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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29570/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA relativa all'anno d'imposta 2002, rideterminando il reddito imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP mediante procedura RADAR, qualificata come metodo sintetico/induttivo basato su un campione di soggetti e su informazioni presenti al sistema. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo legittimo il ricorso ai metodi sintetici ma affermando che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le ragioni del contribuente e che mancasse una sufficiente personalizzazione del parametro induttivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché il contribuente avesse provato il mancato conseguimento di redditi; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento doveva essere ricostruito induttivamente e che l'onere di provare il contrario gravava sul contribuente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché le asserite peculiarità dell'attività erano rimaste mere allegazioni senza riscontri.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse esposto un minimo apparato motivazionale sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio. Ha accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo, affermando che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali e IVA, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruzione induttiva del reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in tale contesto l'onere di fornire prova contraria grava sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    La censura è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della validità della motivazione; nel caso concreto non è stata ravvisata una motivazione mancante o apparente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È il vizio dedotto per la motivazione apparente o omessa, ma non ritenuto sussistente nella specie.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    La Corte ha precisato che non è la norma applicabile all'ipotesi di omessa dichiarazione, in cui opera invece l'accertamento d'ufficio ex art. 41.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia ricostruito induttivamente il reddito sulla base di elementi presuntivi idonei.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Dedotto per la violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio e disciplina dell'accertamento induttivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È il vizio relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

  • art. 41, D.P.R. 600/1973

    Indicato come base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, con possibilità di ricostruzione del reddito mediante qualsiasi dato e notizia acquisita.

  • art. 55, D.P.R. 633/1972

    Consente, in caso di omessa dichiarazione IVA, la determinazione induttiva dell'imponibile e dell'aliquota sulla base di dati e notizie comunque acquisiti.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali e IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire induttivamente il reddito sulla base di qualsiasi elemento comunque acquisito, anche utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per altri tipi di accertamento.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento d'ufficio su elementi presuntivi idonei, il contribuente che impugna l'atto ha l'onere di fornire prova contraria con qualsiasi mezzo, dimostrando che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.
  • Nel vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è richiesto un'anomalia motivazionale grave, tale da rendere impossibile il controllo sull'iter logico del giudice; non è sufficiente una mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Non è corretto imporre all'Ufficio, nell'accertamento d'ufficio conseguente a omessa dichiarazione, un obbligo di personalizzazione del parametro induttivo in assenza di elementi probatori specifici offerti dal contribuente a confutazione della ricostruzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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