Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento emessi per maggiori IVA, IRAP, IRPEF e addizionali regionali relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006. Gli avvisi traevano origine da un PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato acquisti di merci non fatturati o non contabilizzati; l'ufficio aveva ricostruito giacenze, prezzi di vendita e percentuali di ricarico sulla base delle fatture reperite e delle indicazioni del contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, poiché la CTR aveva deciso come se si trattasse di studi di settore, mentre gli accertamenti erano analitico-induttivi ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione del difensore del contribuente; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno che, secondo la ricorrente, avrebbe già affermato la legittimità di un avviso relativo al 2007 fondato sul medesimo PVC.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sostanzialmente incomprensibile e quindi censurabile per vizio motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., perché centrata sugli studi di settore anziché su un accertamento analitico-induttivo fondato sui dati specifici dell'attività del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la CTR aveva implicitamente respinto l'eccezione pregiudiziale decidendo sul merito. Ha rigettato il terzo motivo, affermando la preclusione alla deduzione in Cassazione del giudicato esterno non tempestivamente allegato e prodotto nel giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non è ravvisabile quando il giudice, decidendo sul merito, respinge implicitamente l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla parte.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è censurabile per motivazione apparente o incomprensibile quando il vizio emerge dal testo della decisione, senza necessità di confronto con le risultanze di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione se avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente allegato nel giudizio di merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l'accertamento analitico-induttivo fondato sui criteri propri dell'attività del contribuente è diverso dagli studi di settore; la ricostruzione può basarsi sui dati specifici e sulle presunzioni ammesse dall'ordinamento.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base dell'accertamento IVA fondato su elementi induttivi e analitico-induttivi.

  • art. 2728 c.c.

    i parametri richiamati dalla Corte sono idonei, per la loro natura presuntiva, a fondare l'accertamento, ferma la prova contraria del contribuente.

  • art. 3, comma 181, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    norma richiamata come base del ricorso ai parametri per la determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d'affari.

  • art. 3, comma 184, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    indicato insieme al comma 181 quale disciplina dei parametri presuntivi.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    richiamato quale atto attuativo dei parametri presuntivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile la motivazione solo quando il vizio sia percepibile dal testo della sentenza come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Se il giudice di merito decide sul merito della controversia, respinge implicitamente le eccezioni pregiudiziali incompatibili con tale decisione, salvo che vi sia un effettivo difetto di pronuncia sul punto decisivo.
  • Il giudicato esterno non può essere introdotto per la prima volta in Cassazione se la parte non lo ha tempestivamente dedotto e documentato nel giudizio di merito, salvo che si sia formato dopo la chiusura del termine utile per le allegazioni difensive del grado precedente.
  • L'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni o parametri non coincide con gli studi di settore: la motivazione del giudice deve confrontarsi con il corretto fondamento normativo dell'avviso impugnato.
  • Quando l'ufficio utilizza criteri legali o presuntivi per ricostruire ricavi e volume d'affari, tali elementi possono essere di per sé idonei a sorreggere l'accertamento, restando a carico del contribuente la prova dell'inapplicabilità al proprio caso o della non corrispondenza della ricostruzione alla reale situazione reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.