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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20152/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un’intimazione di pagamento e della cartella esattoriale presupposta, relative a IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 2000. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita irregolarità della notificazione della cartella, ritenuta eseguita erroneamente secondo il regime dell’irreperibilità assoluta. In appello, invece, la CTR ha ritenuto legittima la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., reputando che la società non fosse effettivamente esistente all’indirizzo della sede legale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 140 e 148 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la sede fosse effettivamente nota e che dovesse applicarsi la notifica per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per difetto di motivazione della sentenza d’appello sul punto dell’irreperibilità assoluta; 3) violazione dell’art. 30 d.P.R. 602/1973 in tema di interessi di mora, deducendo che la riscossione si fosse basata su un decreto ministeriale non applicabile e su un tasso usurario, con conseguente richiesta di rideterminazione al saggio legale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza, per mancata trascrizione della relata di notifica, sia perché mirava in sostanza a una rivalutazione di merito dell’accertamento compiuto dalla CTR sulla inesistenza della società all’indirizzo della sede legale, accertamento che giustificava la notificazione ex art. 143 c.p.c. e, in ambito tributario, ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente e intellegibile, chiarendo la ratio decidendi della qualificazione della fattispecie come irreperibilità assoluta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancanza di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva rilevato la non documentazione delle doglianze sugli interessi di mora e sui compensi di riscossione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    Si applica quando ricorre un’ipotesi di irreperibilità assoluta, cioè quando il destinatario non risulta esistente all’indirizzo indicato; nel caso esaminato la notifica eseguita con tale modalità è stata ritenuta legittima.

  • art. 140 c.p.c.

    Trova applicazione nelle ipotesi di irreperibilità relativa o temporanea, quando il destinatario è conosciuto all’indirizzo ma non viene rinvenuto per la consegna.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con le norme sulle notificazioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Nel sistema tributario disciplina la notificazione degli atti impositivi secondo il domicilio fiscale; in caso di irreperibilità assoluta si applica il regime corrispondente all’art. 143 c.p.c., mentre in caso di irreperibilità relativa opera il rinvio all’art. 140 c.p.c.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibile la ratio decidendi e l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Norma invocata per contestare il calcolo degli interessi di mora, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la doglianza che non confronta la motivazione della sentenza integra un non motivo ed è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma non può essere usato per ottenere una rivisitazione del merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni degli atti tributari, la distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa dipende dall’esito degli accertamenti del notificatore: se il destinatario non risulta esistente all’indirizzo della sede fiscale, la notificazione segue il regime dell’irreperibilità assoluta; se invece il destinatario è solo temporaneamente non rinvenuto, si applica il procedimento previsto per l’irreperibilità relativa.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere autosufficiente e specifica: il ricorrente deve riportare gli elementi necessari a consentire il controllo della doglianza senza dover consultare atti esterni; la critica deve colpire puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge non consente una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale non illogico e sorretto da motivazione sufficiente.
  • La motivazione di una sentenza tributaria è sufficiente quando rende chiaro il percorso logico-giuridico seguito e consente di comprendere perché il giudice abbia qualificato la fattispecie in un determinato modo, anche se non affronta in modo analitico ogni allegazione di parte.
  • Le contestazioni sul calcolo di interessi di mora o accessori della riscossione devono essere sorrette da puntuali allegazioni e documentazione; in difetto, la censura è inammissibile per genericità e carenza di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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