Cassazione Civile, Ordinanza n. 23559/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2014, con recupero di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ma il ricorso veniva rigettato. Successivamente, il precedente difensore notificava un primo atto di appello via PEC, che però non veniva iscritto a ruolo. Entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata, il contribuente notificava e iscriveva a ruolo un secondo atto di appello. La corte tributaria di secondo grado dichiarava però l'appello inammissibile, ritenendo decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notifica del primo atto di appello, pur non iscritto a ruolo. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 3-bis della L. 53/1994, degli artt. 325 e 327 c.p.c. e dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica del primo appello via PEC fosse nulla o inesistente perché eseguita secondo una legge non applicabile al giudizio tributario di merito, e dunque inidonea a far decorrere il termine breve per il secondo appello. Con il secondo motivo lamentava omesso esame della questione relativa alla nullità o inesistenza di tale notifica e alla sua inidoneità a determinare la decorrenza del termine breve. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, affermando che, nel giudizio tributario, la notificazione telematica via PEC era già valida ed efficace alla data del primo appello, per effetto dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, come vigente e applicabile ratione temporis. Di conseguenza, la notifica del primo appello ha fatto decorrere il termine breve, rendendo tardivo il secondo appello notificato oltre sessanta giorni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese, a una somma in favore dell'Agenzia delle Entrate, a una somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente perché ha ritenuto valida la notificazione via PEC del primo atto di appello nel processo tributario. Tale notifica, essendo andata a buon fine, ha fatto decorrere il termine breve per impugnare; il secondo appello, notificato successivamente, è stato quindi correttamente considerato tardivo e inammissibile dal giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in favore dell'Agenzia delle Entrate, di una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso
norma sul vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente per sostenere la non applicabilità della notifica via PEC nel giudizio tributario, ma la Corte nega che la censura sia fondata
richiamati per la disciplina del termine breve e del termine lungo per impugnare
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso in tema di termini e notificazioni nel processo tributario
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992
la Corte lo applica quale base della validità ed efficacia delle notifiche e dei depositi telematici nel processo tributario
art. 16, comma 5, d.l. 119/2018
richiamato per affermare l'applicabilità ratione temporis della disciplina telematica al giudizio in esame
consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende nel caso deciso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione telematica via PEC dell'atto di impugnazione è valida ed efficace quando la disciplina vigente ratione temporis la prevede come modalità esclusiva o consentita, sicché non può essere considerata inesistente solo perché eseguita nel corso del giudizio di merito.
- La notificazione di un primo atto di impugnazione andato a buon fine fa decorrere il termine breve per impugnare sia per il notificante sia per il notificatario, anche se il primo atto non sia stato poi iscritto a ruolo.
- Ai fini della tempestività di una successiva impugnazione, ciò che rileva è l'idoneità della prima notificazione a perfezionarsi validamente e a porre la controparte nella condizione di conoscere l'atto, non la successiva iscrizione a ruolo del medesimo.
- La censura per omesso esame non è fondata quando la questione decisiva è stata comunque affrontata dal giudice di merito o quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa valutazione giuridica della validità della notificazione.
- In presenza di ricorso rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite, a una somma in favore della controparte e, nei casi previsti, all'ulteriore contributo unificato.
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