L.R. FVG 7/2000
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge unifica la disciplina regionale del procedimento amministrativo e dell’accesso ai documenti, fissando regole su termini, motivazione, partecipazione, responsabili del procedimento, conferenze di servizi e semplificazioni. Contiene inoltre norme su incentivi, controlli, revoche, recupero crediti e pubblicità degli atti. È una disciplina generale, non limitata a un esercizio finanziario, ma oggi in parte superata dalle successive evoluzioni normative statali e regionali.
Procedimento amministrativo e diritto di accesso nella Regione Friuli-Venezia Giulia
Procedimento amministrativo e diritto di accesso nella Regione Friuli-Venezia Giulia
La legge regionale detta una disciplina generale del procedimento amministrativo, degli incentivi regionali e del diritto di accesso ai documenti amministrativi per la Regione Friuli-Venezia Giulia. L’impianto è rivolto all’Amministrazione regionale, agli enti regionali e ad alcuni organismi regionali specificamente indicati.
Finalità, principi e ambito di applicazione
Il provvedimento persegue la semplificazione dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, contenimento della spesa e riduzione dei costi per cittadini e sistema produttivo. La legge si applica:
- all’Amministrazione regionale e agli enti regionali;
- alle Aziende di promozione turistica, all’Agenzia regionale della sanità, agli enti parco e all’ARPA, secondo i rispettivi ordinamenti.
La Regione promuove la riduzione dei procedimenti e delle fasi istruttorie, l’uniformità delle discipline per procedimenti analoghi, la diminuzione dei termini, la semplificazione della spesa contabile, l’attribuzione di funzioni decisionali a organi monocratici o dirigenti e lo snellimento della documentazione amministrativa.
Regole generali del procedimento
Quando il procedimento nasce da istanza di parte o deve essere avviato d’ufficio, deve concludersi con un provvedimento espresso entro i termini previsti. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; la motivazione non è richiesta per atti normativi e atti amministrativi generali.
La motivazione può essere resa per relationem, ma in tal caso gli atti richiamati devono essere indicati e resi disponibili al destinatario. Nella comunicazione del provvedimento, se previsto il ricorso amministrativo, devono essere indicati termine e autorità competente.
I termini procedimentali sono stabiliti con decreto del direttore competente, salvo diversa previsione di legge o regolamento, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Se il termine non è determinato, il procedimento si conclude entro 60 giorni.
Decorrenza, scadenza e sospensione dei termini
Per i procedimenti d’ufficio il termine decorre dall’avvio; per quelli su istanza di parte decorre dalla ricezione dell’istanza completa o dal termine finale per la presentazione della domanda. Le richieste integrative devono essere formulate in unica soluzione. Se la scadenza cade in giorno non lavorativo per l’ufficio competente, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Per le domande inviate per raccomandata vale la data del timbro postale, purché la raccomandata arrivi entro 15 giorni dalla scadenza. Restano salve le diverse regole previste per i concorsi regionali.
I termini sono sospesi in diversi casi, tra cui:
- termini concessi a soggetti interessati per memorie, documenti, dichiarazioni o rettifiche;
- acquisizione di atti o certificazioni presso altre amministrazioni;
- pareri obbligatori e valutazioni tecniche;
- pareri facoltativi ritenuti necessari, per non oltre 90 giorni;
- deliberazioni della Giunta regionale e dei consigli di amministrazione degli enti regionali, per non oltre 60 giorni;
- controlli esterni sugli atti quando incidano sull’efficacia.
Responsabile del procedimento e istruttoria
Il responsabile del procedimento è, in via generale, il direttore della struttura competente o il dirigente/direttore competente per materia; per strutture inferiori al servizio, il coordinatore è responsabile dei procedimenti di competenza. Nei procedimenti non attribuiti ai servizi o comuni a più servizi, il responsabile è il direttore regionale o di ente regionale.
Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell’istruttoria; se non lo fa, coincide con esso. Il responsabile del procedimento cura richieste di integrazione documentale, accertamenti tecnici, ispezioni, esibizioni documentali, comunicazioni, notificazioni e, se competente, l’adozione del provvedimento finale.
Il responsabile dell’istruttoria verifica documentazione, ammissibilità e presupposti, compie gli adempimenti connessi alla partecipazione procedimentale e propone gli atti di competenza.
Le proposte di deliberazione per la Giunta regionale devono essere firmate dall’Assessore proponente e controfirmate dai direttori competenti; per gli enti regionali la firma spetta al Presidente. La controfirma attesta la conclusione dell’istruttoria e la legittimità della proposta.
Partecipazione al procedimento e garanzie partecipative
L’avvio del procedimento è comunicato, salvo ragioni di urgenza, ai destinatari del provvedimento e ai soggetti che per legge devono intervenire. La comunicazione è estesa anche ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio giuridicamente rilevante; nei procedimenti a istanza di parte, il richiedente riceve le indicazioni sul termine per memorie e documenti.
La comunicazione di avvio è scritta e deve indicare:
- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento;
- struttura competente, responsabile del procedimento e sostituto;
- dipendente incaricato dell’istruttoria;
- termine per presentare memorie e documenti.
Se la comunicazione individuale è impossibile o troppo onerosa, l’amministrazione può utilizzare forme di pubblicità idonee.
Possono intervenire nel procedimento, con istanza motivata, anche portatori di interessi pubblici o privati e portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. I soggetti coinvolti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione deve valutare se pertinenti e utili.
Accordi procedimentali, accordi sostitutivi e esclusioni
L’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati, nel rispetto dei diritti dei terzi e del pubblico interesse, secondo il modello della legge statale sul procedimento amministrativo. Le norme partecipative non si applicano all’attività diretta all’adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Strumenti di semplificazione amministrativa
La legge disciplina diversi strumenti di coordinamento e accelerazione dell’azione amministrativa.
Accordi di programma. Sono previsti per opere, interventi di interesse pubblico e programmi che richiedano l’azione integrata di Regione, enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati. L’accordo definisce modalità e tempi di esecuzione, controlli, verifica delle condizioni, conseguenze di ritardi o inadempienze, eventuale revoca del finanziamento e procedure sostitutive. La stipulazione è promossa dal Presidente della Regione, della Provincia o dal Sindaco secondo la competenza prevalente. Gli accordi che coinvolgono la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
L’accordo può produrre effetti urbanistici: se approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, determina varianti agli strumenti urbanistici comunali quando l’adesione del Sindaco sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza. In tale ipotesi produce gli effetti dell’intesa urbanistica prevista dalla normativa regionale. Se partecipano privati proprietari delle aree, l’accordo deve contenere gli elementi richiesti dalla disciplina urbanistica regionale.
Esame di interessi pubblici e conferenza dei direttori. All’interno dell’amministrazione regionale, quando occorre valutare più interessi pubblici, si riuniscono i comitati dipartimentali competenti. Se occorrono intese, concerti, nulla osta o assensi di più direzioni od enti regionali, la Giunta può convocare una conferenza dei direttori regionali; le determinazioni concordate sostituiscono gli atti richiesti.
Conferenza di servizi. Fuori dai casi interni appena descritti, la Regione può indire conferenze di servizi per l’esame contestuale di interessi pubblici, per procedimenti connessi o per acquisire atti di assenso di altre amministrazioni. Il rappresentante regionale è nominato dalla Giunta e dispone dei poteri necessari. Le amministrazioni stabiliscono alla prima riunione il termine per decidere.
L’assenso si considera acquisito se l’amministrazione regolarmente convocata non partecipa o partecipa senza potere decisionale, salvo dissenso motivato entro 20 giorni dalla conferenza o dalla comunicazione di determinazioni sostanzialmente diverse. Se c’è dissenso motivato, la Regione può comunque assumere una determinazione positiva con la procedura di comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sindaco o al Presidente della Provincia, secondo i casi; la determinazione diventa efficace se entro 30 giorni non interviene la sospensione.
Se il dissenso proviene da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistica o della salute, la conclusione può essere rimessa alla Giunta regionale, purché non vi sia stata precedente valutazione di impatto ambientale negativa.
Il ricorso alla conferenza è obbligatorio per opere pubbliche o programmi operativi con importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, equivalenti a euro 15.493.706,97, quando richiedano l’intervento di più amministrazioni o enti.
Accordi con pubbliche amministrazioni. Regione ed enti regionali possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni per svolgere in collaborazione attività di interesse comune, secondo i principi della disciplina statale richiamata.
Pareri, valutazioni tecniche e autocertificazioni
Quando è richiesto un parere obbligatorio di un organo consultivo regionale, esso deve essere reso entro il termine previsto o, in mancanza, entro 90 giorni. Se il termine decorre inutilmente, l’amministrazione può procedere senza il parere. Per le valutazioni tecniche obbligatorie vale un meccanismo analogo: in caso di mancata risposta l’istruttoria prosegue attraverso organi o strutture pubbliche equipollenti da individuarsi con legge regionale.
Le regole sul silenzio dei pareri e sulle valutazioni tecniche non valgono per i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica e della salute.
Le amministrazioni regionali devono adottare misure organizzative per applicare le autocertificazioni e l’acquisizione d’ufficio dei documenti. Se l’interessato dichiara che dati e fatti sono già contenuti in documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, l’istruttoria acquisisce d’ufficio i documenti. Analogamente, i fatti, stati e qualità certificabili da pubbliche amministrazioni sono accertati d’ufficio; se occorrono diritti, imposte o tasse, le spese sono anticipate dal richiedente.
Riordino degli organi collegiali e denuncia di inizio attività
Per contenere la spesa e accelerare i procedimenti, l’amministrazione regionale e gli enti regionali devono individuare, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli e gli altri organi collegiali indispensabili; quelli non considerati indispensabili sono soppressi dal mese successivo e le funzioni passano all’ufficio competente.
L’applicazione della denuncia di inizio attività e del silenzio-assenso è rimessa alle leggi di settore; tali istituti non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.
Archivi e gestione documentale
Con regolamento devono essere disciplinate protocollazione, conservazione e scarto dei documenti degli archivi del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, in coerenza con la normativa archivistica statale richiamata.
Disciplina degli incentivi: criteri generali
Il titolo sugli incentivi disciplina i procedimenti per la concessione e l’erogazione di contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere. I criteri e le modalità di concessione sono fissati da regolamento, se non già previsti dalla legge, e i regolamenti di esecuzione devono essere emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di settore cui danno attuazione.
È vietata la concessione di incentivi quando il rapporto giuridico rilevante sia instaurato tra società, soci, coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, se tale rapporto assume rilevanza ai fini dell’agevolazione, salvo diversa previsione di leggi di settore.
Per i beni immobili oggetto di incentivo è previsto un vincolo di destinazione per 5 anni; la violazione comporta revoca secondo le regole generali sulla restituzione. Dopo il quinquennio, se il bene è alienato e l’incentivo era pluriennale ultraquinquennale, la revoca opera dal momento dell’alienazione. Per i soggetti pubblici, in casi eccezionali e per sopravvenuto interesse pubblico, la Giunta regionale può abbreviare il vincolo.
Per massimizzare l’uso delle risorse, salvo diversa disciplina di settore, il termine ordinario per la presentazione delle domande è fissato al 1° marzo. Se gli incentivi sono introdotti per la prima volta con la legge finanziaria, le domande vanno presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, salvo diversa previsione.
La sola presentazione della domanda non dà diritto all’incentivo, che può essere concesso solo nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’esaurimento delle risorse è comunicato ai soggetti interessati o pubblicato nel BUR; l’eventuale riattivazione di risorse è pubblicata nel BUR. Le domande non accolte e la documentazione sono restituite dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.
Procedimenti di concessione degli incentivi
Gli incentivi possono essere concessi con procedura:
- automatica;
- valutativa;
- negoziale.
Per l’istruttoria possono essere stipulate convenzioni con società o enti terzi dotati di requisiti tecnici e organizzativi, selezionati con gara, prevedendo penali per inadempimento. Per aspetti specialistici il soggetto concedente può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati e disciplinati da regolamento.
Procedura automatica. Si applica quando non è necessaria un’istruttoria tecnica, economica e finanziaria complessa. L’incentivo è predeterminato in misura percentuale o fissa sulle spese ammissibili. Sono già determinati ammontare massimo concedibile, investimenti ammissibili e modalità di erogazione. Il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva con la documentazione richiesta; l’ufficio controlla solo completezza e regolarità. Entro 60 giorni la concessione deve essere disposta nei limiti delle risorse oppure deve essere comunicato il diniego.
Procedura valutativa. Si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare dopo la domanda, con possibile ammissione di spese pregresse nei casi previsti dalle leggi di settore. Può svolgersi con procedura a graduatoria, a bando o a sportello. La graduatoria si basa su valutazione comparata e parametri oggettivi; il bando definisce contenuti, termini e, se possibile, le risorse; lo sportello istruisce secondo ordine cronologico e non si applicano le regole sull’1 marzo e sull’esaurimento/riattivazione delle risorse. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari a valutare soggetto e iniziativa.
Procedura negoziale. Si applica a progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche di una sola impresa o di gruppi d’impresa in forme di programmazione concertata. Per interventi con ricadute sugli enti locali devono essere definiti gli impegni degli enti stessi sulle infrastrutture di supporto e sulle eventuali semplificazioni procedurali, potendo una quota degli oneri essere posta a carico dell’amministrazione regionale o degli enti regionali. Il soggetto competente individua criteri di selezione, pubblica bandi, raccoglie manifestazioni di interesse e definisce spese ammissibili, modalità, durata, documentazione e criteri selettivi. La concessione può essere sostituita da un contratto conforme al bando.
Incentivi alle imprese e agli altri soggetti
Gli incentivi alle imprese sono disposti nel rispetto del diritto dell’Unione europea. L’intensità di aiuto si calcola, ove consentito, in equivalente sovvenzione lorda o netta, ma non per il regime de minimis. La Regione può costituire una banca dati per verificare gli aiuti de minimis concessi dai soggetti regionali o con risorse regionali; i dati sono pubblici. Il tasso di attualizzazione/rivalutazione è quello UE e la definizione di piccola e media impresa è aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Gli incentivi alle imprese possono assumere forma di:
- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi;
- finanziamento agevolato;
- garanzia;
- e, se previsto da leggi regionali, credito d’imposta o bonus fiscale.
I contributi in conto capitale possono essere anticipati fino al 70% previa fideiussione o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi. I contributi in conto interessi sono collegati a un finanziamento bancario e sono pari alla quota di interessi a carico dell’amministrazione; possono essere erogati al beneficiario secondo il piano di ammortamento o, se previsto, direttamente alla banca, e possono essere convertiti in contributo in conto capitale. I finanziamenti agevolati comportano un’agevolazione pari alla differenza fra interessi al tasso di riferimento e interessi effettivi, scontata al valore attuale.
Per i soggetti non imprenditori sono previste le stesse forme e, in più, contributi per attività o funzionamento, anticipazioni, indennizzi e borse di studio. Le anticipazioni a soggetti privati richiedono idonee garanzie patrimoniali.
Rendicontazione della spesa
Ai fini della rendicontazione i beneficiari devono presentare documentazione giustificativa della spesa. È ammessa, in alternativa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale, con dichiarazione di conformità agli originali; l’amministrazione può chiedere in qualsiasi momento l’esibizione degli originali.
Con regolamento sono individuati i casi in cui la documentazione cartacea può essere sostituita da perizie asseverate, per le spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati con fondi regionali.
Per gli enti pubblici beneficiari di incentivi con fondi regionali, la rendicontazione è semplificata: basta una dichiarazione del legale rappresentante e del segretario o funzionario equivalente sulla realizzazione dell’attività nel rispetto della disciplina e delle condizioni di concessione; per le opere pubbliche sono necessari solo collaudo o regolare esecuzione. La Regione può disporre controlli ispettivi e richiedere documenti o chiarimenti.
Per istituzioni, associazioni senza fini di lucro, fondazioni e comitati, la rendicontazione consiste soltanto nell’elenco analitico della documentazione giustificativa, soggetto a verifica contabile a campione.
Controlli sugli incentivi e obblighi dei beneficiari
Possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare attuazione degli interventi, rispetto degli obblighi, veridicità di dichiarazioni e informazioni, attività di eventuali soggetti esterni e regolarità del procedimento.
L’amministrazione concedente verifica il rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi dei privati beneficiari. Annualmente può richiedere una dichiarazione sostitutiva sull’adempimento degli obblighi; se non viene trasmessa, si procede con ispezioni e controlli.
I soggetti bancari che erogano direttamente incentivi a privati devono informare tempestivamente l’amministrazione di inadempimenti, procedure concorsuali e altre circostanze pregiudizievoli entro 30 giorni dalla conoscenza. In caso di violazione, l’amministrazione può sospendere nuovi incentivi tramite tali soggetti e questi rispondono del danno.
Sospensione, revoca e restituzione degli incentivi
L’erogazione può essere sospesa quando emergano, e siano successivamente verificati, fatti che facciano dubitare del raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito. La sospensione è disposta con decreto motivato del medesimo soggetto che ha concesso l’incentivo, per un periodo massimo di un anno, prorogabile eccezionalmente di un ulteriore anno. Copia del decreto va al tesoriere per bloccare i pagamenti.
Se la legittimità del rapporto dipende dall’accertamento giudiziale di fatti o diritti, la sospensione può durare fino alla sentenza di primo grado; la stessa regola vale per le esecuzioni immobiliari.
In caso di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, la sospensione cautelare può arrivare a 2 anni. Se entro tale termine risulta che l’attività d’impresa non prosegue o la prosecuzione è assolutamente incerta, l’incentivo è revocato; altrimenti i pagamenti riprendono. In caso di revoca, si recuperano le somme erogate con interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, dalla data delle erogazioni alla data di fallimento o liquidazione.
Per concordato preventivo o amministrazione controllata si applicano le regole di sospensione della precedente disciplina; per l’amministrazione straordinaria la sospensione non può superare la durata della procedura.
La restituzione delle somme segue regole differenziate:
- se l’atto è annullato per vizi originari imputabili al beneficiario, o revocato per inadempimento o rinuncia, si restituiscono somme e interessi al tasso legale o al tasso netto attivo della Tesoreria regionale se maggiore; per le imprese si applica il tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti;
- se l’atto è annullato per vizi imputabili all’amministrazione, si restituiscono le sole somme erogate;
- in caso di ritardo nella restituzione, maturano interessi di mora secondo le regole indicate;
- non sussiste obbligo di restituzione se la revoca dipende dal venir meno dei presupposti originari o da circostanze sopravvenute che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
Le somme dovute possono essere recuperate con iscrizione a ruolo per importi fino a lire 5 milioni (euro 2.582,28). È ammessa la compensazione tra crediti e debiti verso il medesimo soggetto, pubblico o privato.
È prevista anche la rateazione dei debiti, se ricorrono le condizioni di inesigibilità o difficile esigibilità e secondo soglie e modalità indicate; la rateazione non è ammessa in caso di contestazione del credito. Per alcune ipotesi particolari e per gli enti regionali si applicano le rispettive discipline. Per i contributi agli enti locali e ad alcuni enti sanitari, la restituzione avviene senza interessi.
Per le anticipazioni, la mancata osservanza del piano di ammortamento per un anno determina la revoca; si applicano inoltre le regole generali su controlli, sospensione, revoca, recupero e rateazione.
Crediti, rinunce e importi di modico valore
I crediti regionali di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili, dopo inutili tentativi amministrativi o giudiziari, possono essere annullati con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta; per importi superiori a lire 5 milioni occorre anche il parere favorevole dell’Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria generale. Alcuni crediti derivanti da vecchie leggi sui contributi post-terremoto sono annullati dall’autorità concedente.
La Regione e gli enti regionali possono rinunciare ai crediti di modico valore entro soglie molto basse; è inoltre prevista una specifica autorizzazione a rinunciare al recupero di crediti fino a lire 200.000. Per gli incentivi relativi al recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici la Regione può rinunciare a crediti fino a lire 1.000.000.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
La legge riconosce a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire trasparenza e imparzialità. Il diritto si esercita nei confronti dei soggetti destinatari della legge e riguarda qualsiasi rappresentazione del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati per l’attività amministrativa. L’accesso può essere esercitato anche durante il procedimento, presso la struttura competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
L’accesso si considera realizzato anche mediante pubblicazione, deposito o altra forma di pubblicità, compresi strumenti informatici, elettronici e telematici.
Modalità di accesso, tempi e costi
L’accesso può essere informale, anche verbale, quando non vi siano dubbi sulla legittimazione o sull’accessibilità del documento. Se l’istanza non può essere accolta subito o sorgono dubbi, l’interessato è invitato a presentare domanda formale, che può sempre essere proposta e va ricevuta dall’ufficio.
Il procedimento di accesso formale è concluso entro 30 giorni. Se la domanda è irregolare o incompleta, l’ufficio lo comunica entro 10 giorni e il termine ricomincia dalla presentazione della domanda perfezionata.
L’atto di accoglimento deve indicare l’ufficio e un periodo congruo, non inferiore a 15 giorni, per visione o copia. La visione è gratuita; per le copie è dovuto solo il rimborso del costo di riproduzione, salvo bollo. Le tariffe sono fissate con decreto del Presidente della Giunta regionale; il rilascio di copie alle pubbliche amministrazioni è gratuito.
Differimento, rifiuto e tutela della riservatezza
L’accesso può essere differito con atto motivato per tutela temporanea della riservatezza di terzi o dell’amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria degli atti. Il differimento deve indicarne anche la durata. Per gli atti dell’Ufficio legislativo e legale nell’attività di consulenza l’accesso può essere differito sino al termine necessario per la difesa in giudizio della Regione.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso può essere disposto quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riguardo agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale. In ogni caso il ricorso al differimento è preferibile alla sottrazione definitiva se sufficiente a tutelare gli interessi coinvolti.
Resta comunque garantita l’accessibilità quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici propri del richiedente; in tal caso le informazioni non possono essere divulgate. L’avvio del procedimento di accesso è comunicato ai controinteressati.
Pubblicazione degli atti e accesso del Consiglio regionale
L’amministrazione e gli enti regionali devono pubblicare programmi, direttive, istruzioni, circolari e ogni altro atto generale sull’organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o interpretazione/applicazione delle norme. Devono inoltre rendere pubbliche le deliberazioni formali; la pubblicazione può essere anche per estratto, purché sia indicato l’ufficio presso cui consultare il testo integrale.
La Regione è autorizzata a diffondere gratuitamente, anche per via informatica e telematica, il Bollettino Ufficiale e altri documenti ritenuti opportuni, ma il testo divulgato con tali strumenti non ha valore legale.
Per gli atti legislativi e i resoconti del Consiglio regionale si applicano le regole generali di accesso, con gratuità delle copie.
Diritti dei consiglieri regionali
Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati ed esaminare gli atti dell’amministrazione e degli enti regionali. La Giunta e gli uffici competenti devono trasmettere al Consiglio regionale le deliberazioni formali e i verbali di discussione entro i termini indicati; gli atti sono poi resi disponibili anche in via informatica.
Sono previste ulteriori trasmissioni di deliberazioni concernenti specifici incarichi amministrativi. I consiglieri possono richiedere anche gli atti presupposti. Inoltre hanno accesso telematico alle banche dati regionali dal domicilio o dall’ufficio messo a disposizione, mediante parola d’ingresso personale e con registrazione automatica dell’identità e dei dati prelevati; restano escluse le informazioni riservate.
La Regione doveva adottare entro 60 giorni un regolamento per individuare le informazioni accessibili telematicamente, con revisione annuale nel mese di febbraio.
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
La legge prevede l’adozione di regolamenti di esecuzione entro 90 giorni per gli aspetti applicativi di carattere generale. Modifica anche la disciplina regionale sul personale, sui programmi annuali della Giunta e sul coordinamento con altre leggi regionali.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa previgente, salvo specifiche eccezioni: il vincolo di destinazione degli immobili, alcune regole sulle domande di incentivo e le norme su rinuncia ai crediti si applicano anche ai rapporti ed erogazioni già in essere.
Sono abrogate numerose disposizioni regionali pregresse in materia di procedimento, incentivi e accesso, mentre restano confermati gli atti già adottati in base alle vecchie norme fino a nuova disciplina. La legge è entrata in vigore il 6 aprile 2000.
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