Cassazione Civile, Ordinanza n. 38137/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008 nei confronti di un tassista operante a Milano, rideterminando i ricavi dichiarati sulla base di un accertamento analitico-induttivo, valorizzando l’inattendibilità della contabilità e l’antieconomicità dell’attività, oltre a dati del Comune di Milano, alle tariffe e al valore della licenza taxi. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione e confermato l’accertamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per genericità dei motivi; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse confuso i presupposti dell’accertamento con il suo contenuto e avesse attribuito rilievo indebito agli studi di settore; 3) errata applicazione delle presunzioni semplici e del regime probatorio, ritenendo che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato la dichiarazione dell’Ufficio nel contraddittorio secondo cui i chilometri percorsi per raggiungere la fermata non sarebbero stati considerati in accertamento, con richiamo anche al principio di non contestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’appello dell’Agenzia era specifico perché consentiva di individuare chiaramente le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, e che nel processo tributario l’atto di appello può anche riproporre le medesime ragioni già svolte in primo grado, purché contenga una critica intelligibile alla decisione impugnata. Ha ritenuto infondati anche i motivi relativi all’accertamento analitico-induttivo: la CTR aveva legittimamente valorizzato elementi oggettivi e presuntivi idonei a far dubitare della contabilità e a dimostrare maggiori ricavi, con corretta applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973; gli studi di settore erano stati considerati solo come elemento accessorio e non come unico fondamento dell’accertamento. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il ricorrente aveva dedotto in modo generico la decisività del fatto storico e aveva impropriamente evocato anche la violazione del principio di non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va valutata in modo restrittivo; i motivi possono risultare anche implicitamente dall’atto complessivamente considerato, purché sia percepibile la critica alla sentenza di primo grado.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa risulti intrinsecamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
il contribuente, una volta che l’Ufficio abbia fondato l’accertamento su presunzioni idonee, ha l’onere di fornire prova contraria; in cassazione la violazione delle norme sulle presunzioni è deducibile solo nei limiti del vizio di sussunzione.
non consentono di censurare in cassazione, se non nei limiti consentiti, la valutazione di merito delle prove e delle presunzioni, salvo specifiche violazioni dedotte nei corretti confini del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una mera diversa lettura degli elementi istruttori o per censure generiche sulla loro valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è ammissibile quando, anche in forma sintetica, consenta di individuare in modo univoco le censure mosse alla sentenza di primo grado; la riproposizione di argomentazioni già svolte non determina di per sé genericità se l’atto contiene una critica specifica alla decisione impugnata.
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi oggettivi di inattendibilità o antieconomicità dell’attività, idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Nell’accertamento analitico-induttivo l’onere di provare la correttezza del dichiarato grava sul contribuente, una volta che l’Ufficio abbia allegato presunzioni seriamente idonee a dimostrare ricavi maggiori.
- Gli studi di settore costituiscono soltanto uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’accertamento induttivo e non escludono la possibilità di fondare la rettifica su ulteriori elementi presuntivi specifici del caso concreto.
- In cassazione, la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di sussunzione o l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente opporre una diversa lettura del materiale probatorio o dedurre genericamente la violazione del principio di non contestazione.
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