reflue o meteoriche e dell’equilibrio tra prelievo e ricarica dell’acquifero.
La durata è temporanea e non supera di regola 30 anni; sale a 40 anni per usi irrigui e ittiogenici e scende a 15 anni per grandi derivazioni a uso industriale. La concessione è titolo per l’occupazione del demanio idrico, può essere trasferita solo con apposito provvedimento e, per uso potabile nel servizio idrico integrato, segue la durata della gestione. La Regione può rivedere le derivazioni per salvaguardare il bilancio idrico, introducendo prescrizioni o limitazioni senza indennizzo, con eventuale riduzione del canone.
La procedura di concessione prevede pubblicazione dell’istanza, termine per eventuali domande concorrenti, osservazioni pubbliche, eventuale visita dei luoghi, parere dell’Autorità di bacino distrettuale, possibile conferenza di servizi e provvedimento finale di autorizzazione o diniego. Per derivazioni idroelettriche è prevista la procedura di autorizzazione unica. Le istanze presentate entro il termine di rinnovo o di concorrenza vengono valutate secondo criteri prioritari, con attenzione a interessi pubblici, uso potabile, uso agricolo, compatibilità ambientale, siti Natura 2000, ricadute territoriali e garanzie tecnico-finanziarie.
Rinnovo, riconoscimento preferenziale, estinzione e revoca delle concessioni di derivazione
Il rinnovo della concessione è ammesso se persistono fini e condizioni originarie e non sussistono ragioni prevalenti di interesse pubblico. L’istanza va presentata entro due anni prima della scadenza; se tempestiva e in regola coi canoni, il concessionario può proseguire l’esercizio in attesa del rinnovo. Sono possibili varianti sostanziali o non sostanziali, con procedimenti differenziati. Le concessioni a uso potabile e quelle irrigue a favore di enti pubblici economici non commerciali hanno una disciplina specifica di rinnovo.
La cessazione può avvenire per mancata domanda di rinnovo, rinuncia, decadenza o revoca. La rinuncia richiede comunicazione e ripristino dei luoghi; la decadenza scatta per mancato esercizio triennale, violazioni, mancato pagamento di tre annualità, mancata realizzazione dell’opera, o altre ipotesi indicate dalla legge, previa diffida. La revoca è possibile per sopravvenuto interesse pubblico o incompatibilità con gli obiettivi di qualità e valorizzazione del corpo idrico. In ogni caso il concessionario deve rimuovere gli impianti e ripristinare i luoghi, salvo eventuale acquisizione regionale delle opere.
Controlli, poteri sostitutivi e sanzioni
La Regione, i Comuni e i Consorzi di bonifica accertano le violazioni e irrogano le sanzioni, secondo riparto di competenze dettagliato. La Giunta regionale può esercitare poteri sostitutivi nei confronti di Comuni e Consorzi inadempienti nella redazione o nell’aggiornamento dei catasti e della cartografia, tramite diffida e nomina di commissario ad acta; gli oneri sono a carico dell’ente inadempiente.
Il sistema sanzionatorio è ampio e copre: violazioni delle norme di tutela delle aree fluviali, estrazione illecita o eccedente di materiale litoide, mancato rispetto dei rilievi topografici, prelievo illegittimo di materiale, taglio vegetazionale difforme, derivazioni e attingimenti senza titolo, trasferimenti non autorizzati di concessioni, mancato rispetto delle regole di restituzione delle acque geotermiche/termali, omissioni sugli sbarramenti e, soprattutto, mancato rilascio del DMV. Per alcune sanzioni sono previste importi particolarmente elevati e, in caso di reiterazione, l’esclusione da ulteriori concessioni per tre anni.
Disposizioni finanziarie e destinazione delle entrate
Le entrate da canoni demaniali e da sanzioni sono vincolate al finanziamento delle funzioni di difesa del suolo e degli interventi previsti dalla legge. Le entrate da estrazione di materiale litoide sono ripartite tra Comuni e finalità di manutenzione; quelle da derivazioni d’acqua finanziano servizi idrografici, interventi sull’alveo, opere idrauliche e salvaguardia della risorsa idrica. Sono previste anche norme di spesa per la dotazione del sistema informativo regionale e del catasto delle utilizzazioni d’acqua.
Regime transitorio, norme finali e abrogazioni
Molte disposizioni entrano in vigore solo con i regolamenti e decreti attuativi previsti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. La disciplina contiene numerose norme transitorie: continuano ad applicarsi, fino ai nuovi regolamenti, le previgenti disposizioni su servizi di piena, canoni litoidi, canoni di derivazione e altre materie; i programmi triennali degli enti locali sono richiesti per la prima volta entro 120 giorni dal regolamento attuativo; alcune concessioni già esistenti sono state adeguate nella durata fino a 30 anni se in scadenza entro il 31 dicembre 2015.
È espressamente prevista la salvezza delle istanze di riconoscimento o concessione preferenziale presentate entro il 31 dicembre 2011, ma con scadenza al 31 dicembre 2020. La legge contiene un ampio elenco di abrogazioni di precedenti disposizioni regionali in materia di difesa del suolo, demanio idrico, deflusso minimo vitale, bonifica e concessioni idriche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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