Cassazione Civile, Ordinanza n. 05106/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in parte, aveva confermato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006 relativo a maggior IRPEF, IRAP e IVA, con recupero di ricavi non dichiarati e disconoscimento di costi ritenuti indeducibili, oltre sanzioni e accessori. Il ricorso si articolava in cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza preso in esame una ripresa a tassazione di euro 73.640 riferita a compensi/fatture del 2005, non oggetto del giudizio; 2) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere considerato una ripresa di euro 84.922, che il ricorrente assumeva fatturata nel gennaio 2006 o comunque relativa ad altro giudizio; 3) violazione dell'art. 54 TUIR e del codice deontologico forense, per il disconoscimento della deducibilità di fatture intestate al difensore del contribuente per prestazioni rese su suo incarico; 4) violazione dell'art. 19 d.lgs. 446/1997 per l'applicazione dell'IRAP in assenza di autonoma organizzazione e senza collaboratori dipendenti; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese di lite dei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo nella parte riferita al codice deontologico forense e comunque inammissibile nel resto perché diretto a contestare accertamenti in fatto sulla non inerenza dei costi; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta per consentire l'esame delle questioni rimaste assorbite e, in particolare, della riferibilità delle riprese al periodo d'imposta controverso e della sussistenza, per quel periodo, del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Norme richiamate
art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è richiamata come base del controllo finanziario sui conti correnti bancari da cui traeva origine l'accertamento.
È invocato per censurare l'ultrapetizione; la Corte accoglie i motivi perché la sentenza aveva esaminato riprese riferite a un diverso periodo d'imposta rispetto a quello oggetto del giudizio.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi professionali; la censura è però inammissibile perché mira a contestare un apprezzamento in fatto sulla non inerenza.
art. 19 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Corte afferma che il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP va verificato in relazione al singolo periodo d'imposta; nel caso concreto la CTR non lo aveva esaminato.
È richiamato per le spese di lite; il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità e mancato confronto con la motivazione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per l'inammissibilità del motivo che si risolve in un 'non motivo', privo di adeguata critica alla ratio decidendi.
È menzionato per delimitare l'impugnazione delle decisioni disciplinari e chiarire che la violazione del codice deontologico rileva solo nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- In cassazione è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito pronuncia su riprese fiscali o questioni non comprese nell'oggetto del giudizio; la decisione resa ultra petita deve essere cassata.
- L'autonoma organizzazione ai fini IRAP deve essere accertata con riferimento a ciascun periodo d'imposta, non potendo il giudice limitarsi a considerazioni generiche sul valore della produzione o sulla struttura professionale.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto, come la valutazione dell'inerenza dei costi o l'estraneità del soggetto fatturante all'organizzazione professionale.
- Le norme del codice deontologico forense non possono essere invocate in cassazione come autonome fonti di violazione di legge, se non nei limiti in cui la loro violazione si colleghi ai presupposti legali della responsabilità o dell'esercizio del potere disciplinare.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito senza critica alla ratio decidendi integra un motivo inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →